Trib. Pordenone, sentenza 03/04/2024, n. 180
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Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. A R C pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/12/2022
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti CESCUTTI GIANCARLO e LUCCHESE PAOLO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con Avv. MANZON ANDREA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 07/12/2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
In via preliminare:
Non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 430/2022, emesso il 6.09.2022 dal Tribunale Civile di Pordenone, Sezione lavoro, perché l'opposizione risulta fondata su prova scritta di pronta soluzione;
Nel merito:
Revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 430/2022, emesso il 6.09.2022 dal Tribunale Civile di Pordenone,
Sezione lavoro, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
Con vittoria di onorari e spese di giustizia, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali 15%, CU e successive occorrende.
PER IL RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE:
Contrariis rejectis, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su valida prova scritta o di pronta soluzione ed essendo le eccezioni ex adverso sollevate anche prima facie infondate.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e/o per quelle eventualmente emergenti, dichiararsi infondata in fatto e diritto e, pertanto, respingersi l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n. 166/2022 datato 06.09.2022 e depositato in data 07.09.2022 – R.G.N. 430/2022.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al
12,50% art. 14 T.F., e CP_2 [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
, IN VIA SUBORDINATA: CP_3
Contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e/o per quelle eventualmente emergenti, accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria del convenuto opposto nei confronti della società Parte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in 33170 Pordenone, Viale Trento n. 20/A, in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Controparte_4
, condannarsi la predetta Società a pagare al Dott. (C.F. C.F._1 CP_1
;P.IVA ), nato a Sacile (PN) il 12.03.1979 e residente in 33070 Polcenigo C.F._2 P.IVA_2
(PN), Via Scudet n. 33, la somma di Euro 457,94, o quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori ex artt. 3 e ss., D. Lgs. n. 231/02 o, in subordine, agli interessi legali, sulla somma capitale dal 15.05.2022 al saldo effettivo.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al
12,50% art. 14 T.F., e I.V.A.CP_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/12/2022 in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore – nel premettere di aver avuto un rapporto di collaborazione con il signor in qualità CP_1 di subagente assicurativo (rapporto terminato il 29 marzo 2021 allorché la menzionata società cessava dall'attività di Agenzia assicurativa) – spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 166/2022 dd
06/09/2022 ottenuto da quest'ultimo per l'importo capitale di € 457,94 a titolo di provvigioni relative a polizze del cd “Ramo Vita” elencate nella PEC inviata il 22 luglio 2021 inclusa l'indennità di cessazione del rapporto pari ad € 109,30 prevista dall'art. 8 della lettera d'incarico.
Sosteneva in particolare l'odierna opponente come nulla fosse dovuto al per le seguenti ragioni: CP_1
A) avvenuto pagamento della fattura n° 5 del 06/05/2021 relativa a provvigioni del mese di marzo 2021;Per_ B) avvenuto pagamento delle provvigioni relative alle polizze e ;Per_2
C) non debenza delle provvigioni relative alla polizza Per_3
Ciò precisato, osserva l'adito Tribunale come il promosso ricorso non sia meritevole di accoglimento. Ed invero:
Quanto al motivo addotto sub A), sostiene che detta fattura sarebbe stata Parte_1
emessa dal a saldo di ogni debenza commessa con il rapporto di subagenzia. CP_1
Senonché nulla di tutto ciò è dato evincere dal documento in esame, il quale riporta come causale descritta semplicemente la dizione “provvigioni assicurative maturate nel mese di marzo 2021”.
Del resto neppure nella relativa distinta di pagamento (doc. 3 fascicolo si rinviene Pt_1
una espressa dicitura “a saldo di ogni debenza”.
In realtà con la fattura n° 5 del 06/05/2021 l'odierna opponente ha corrisposto solo le provvigioni di cui al conteggio / prospetto dimesso al doc. 50, del tutto diverse dalle provvigioni richieste con la fattura n° 5 del 13/06/2022 monitoriamente azionata.
Quanto al motivo di opposizione addotto sub B) secondo cui al sarebbero spettate CP_1
le sole provvigioni di acquisto puntualmente saldate con la fattura n° 4 del 14/04/2020, giova rammentare che a quest'ultimo vanano riconosciute provvigioni nella misura del 75% delle provvigioni d'agenzia sia con riferimento alle provvigioni di acquisto sia con riguardo
ai “management fee”, un tanto evincendosi dall'allegato 6 “Modalità di liquidazione delle provvigioni” al contratto d'incarico a subagente sottoscritto in data 28/05/2020 (doc.43) che supera ed integra l'analogo documento siglato in data 14/10/2019.
In definitiva, valorizzando contestualmente anche il prospetto provvigionale CP_5
sottoscritto dall'opponente in data 15/10/2019 e prodotto in causa con il doc. 42, può a ragione sostenersi come riconosca all'agente “management fee” nella CP_5 Pt_1
percentuale dello 0,25% e l'agente riconosca al subagente, ovvero al , provvigioni CP_1
“management fee” nella misura del 75% delle provvigioni d'agenzia.
Passando infine al motivo di doglianza sub C) secondo cui la provvigione d'acquisto relativa alla polizza ari ad € 210,00 non sarebbe dovuta in quanto il premio, benché Per_3
incassato in data 25/03/2021, risulterebbe contabilizzato il 08/04/2021 (ovvero successivamente alla cessazione dell'attività ad opera dell'agenzia avvenuta il Pt_1
29/03/2021), evidenzia l'adito Tribunale:
1) che il diritto alla provvigione nasce per l'Agente così come per il subagente “quando
l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” ai sensi dell'art. 1748 cc;
2) che a nulla rileva la contabilizzazione del premio se non a determinare soltanto il momento della liquidazione della provvigione, concetto ben diverso dalla maturazione del diritto all'emolumento in questione.
Dato infine atto che in merito alla pretesa indennità di cessazione del rapporto non ha inteso Parte_1
formulare alcuna puntuale ed adeguata contestazione, come richiesto dall'art. 416 c.p.c, né sull'an né sul quantum, va in definitiva integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto n° 166/2022 dd
06/09/2022 con conseguente condanna di a corrispondere al convenuto quanto Parte_1 CP_1
in esso indicato per capitale, interessi, rivalutazione e costo della fase monitoria.
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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