Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1434
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Testo completo
6973/2021
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 6973/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
Poste Italiane spa, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. Buonanno
appellante
e
IC ES, rapp. e difeso dall'avv. Vingiani
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
Poste Italiane spa propone appello avverso la sentenza 2635/2021 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata in data 7 giugno 2021 avente ad oggetto la condanna dell'ente - emittente al pagamento di € 2.297,68, pari alla differenza del rendimento maturato e corrisposto sul buono fruttifero postale 040/020 (serie P/Q) emesso in data 4 ottobre 1986 rispetto a quello atteso da IC ES ed all'affidamento 1
riposto da questi, stante la divergenza tra i saggi di interesse riportati sul titolo
(mediante l'apposizione di un timbro sul precedente pre - stampato), dolendosi dell'errore del giudice di prime cure in parte qua non ha rilevato il valore di accettazione della quietanza a saldo rilasciata dal IC ES all'atto dell'incasso delle somme (con perdita del diritto all'ulteriore importo sperato), e, nel merito, avendo l'ente - emittente adeguato il tasso di interesse alle sopravvenute disposizioni normative privando di fondamento ogni affidamento riconosciuto in capo al risparmiatore. Si costituisce IC ES che eccepisce (senza proporre appello incidentale) l'inammissibilità del gravame (per genericità dei motivi di cui all'art. 342 cpc) e, nel merito, l'infondatezza del gravame atteso che, dalla tabella allegata al retro, erano riportati i saggi di interesse che sarebbero maturati nel corso del tempo pari all'importo complessivo, maturato alla scadenza, di € 6.666,17 (di cui solo € 3.216,70, effettivamente percepiti, salvo il residuo pari a € 3.449,47). Il giudice di prime cure ha riconosciuto (in accoglimento della domanda subordinata) il rendimento, nel periodo compreso tra i 21° ed il 30° anno di vita dell'investimento, in base al saggio prestampato, anziché a quello oggetto di timbro aggiuntivo, valorizzando esplicitamente l'affidamento maturato dal risparmiatore.
All'udienza del 16 novembre 2023, il Tribunale si riserva per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato.
In rito, circa l'onere della specificità dei motivi di gravame ex art. 342 cpc, nel giudizio di appello, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice di modo che alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal
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primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità palesandosi come insufficiente una manifestazione generica di perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento del capo della sentenza contestata. Il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. Nel caso in esame, l'oggetto dell'impugnazione delle statuizioni di primo grado, nell'articolazione dei vari profili sia volitivi (motivazione del provvedimento) che argomentativi sub lett. a) e b) (il primo attinente al valore della quietanza rilasciata dal risparmiatore ed il secondo all'errore di diritto del giudice circa
l' abnorme tutela dell'affidamento in relazione al rendimento applicabile al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno del buono fruttifero postale), si fonda (in estrema sintesi) su un errata interpretazione delle norme sulla tutela dell'affidamento cedevole rispetto alla disciplina normativa che integra il regolamento negoziale posto
a fondamento dei buoni fruttiferi postali avendo dovuto applicare il giudice gravato i saggi di interessi di cui al DM 13 giugno 1986 (modificativo dei tassi di interesse in peius) anziché quelli frutti di una errata interpretazione delle condizioni economiche regolamentate nella parte posteriore del buono fruttifero postale.
Ciò posto, nel merito, in via preliminare, occorre richiamare che la disciplina dei buoni postali fruttiferi (cui va riconosciuta la natura giuridica d documenti di legittimazione)
3
va individuata nel DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd “Codice postale”) e, segnatamente, agli artt. 171/182, nonché nel DPR 10 giugno 1989 n. 256 (“Regolamento dei esecuzione per i servizi bancoposta”), agli artt. 203/214. L'art. 173 “Tabelle degli interessi - Variazioni”, in particolar modo, dispone che le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi postali, oggetto degli atti di causa, sono stati sottoscritti da IC ES, in data 4 ottobre 1986 per la durata di 30 anni aventi scadenza, dunque, alla data del 4 ottobre 2016, per un importo pari a £ 500mila, appartenenti alla serie “P/Q” (come si evince dalla facciata del documento).
L'emissione aveva il proprio fondamento nel DM 13 giugno 1986 “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”, che, all'art. 4, disponeva che, con effetto dal
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 6973/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
Poste Italiane spa, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. Buonanno
appellante
e
IC ES, rapp. e difeso dall'avv. Vingiani
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
Poste Italiane spa propone appello avverso la sentenza 2635/2021 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata in data 7 giugno 2021 avente ad oggetto la condanna dell'ente - emittente al pagamento di € 2.297,68, pari alla differenza del rendimento maturato e corrisposto sul buono fruttifero postale 040/020 (serie P/Q) emesso in data 4 ottobre 1986 rispetto a quello atteso da IC ES ed all'affidamento 1
riposto da questi, stante la divergenza tra i saggi di interesse riportati sul titolo
(mediante l'apposizione di un timbro sul precedente pre - stampato), dolendosi dell'errore del giudice di prime cure in parte qua non ha rilevato il valore di accettazione della quietanza a saldo rilasciata dal IC ES all'atto dell'incasso delle somme (con perdita del diritto all'ulteriore importo sperato), e, nel merito, avendo l'ente - emittente adeguato il tasso di interesse alle sopravvenute disposizioni normative privando di fondamento ogni affidamento riconosciuto in capo al risparmiatore. Si costituisce IC ES che eccepisce (senza proporre appello incidentale) l'inammissibilità del gravame (per genericità dei motivi di cui all'art. 342 cpc) e, nel merito, l'infondatezza del gravame atteso che, dalla tabella allegata al retro, erano riportati i saggi di interesse che sarebbero maturati nel corso del tempo pari all'importo complessivo, maturato alla scadenza, di € 6.666,17 (di cui solo € 3.216,70, effettivamente percepiti, salvo il residuo pari a € 3.449,47). Il giudice di prime cure ha riconosciuto (in accoglimento della domanda subordinata) il rendimento, nel periodo compreso tra i 21° ed il 30° anno di vita dell'investimento, in base al saggio prestampato, anziché a quello oggetto di timbro aggiuntivo, valorizzando esplicitamente l'affidamento maturato dal risparmiatore.
All'udienza del 16 novembre 2023, il Tribunale si riserva per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato.
In rito, circa l'onere della specificità dei motivi di gravame ex art. 342 cpc, nel giudizio di appello, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice di modo che alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal
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primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità palesandosi come insufficiente una manifestazione generica di perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento del capo della sentenza contestata. Il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. Nel caso in esame, l'oggetto dell'impugnazione delle statuizioni di primo grado, nell'articolazione dei vari profili sia volitivi (motivazione del provvedimento) che argomentativi sub lett. a) e b) (il primo attinente al valore della quietanza rilasciata dal risparmiatore ed il secondo all'errore di diritto del giudice circa
l' abnorme tutela dell'affidamento in relazione al rendimento applicabile al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno del buono fruttifero postale), si fonda (in estrema sintesi) su un errata interpretazione delle norme sulla tutela dell'affidamento cedevole rispetto alla disciplina normativa che integra il regolamento negoziale posto
a fondamento dei buoni fruttiferi postali avendo dovuto applicare il giudice gravato i saggi di interessi di cui al DM 13 giugno 1986 (modificativo dei tassi di interesse in peius) anziché quelli frutti di una errata interpretazione delle condizioni economiche regolamentate nella parte posteriore del buono fruttifero postale.
Ciò posto, nel merito, in via preliminare, occorre richiamare che la disciplina dei buoni postali fruttiferi (cui va riconosciuta la natura giuridica d documenti di legittimazione)
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va individuata nel DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd “Codice postale”) e, segnatamente, agli artt. 171/182, nonché nel DPR 10 giugno 1989 n. 256 (“Regolamento dei esecuzione per i servizi bancoposta”), agli artt. 203/214. L'art. 173 “Tabelle degli interessi - Variazioni”, in particolar modo, dispone che le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi postali, oggetto degli atti di causa, sono stati sottoscritti da IC ES, in data 4 ottobre 1986 per la durata di 30 anni aventi scadenza, dunque, alla data del 4 ottobre 2016, per un importo pari a £ 500mila, appartenenti alla serie “P/Q” (come si evince dalla facciata del documento).
L'emissione aveva il proprio fondamento nel DM 13 giugno 1986 “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”, che, all'art. 4, disponeva che, con effetto dal
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