Trib. Padova, sentenza 16/12/2024, n. 1957
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cavallaro Rosaria e dell'avvocato Parte_1
Parte attrice
contro
, con il patrocinio dell'avvocato De Martin Mattiò Annina CP_1
e contro
contumace CP_2
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale: attribuire, nella percentuale del 96%, la quota della/e pensione/i di reversibilità spettanti ad Pt_1
, da computarsi al lordo degli importi risultanti presso in conseguenza del decesso dell'ex
[...] CP_2
marito sig. ;
Persona_1
pagina 1 di 6 attribuire la quota residua, pari al 4%, alla signora , condannando la stessa a versare CP_1
alla ricorrente le somme in eccesso sin qui percepite e trattenute. ordinare all' di corrispondere, con decorrenza partire dalla data della pubblicazione della CP_2 decisione, le quote ripartite nei termini ut supra”.
Per parte convenuta : CP_1
“NEL MERITO
In ragione di quanto dedotto ed evidenziato, determinarsi ed attribuirsi nella misura del 50% ciascuna ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso superiore alla percentuale del 4% indicata dalla Ricorrente con conseguente equa riduzione della percentuale del 96% avversariamente pretesa, le quote della pensione di reversibiltità spettanti rispettivamente a e a CP_1 [...]
a seguito della morte, il 18.06.2023, del Sig. e per l'effetto: Pt_1 Persona_1
a) disporsi che rimetta a favore di nella misura del 50% ovvero Persona_2 Parte_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia, come sopra riderminata, gli importi frattanto percepiti e percepiendi sino alla pubblicazione della pronuncia di Codesto Tribunale, dall' a titolo di CP_2
pensione di reversibilità;
b) disporsi che l' abbia a corrispondere, a far data dalla pubblicazione del richiesto CP_2
provvedimento, la pensione di reversibilità a favore di e di nella CP_1 Parte_1
misura pro quota del 50% ovvero nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, come sopra rideterminata.
Spese di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che: nell'odierno giudizio si discute della pensione di reversibilità da erogare in seguito al decesso di
, avvenuto in data 18.6.2023 con ultimo domicilio in Saonara (PD);
Persona_1
la ricorrente ex coniuge del ha dedotto di aver contratto matrimonio il Parte_1 Per_1
23.6.1990 e che il divorzio era intervenuto con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 27.10.2024, con accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti che prevedevano, tra l'altro, un assegno divorzile di e 2.500,00 mensili (ridotti ad € 500,00 una volta estinto il mutuo afferente la casa coniugale) e ha domandato l'attribuzione a sé di una quota pari al 96% della pensione di reversibilità e
l'attribuzione del restante 4% alla sig.ra , con cui il aveva contratto matrimonio CP_1 Per_1
nel 2021;
pagina 2 di 6
la convenuta, coniuge superstite del ha chiesto l'attribuzione di una quota della pensione di Per_1
reversibilità pari al 50%, sulla base, in particolare, dei seguenti elementi: la durata della effettiva convivenza tra la convenuta e il instauratasi nel 2007 e protrattasi fino al matrimonio nel Per_1
2021;
la proprietà, in capo alla ricorrente (che percepisce uno stipendio quale insegnante di circa €
1.800,00/2.000,00 mensili), di un appartamento a Bergamo, pagato dal sig. la percezione, da Per_1
parte della convenuta, di un reddito da lavoro presso la Bookstore s.r.l. di € 3.000,00 mensili per dodici mensilità, oltre alla proprietà di un immobile al 50% con il proprio ex marito;
l' , benché ritualmente notificato, non si è costituito in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cavallaro Rosaria e dell'avvocato Parte_1
Parte attrice
contro
, con il patrocinio dell'avvocato De Martin Mattiò Annina CP_1
e contro
contumace CP_2
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale: attribuire, nella percentuale del 96%, la quota della/e pensione/i di reversibilità spettanti ad Pt_1
, da computarsi al lordo degli importi risultanti presso in conseguenza del decesso dell'ex
[...] CP_2
marito sig. ;
Persona_1
pagina 1 di 6 attribuire la quota residua, pari al 4%, alla signora , condannando la stessa a versare CP_1
alla ricorrente le somme in eccesso sin qui percepite e trattenute. ordinare all' di corrispondere, con decorrenza partire dalla data della pubblicazione della CP_2 decisione, le quote ripartite nei termini ut supra”.
Per parte convenuta : CP_1
“NEL MERITO
In ragione di quanto dedotto ed evidenziato, determinarsi ed attribuirsi nella misura del 50% ciascuna ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso superiore alla percentuale del 4% indicata dalla Ricorrente con conseguente equa riduzione della percentuale del 96% avversariamente pretesa, le quote della pensione di reversibiltità spettanti rispettivamente a e a CP_1 [...]
a seguito della morte, il 18.06.2023, del Sig. e per l'effetto: Pt_1 Persona_1
a) disporsi che rimetta a favore di nella misura del 50% ovvero Persona_2 Parte_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia, come sopra riderminata, gli importi frattanto percepiti e percepiendi sino alla pubblicazione della pronuncia di Codesto Tribunale, dall' a titolo di CP_2
pensione di reversibilità;
b) disporsi che l' abbia a corrispondere, a far data dalla pubblicazione del richiesto CP_2
provvedimento, la pensione di reversibilità a favore di e di nella CP_1 Parte_1
misura pro quota del 50% ovvero nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, come sopra rideterminata.
Spese di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che: nell'odierno giudizio si discute della pensione di reversibilità da erogare in seguito al decesso di
, avvenuto in data 18.6.2023 con ultimo domicilio in Saonara (PD);
Persona_1
la ricorrente ex coniuge del ha dedotto di aver contratto matrimonio il Parte_1 Per_1
23.6.1990 e che il divorzio era intervenuto con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 27.10.2024, con accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti che prevedevano, tra l'altro, un assegno divorzile di e 2.500,00 mensili (ridotti ad € 500,00 una volta estinto il mutuo afferente la casa coniugale) e ha domandato l'attribuzione a sé di una quota pari al 96% della pensione di reversibilità e
l'attribuzione del restante 4% alla sig.ra , con cui il aveva contratto matrimonio CP_1 Per_1
nel 2021;
pagina 2 di 6
la convenuta, coniuge superstite del ha chiesto l'attribuzione di una quota della pensione di Per_1
reversibilità pari al 50%, sulla base, in particolare, dei seguenti elementi: la durata della effettiva convivenza tra la convenuta e il instauratasi nel 2007 e protrattasi fino al matrimonio nel Per_1
2021;
la proprietà, in capo alla ricorrente (che percepisce uno stipendio quale insegnante di circa €
1.800,00/2.000,00 mensili), di un appartamento a Bergamo, pagato dal sig. la percezione, da Per_1
parte della convenuta, di un reddito da lavoro presso la Bookstore s.r.l. di € 3.000,00 mensili per dodici mensilità, oltre alla proprietà di un immobile al 50% con il proprio ex marito;
l' , benché ritualmente notificato, non si è costituito in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi