Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/12/2024, n. 193

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/12/2024, n. 193
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 193
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
composto dai Sigg.:
dott. Giovanni De Marco Presidente est.
dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1173 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, n. a MESSINA (ME) il 26/08/1967 Parte_1
E
, n. a LIPARI il 18/08/1966, Controparte_1
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. CHILLE' ROSARIA e dall'avv. LOMBARDO
SARA PATRIZIA, come da procura in atti;

RICORRENTI
E
con il parere del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti
civili)
rilevato che con ricorso congiunto i coniugi sopra nominati hanno proposto domanda di
separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto dai medesimi in data
16/09/2000 e trascritto presso il comune di Lipari;
che le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la
causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
che le condizioni della separazione, come concordate dalle parti, non sono in contrasto
con norme imperative e non appaiono in contrasto con gli interessi della prole;

che sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 158 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
rilevato che le parti hanno formulato cumulativamente domanda di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.;
che, pertanto, ai fini della pronuncia sul divorzio, il giudizio deve essere sospeso, ai sensi degli artt. 295 e ss. c.p.c., con
differimento della trattazione fino alla decorrenza dei termini di cui all'art. 3 c. 4 l.
898/70
(nella specie fino alla definitività della presente sentenza ed al passaggio di sei
mesi dalla comparizione, anche virtuale, dei coniugi);
che in relazione all'udienza di seguito fissata per la trattazione del giudizio di divorzio, sarà onere delle parti depositare: attestazione del passaggio un giudicato
della presente sentenza;
dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi con

sottoscrizione autenticata dai rispettivi procuratori, circa la permanenza della volontà di volere procedere al divorzio e circa la conferma dell'accordo già raggiunto e depositato;
nonché gli ulteriori documenti necessari ai fini della

pronuncia richiesta;

non definitivamente pronunciando
omologa
la separazione personale consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da loro con-
cordate nel ricorso introduttivo, e ordina che la cancelleria trasmetta copia autentica di
questa sentenza, unitamente a copia dell'estratto del certificato di matrimonio depositato
in atti, al competente ufficiale di stato civile del comune di Lipari per la prescritta
annotazione.
Nulla sulle spese.
Visti gli artt. 295 e 473-bis.49 c.p.c. sospende il giudizio con riferimento alla domanda
di divorzio e, per l'effetto, rinvia la trattazione del giudizio di divorzio congiunto all'udienza del 17/06/2025 ore 10,00 per la comparizione delle
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