Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 11
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Testo completo
R.G. 1643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1643/2023
tra
RA ON (C.F. [...]) col patrocinio degli Avv.ti Lo Bue
Irene, Miceli Walter, Ganci Fabio, Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola e con domicilio eletto in
Parma, Borgo Ronchini n. 9,
RICORRENTE
e
MIUR (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai
sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.12.2023 LI CA, premettendo di aver
prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di
plurimi contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche degli aa.ss.
1
2021/22, 2022/23 e 2023/24 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00
annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del
docente») corrisposta dal Ministero dell'Istruzione esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha
eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio
contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non
discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «In via principale: previa eventuale
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM
del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o
dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai
soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23
e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli
artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla
2 detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione
professionale della parte ricorrente.».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che,
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il
rigetto.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di
cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente
sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande
attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui parte ricorrente ha svolto le
supplenze indicate a pag. 3 del ricorso, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
della Legge n. 107/2015.
La pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
3 anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale
docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1643/2023
tra
RA ON (C.F. [...]) col patrocinio degli Avv.ti Lo Bue
Irene, Miceli Walter, Ganci Fabio, Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola e con domicilio eletto in
Parma, Borgo Ronchini n. 9,
RICORRENTE
e
MIUR (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai
sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.12.2023 LI CA, premettendo di aver
prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di
plurimi contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche degli aa.ss.
1
2021/22, 2022/23 e 2023/24 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00
annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del
docente») corrisposta dal Ministero dell'Istruzione esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha
eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio
contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non
discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «In via principale: previa eventuale
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM
del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o
dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai
soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23
e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli
artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla
2 detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione
professionale della parte ricorrente.».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che,
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il
rigetto.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di
cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente
sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande
attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui parte ricorrente ha svolto le
supplenze indicate a pag. 3 del ricorso, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
della Legge n. 107/2015.
La pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
3 anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale
docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo
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