Trib. Perugia, sentenza 03/12/2024, n. 1605

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 03/12/2024, n. 1605
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1605
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4183 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrati:
Mariella Roberti Presidente
Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4183/2023 r.g. promossa da
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ENEA CIRI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in TERNI, VIA CESARE BATTISTI N. 119 presso il difensore avv. ENEA
CIRI
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (CF ), presso P.IVA_2 la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12
RESISTENTE
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 18.10.2023, impugnava il provvedimento del Parte_1
18.9.2023 (notificato il 20.9.2023) con cui il Questore della provincia di Perugia aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del d.lgs.
286/98.
Esponeva il ricorrente che l'amministrazione non aveva preso in debita considerazione la circostanza dell'avvenuta integrazione in Italia, essendosi egli ben inserito nel tessuto lavorativo e sociale del Paese;
il sig. riferiva, infatti, di aver prestato attività lavorativa regolare a partire dal 2020 svolgendo Pt_1 diverse mansioni e di aver frequentato un corso di apprendimento della lingua italiana
Concludeva chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.
19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98.
Con comparsa del 6.9.2024 si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1 l'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e concludeva per il rigetto della domanda.
*******
Preliminarmente va osservato che il presente procedimento ha ad oggetto una controversia in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, regolata dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 19 ter d.lgs. 150/2011, come introdotto dal d.l. 113/2018.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Terni, atteso il suo difetto di capacità processuale.
Deve infatti osservarsi che la Questura di Terni è una mera articolazione periferica del CP_1
, unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo CP_1 apicale.
Infine, sempre in via preliminare deve osservarsi che il giudizio in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante al permesso di soggiorno invocato e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
*****
Nel merito la domanda è fondata.
Il d.l. 130/2020, riformando la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi