Trib. Catania, sentenza 19/04/2024, n. 1926
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Testo completo
R.G. 904/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 904/2019 promossa da
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. 01677750158, già AMISSIMA ASSICURAZIONI
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. SONIA
ISABELLA BRICCHI, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in Corso Italia, n.
244, Catania, presso lo studio dell'AVV. SANTO SPAGNOLO;
appellante contro
R3 COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 04115330872, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. NUNZIO MANCIAGLI, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in Corso Sicilia, n. 25, Acireale;
appellata
e nei contronti di
CATANIA RETE GAS, P.IVA 03542180876, già ASEC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'AVV. ALESSANDRO FURCI, C.F.
[...], e dall'AVV. CAROLA MAGISTRO, C. F. [...], ed elettivamente domiciliata in Corso Italia, n. 213, Catania;
appellata
avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di fideiussione.
All'udienza di giorno 20.12.2023 le parti hanno precisano le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque posto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
450/2016, con il quale il Giudice di pace di Acireale ha ingiunto a R3 Costruzioni s.p.a. il pagamento, in favore di Amissima Assicurazioni s.p.a. (oggi HD Assicurazioni s.p.a., come da cambio di denominazione e da fusione emergenti dalla documentazione depositata nelle date
12.10.2022 e 11.12.2023), della somma di euro 4.000,00;
il titolo posto alla base dell'ingiunzione è costituito dall'esercizio del diritto di regresso a fronte dell'escussione di una polizza fideiussoria emessa dalla società assicuratrice, quale cauzione per la partecipazione dell'impresa ad una gara
d'appalto, in favore della stazione appaltante Asec s.p.a. (oggi Catania rete Gas, come da cambio di denominazione sociale documentato in data 15.10.2022).
La debitrice ingiunta R3 Costruzioni s.p.a. aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace formulando i seguenti motivi: inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della notifica, in quanto la conformità della copia cartacea dell'atto al suo originale – non estratto dal fascicolo telematico – era stata attestata dal difensore e non dal cancelliere;
inesistenza del credito per mancanza funzionale della causa, in quanto la stazione appaltante Asec s.p.a. non era legittimata ad escutere la polizza fideiussoria, posto che l'esclusione di R3 Costruzioni s.p.a. dalla gara d'appalto, effettuata sulla base di irregolarità accertate nell'offerta, era illegittima per mancanza di dolo o colpa, come successivamente accertato dall'Autorità anticorruzione;
illegittimità della condotta di
Amissima Assicurazioni s.p.a., la quale, in violazione del disposto dell'art. 1945 c.c., non aveva opposto alla stazione appaltante l'illegittimità dell'escussione della fideiussione.
Nel procedimento di primo grado la creditrice opposta Amissima Assicurazioni s.p.a. si era costituita eccependo quanto segue: la mancata attestazione di conformità da parte del cancelliere non integra un'ipotesi di nullità insanabile ma semmai una semplice irregolarità;
in ogni caso, il provvedimento con cui l'Autorità anticorruzione aveva accertato la non sussistenza delle condizioni per l'irrogazione della sanzione era successivo all'escussione della fideiussione;
la polizza fideiussoria andava correttamente considerata come contratto autonomo di garanzia, con conseguente obbligo dell'assicuratore-garante di eseguire immediatamente la prestazione indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto sottostante e senza poter sollevare eccezioni. Amissima Assicurazioni s.p.a. aveva altresì chiesto l'estensione del contradditorio, nei confronti di Asec s.p.a., al fine di accertare l'illegittimità della riscossione della polizza fideiussoria, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali.
Si era costituita anche Asec s.p.a., chiamata in giudizio dall'opposta, deducendo la legittimità del proprio operato quale stazione appaltante, sia con riferimento alla esclusione dalla gara di 3R
Costruzioni s.r.l., sia con riferimento all'escussione della garanzia fideiussoria, costituendo questa una conseguenza automatica della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente.
La terza chiamata aveva argomentato sul punto precisando che l'escussione della fideiussione doveva considerarsi, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, una misura autonoma ed ulteriore sia rispetto all'esclusione dalla gara che con riferimento alla segnalazione all'autorità di vigilanza, di carattere strettamente patrimoniale.
Con la sentenza appellata il Giudice di pace di Acireale, premessa l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in violazione del disposto di cui all'art. 643 c.p.c. e precisata la necessità di statuire in ordine alle domande avanzate da parte opposta (condanna di R3
Costruzioni e Asec s.p.a., nei rispettivi limiti, al pagamento dell'importo di euro 4.000,00), ha accolto l'opposizione, annullando il decreto ingiuntivo n. 450/2016 e condannando l'opposta
Amissima Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore dell'opponente R3 Costruzioni s.r.l., delle spese processuali;
nulla ha statuito in ordine alla domanda, avanzata da Amissima Assicurazioni
s.p.a., di condanna della società opponente e di Asec s.p.a., al pagamento della somma di euro
4.000,00 oltre interessi.
Amissima Assicurazioni s.p.a. ha proposto appello nei confronto della sentenza emessa dal
Giudice di pace lamentando la carenza di motivazione, la contraddittorietà rispetto alle risultanze documentali e la nullità della stessa per violazione dell'art. 112 c.p.c.
In particolare, con il primo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui il
Giudice di pace ha dichiarato l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art.
643 c.p.c., producendo in appello copia del decreto ingiuntivo notificato e deducendo sul punto che la mancata attestazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario sulla copia notificata non costituisce causa di nullità assoluta dell'atto, bensì di semplice irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo, e che, in ogni caso, il Giudice di pace, nell'ambito dei suoi poteri istruttori, avrebbe dovuto disporre l'acquisizione della copia certificata autentica dal cancelliere e notificata alla società.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, nella parte motiva, aveva riconosciuto l'automatismo dell'escussione della garanzia fideiussoria a seguito della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, mentre nella parte dispositiva ne aveva desunto l'inapplicabilità per assenza di dolo o colpa grave nel comportamento dell'appaltatore.
Con il terzo motivo la società appellante ha infine lamentato l'omessa pronuncia, da parte del
Giudice di primo grado, sulla domanda, avanzata da Amissima Assicurazioni s.p.a. nei confronti di
Asec s.p.a., di restituzione dell'importo versato nel caso di accertamento dell'illegittimità
dell'escussione della fideiussione.
R3 Costruzioni s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
ha altresì chiesto dichiararsi illegittima l'escussione della garanzia fideiussoria ad opera di Asec s.p.a. per difetto delle condizioni di legge, ritenersi inesistente la pretesa creditoria dell'appellante e, comunque, rigettarsi nel merito
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 904/2019 promossa da
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. 01677750158, già AMISSIMA ASSICURAZIONI
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. SONIA
ISABELLA BRICCHI, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in Corso Italia, n.
244, Catania, presso lo studio dell'AVV. SANTO SPAGNOLO;
appellante contro
R3 COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 04115330872, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. NUNZIO MANCIAGLI, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in Corso Sicilia, n. 25, Acireale;
appellata
e nei contronti di
CATANIA RETE GAS, P.IVA 03542180876, già ASEC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'AVV. ALESSANDRO FURCI, C.F.
[...], e dall'AVV. CAROLA MAGISTRO, C. F. [...], ed elettivamente domiciliata in Corso Italia, n. 213, Catania;
appellata
avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di fideiussione.
All'udienza di giorno 20.12.2023 le parti hanno precisano le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque posto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
450/2016, con il quale il Giudice di pace di Acireale ha ingiunto a R3 Costruzioni s.p.a. il pagamento, in favore di Amissima Assicurazioni s.p.a. (oggi HD Assicurazioni s.p.a., come da cambio di denominazione e da fusione emergenti dalla documentazione depositata nelle date
12.10.2022 e 11.12.2023), della somma di euro 4.000,00;
il titolo posto alla base dell'ingiunzione è costituito dall'esercizio del diritto di regresso a fronte dell'escussione di una polizza fideiussoria emessa dalla società assicuratrice, quale cauzione per la partecipazione dell'impresa ad una gara
d'appalto, in favore della stazione appaltante Asec s.p.a. (oggi Catania rete Gas, come da cambio di denominazione sociale documentato in data 15.10.2022).
La debitrice ingiunta R3 Costruzioni s.p.a. aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace formulando i seguenti motivi: inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della notifica, in quanto la conformità della copia cartacea dell'atto al suo originale – non estratto dal fascicolo telematico – era stata attestata dal difensore e non dal cancelliere;
inesistenza del credito per mancanza funzionale della causa, in quanto la stazione appaltante Asec s.p.a. non era legittimata ad escutere la polizza fideiussoria, posto che l'esclusione di R3 Costruzioni s.p.a. dalla gara d'appalto, effettuata sulla base di irregolarità accertate nell'offerta, era illegittima per mancanza di dolo o colpa, come successivamente accertato dall'Autorità anticorruzione;
illegittimità della condotta di
Amissima Assicurazioni s.p.a., la quale, in violazione del disposto dell'art. 1945 c.c., non aveva opposto alla stazione appaltante l'illegittimità dell'escussione della fideiussione.
Nel procedimento di primo grado la creditrice opposta Amissima Assicurazioni s.p.a. si era costituita eccependo quanto segue: la mancata attestazione di conformità da parte del cancelliere non integra un'ipotesi di nullità insanabile ma semmai una semplice irregolarità;
in ogni caso, il provvedimento con cui l'Autorità anticorruzione aveva accertato la non sussistenza delle condizioni per l'irrogazione della sanzione era successivo all'escussione della fideiussione;
la polizza fideiussoria andava correttamente considerata come contratto autonomo di garanzia, con conseguente obbligo dell'assicuratore-garante di eseguire immediatamente la prestazione indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto sottostante e senza poter sollevare eccezioni. Amissima Assicurazioni s.p.a. aveva altresì chiesto l'estensione del contradditorio, nei confronti di Asec s.p.a., al fine di accertare l'illegittimità della riscossione della polizza fideiussoria, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali.
Si era costituita anche Asec s.p.a., chiamata in giudizio dall'opposta, deducendo la legittimità del proprio operato quale stazione appaltante, sia con riferimento alla esclusione dalla gara di 3R
Costruzioni s.r.l., sia con riferimento all'escussione della garanzia fideiussoria, costituendo questa una conseguenza automatica della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente.
La terza chiamata aveva argomentato sul punto precisando che l'escussione della fideiussione doveva considerarsi, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, una misura autonoma ed ulteriore sia rispetto all'esclusione dalla gara che con riferimento alla segnalazione all'autorità di vigilanza, di carattere strettamente patrimoniale.
Con la sentenza appellata il Giudice di pace di Acireale, premessa l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in violazione del disposto di cui all'art. 643 c.p.c. e precisata la necessità di statuire in ordine alle domande avanzate da parte opposta (condanna di R3
Costruzioni e Asec s.p.a., nei rispettivi limiti, al pagamento dell'importo di euro 4.000,00), ha accolto l'opposizione, annullando il decreto ingiuntivo n. 450/2016 e condannando l'opposta
Amissima Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore dell'opponente R3 Costruzioni s.r.l., delle spese processuali;
nulla ha statuito in ordine alla domanda, avanzata da Amissima Assicurazioni
s.p.a., di condanna della società opponente e di Asec s.p.a., al pagamento della somma di euro
4.000,00 oltre interessi.
Amissima Assicurazioni s.p.a. ha proposto appello nei confronto della sentenza emessa dal
Giudice di pace lamentando la carenza di motivazione, la contraddittorietà rispetto alle risultanze documentali e la nullità della stessa per violazione dell'art. 112 c.p.c.
In particolare, con il primo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui il
Giudice di pace ha dichiarato l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art.
643 c.p.c., producendo in appello copia del decreto ingiuntivo notificato e deducendo sul punto che la mancata attestazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario sulla copia notificata non costituisce causa di nullità assoluta dell'atto, bensì di semplice irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo, e che, in ogni caso, il Giudice di pace, nell'ambito dei suoi poteri istruttori, avrebbe dovuto disporre l'acquisizione della copia certificata autentica dal cancelliere e notificata alla società.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, nella parte motiva, aveva riconosciuto l'automatismo dell'escussione della garanzia fideiussoria a seguito della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, mentre nella parte dispositiva ne aveva desunto l'inapplicabilità per assenza di dolo o colpa grave nel comportamento dell'appaltatore.
Con il terzo motivo la società appellante ha infine lamentato l'omessa pronuncia, da parte del
Giudice di primo grado, sulla domanda, avanzata da Amissima Assicurazioni s.p.a. nei confronti di
Asec s.p.a., di restituzione dell'importo versato nel caso di accertamento dell'illegittimità
dell'escussione della fideiussione.
R3 Costruzioni s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
ha altresì chiesto dichiararsi illegittima l'escussione della garanzia fideiussoria ad opera di Asec s.p.a. per difetto delle condizioni di legge, ritenersi inesistente la pretesa creditoria dell'appellante e, comunque, rigettarsi nel merito
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