Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 14
TRIB Pistoia
Sentenza
8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 775/2024 promossa da:
RA UL (c.f. [...]) con l'Avv. Andrea Cuccaro (c.f.
[...])
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F./P.IVA 80185250588) - contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adempimento in forma specifica corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.500,00 a favore del ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 775/2024 promossa da:
RA UL (c.f. [...]) con l'Avv. Andrea Cuccaro (c.f.
[...])
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F./P.IVA 80185250588) - contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adempimento in forma specifica corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.500,00 a favore del ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
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