Trib. Cagliari, sentenza 07/06/2024, n. 852
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Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.05.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, il 07.06.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2590 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, corrente in Roma, via di Val Cannuta n. 247, elettivamente domiciliato
in Roma, v.le Gorizia n. 52, presso lo Studio dell'Avv. Marco TAVERNESE, che
la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso in
opposizione;
opponente
contro
2. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_2
Barbagia n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Da Palestrina n. 72,
presso lo Studio dell'Avv. Francesca CORDA, che lo rappresenta e difende in
pagina 1
forza di procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e alla
memoria di costituzione;
opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia l'adìto Giudice, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna
declaratoria, per tutte le motivazioni sopra esposte:
- in via preliminare, rigettare la domanda di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (laddove da controparte formulata);
- sempre in via preliminare, disporre la sospensione del presente procedimento,
nelle more e sino alla definizione del procedimento n. 95/2023, pendente dinanzi
alla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, vertente sulla medesima
materia di cui è causa;
- nel merito, in via principale, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile il
decreto ingiuntivo n. 433/2023 emesso dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro,
Giudice dr. AT IU, a definizione del procedimento monitorio rubricato
al n. 1550/2023 R.G., accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto al Sig.
per i titoli e le causali da quest'ultimo azionati in via monitoria Parte_2
per tutte le ragioni sopra esposte;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse
Part il superminimo rivendicato dal lavoratore opponibile alla società Parte_1
accertare e dichiarare che detto superminimo soggiace al principio
[...]
dell'assorbimento per tutte le ragioni sopra esposte”.
pagina 2 Nell'interesse dell'opposto:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale, contrariis reiectis:
- rigettare l'avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare tenuta
e per l'effetto condannare la società a corrispondere in favore Parte_1
del signor gli importi dovuti a titolo di superminimo luglio 2013 Parte_2
– marzo 2023 nella misura mensile di € 221,00, oltre a interessi e rivalutazione
monetaria per l'importo totale di € 29.614,00.
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio con maggiorazione del
30% in ragione dei collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto ricorso davanti a questo Parte_1
Tribunale nei confronti di al fine di opporsi al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 433/2023 del 12.06.2023 (R.G. n. 1550/2023), del Tribunale di
Cagliari, Sezione Lavoro, emesso su ricorso di che ha Parte_2
ingiunto il pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di euro
29.614,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché le spese
della fase monitoria, liquidate in euro 2.040,00, di cui euro 259,00 per spese ed
euro 1781,00 per compensi di Avvocato, oltre accessori.
In specie, essa ha rappresentato:
− che il 13.09.2002, era stato assunto dalla Parte_2 [...]
al fine dello svolgimento dell'attività lavorativa Controparte_1
all'interno della che, successivamente, con decorrenza Organizzazione_1
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dal 27.07.2006, il rapporto di lavoro era passato contratto di affitto di azienda e
che, a seguito dell'esperimento delle conseguenti procedure di vendita, essa
opponente era risultata aggiudicataria del complesso aziendale il 31.03.2011;
− che, pertanto, il 31.05.2011, la aveva Controparte_2
retrocesso il complesso aziendale alla Organizzazione_2
e quest'ultima aveva stipulato con la l'atto di
[...] Parte_1
cessione d'azienda, rogito Notaio (rep. n. 182512), avente a oggetto Per_1
l' e, conseguentemente, con decorrenza Organizzazione_3
31.05.2011, il rapporto di lavoro del al pari di quello di tutti i dipendenti Pt_2
del complesso aziendale) era passato alle dipendenze della
[...]
in esito alla stipula di un contratto di affitto di azienda tra Controparte_2
quest'ultima società e la Controparte_1
− che proprio la con decorrenza febbraio Controparte_2
2007, aveva riconosciuto al lavoratore un superminimo mensile di importo pari ad
euro 221,00, superminimo attribuito per mera prassi aziendale, non avendo la
ai contrattualizzato tale emolumento in favore del Controparte_2
né mai formalizzato alcun addendum al contratto di assunzione, che ne Pt_2
riconoscesse la spettanza, circostanza, del resto, comprovata dal fatto che il
lavoratore (ad eccezione delle buste paga) non ha prodotto alcuna documentazione
attestante il riconoscimento formale del superminimo;
− che il Tribunale di Cagliari, Sezione Fallimentare, con sentenza n.
18/2009 del 13.03.2009, aveva dichiarato il fallimento della
[...]
disponendo la continuazione dell'attività aziendale;
Controparte_1
− che la circostanza che la corresponsione, ad opera della CP_2
del superminimo rivendicato in sede monitoria dal
[...] CP_2
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lavoratore sia frutto di un mero uso aziendale (peraltro in nessun modo
conoscibile da essa società opponente) si evince dalla seguente circostanza
pacifica: in data 31.5.2011 era stato stipulato l'atto pubblico di vendita del
complesso aziendale tra la e la Organizzazione_2 [...]
e, in quella sede, peraltro, il cessionario prendeva atto “delle Parte_1
condizioni economiche attualmente applicate dai contratti collettivi di lavoro e
garantisce la conservazione delle mansioni, delle qualifiche e della retribuzioni
indicate nell'allegato E”, ma, nel suddetto Allegato E, non è indicato il
superminimo goduto dal a comprova del fatto che lo stesso era il frutto