Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 12
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 6452/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6452/2022
All'udienza del 7 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;

- Per IN RI S.r.l., l'avv. Pisciella Giuseppe ha depositato le note sostitutive di
udienza in data 4.1.2025;

Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6452/2022 promossa da:
GE S.R.L. (c.f. 01839090592), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mastrobattista Giulio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Piazza G. De Santis n. 6, giusta procura in atti;

ATTRICE
Contro
NO CA S.R.L. (P. IVA 00060870672), già FR RI S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difese dall'avv. Pisciella Giuseppe ed elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto 19 presso lo studio dell'avv. Michele
Iazzetta, giusta procura in atti;

CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sogema S.r.l. conveniva in giudizio la società F.lli
RI s.n.c., esponendo che: 1) le era stato notificato atto di pignoramento presso terzi, ad istanza della società F.lli RI s.n.c., con cui erano state sottoposte a pignoramento le somme asseritamente dovute dalla società Sogema S.r.l. alla società Fornaretto S.r.l.;
2) invitata a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., nella procedura di pignoramento presso terzi
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innanzi al Tribunale di Latina, intrapresa dalla società F.lli RI s.n.c. contro la società
Fornaretto S.r.l. e nei confronti della società Sogema S.r.l. quale terza pignorata, testualmente dichiarava: “Di non avere debiti nei confronti della società Fornaretto S.r.l. e di essere creditrice nei confronti della società Fornaretto S.r.l. come risulta dall'atto di cessione di credito che ivi si allega”;
3) nella dichiarazione di terzo trasmessa a mezzo pec la società Sogema espressamente dichiarava di essere elettivamente “domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giulio
Mastrobattista in Fondi, Piazza G. De Santis n. 6, n. di telefax 0771512343, indirizzo mail certificata avvgiuliomastrobattista@puntopec.it”;
4) nonostante la dichiarazione negativa e
l'allegata prova documentale pre costituita che la sosteneva, con inaspettata ordinanza di assegnazione delle somme Rep. N.606/2022, mai notificata al procuratore domiciliatario, il
Giudice del Tribunale di Latina, dottor Antonio Gabrielli, disattendendo la dichiarazione di terzo trasmessa dalla società Sogema aveva illegittimamente e/o ingiustamente assegnato “anche la residua somma precettata 10.904,55 in favore del creditore procedente F.LLI CA
S.N.C. a titolo di pagamento a totale soddisfo della sorte oltre interessi al tasso legale od a quello riportato sul titolo esecutivo, interessi scalari sulla sorte decorrenti dalla data del precetto al soddisfo;
oltre le spese di procedura che liquida in complessive euro 2.400,00

(1.200,00 a carico del solo debitore esecutato ed e 1.200,00 a carico in solido trai terzi AZ
SR e GE SR) oltre 15% SPESE FORF, CPA e IVA se dovute, oltre spese vive documentate per euro 334,00 oltre le spese successive, somme tutte accertate come dovute dai terzi AZ SR e GE SR Ordina ai terzi pignorati il pagamento a favore del creditore procedente degli importi di cui sopra entro gg 20 dalla notifica della presente ordinanza.”;
5) con pec del 1 luglio 2022, il procuratore della società procedente con atto formale chiedeva a
Sogema il pagamento della somma di euro 9852,32, e quest'ultima, salvo il diritto di impugnazione dell'ordinanza e restituzione delle somme ed al solo fine di evitare una procedura esecutiva a suo carico, pagava quanto a lei ingiustamente ordinato;
6) con inaspettata lettera del
12.07.2022 la società F.lli RI, a mezzo del suo procuratore, rappresentava “che la società
Azzola S.r.l. ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva, adducendo di aver pagato la società debitrice esecutata e chiesto alla società Sogema il pagamento dei residui euro 8.101,38” ;
7) in data 16.11.2022 era stato notificato alla società Sogema S.r.l. atto di precetto in forza del quale la
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società F.lli RI le intimava il pagamento della residua somma di € 8.101,38 in forza ed esecuzione dell'ordinanza di assegnazione delle somme Rep. N.606/2022.
Quindi, deduceva che il titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto, vale a dire l'ordinanza di assegnazione, oltre ad essere viziata per non essere stata mai notificata al procuratore domiciliatario, era ingiusta e/o errata e/o illegittima nel suo contenuto non avendo la società
Sogema S.r.l. alcun debito nei confronti della società Fornaretto S.r.l..
L'opponente, infatti, conformemente a quanto espressamente previsto dall'art. 547 c.p.c., con dichiarazione di terzo pignorato aveva espressamente dichiarato di non avere alcun debito nei confronti della società Fornaretto S.r.l. e precisato di essere creditrice nei confronti della medesima.
Pertanto, non sussisteva il credito solo presuntivamente ritenuto esistente dal G.E. con motivazione illogica ed apodittica il quale, peraltro, non avrebbe neanche dovuto disporre degli accertamenti non potendo sorgere alcuna contestazione sulla dichiarazione di terzo trasmessa da
Sogema che era a sua volta portatrice di un credito nei confronti del debitore. Inoltre, l'ordinanza di assegnazione è intervenuta senza alcun approfondimento istruttorio, necessario vista la
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