Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 63

TRIB Taranto
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Taranto
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 63
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 63
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5939 R.G. 2014 Affari Civili Contenziosi promossa da:
ET AU (C.F. RSS MRZ 70a02a662C) - rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa
Turnone in virtù di procura in atti;

contro
CO AR (C.F [...]) - rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Vitale in virtù di procura in atti;

Oggetto: divisione di beni non caduti in successione.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
I signori TI AU e OL ZI, nel corso della loro relazione sentimentale, durata circa quattordici anni, acquistavano, con atto per notar Dott.ssa Giovanna Morea, in Fasano del 29.04.2003, rep. 50.3181 e raccolta n. 11.528, in comunione, un immobile ubicato in Sava alla via Benedetto Croce
n. 84, primo piano, composto di quattro vani ed accessori oltre la terrazza a livello, censito nel NCEU al foglio 48, p.lla 1.540, sub 2, cat A/3, cl 3, vani 5, R.C. euro 387,34 per il prezzo di euro 41.000,00 oltre 4.100 per spese notarili.
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Per far fronte al pagamento del prezzo pattuito, le parti contraevano un mutuo a tasso variabile con la
Banca Unicredit, il cui piano di ammortamento, dal 31.05.2003 al 31.01.2016, prevedeva una rata di euro 266,93 mensile, imputabile alle parti nella misura del 50%.
Tuttavia, mentre il signor TI AU pagava le rate del finanziamento sino a settembre 2013 per un importo complessivo di euro 35.507,00, senza alcun rimborso da parte della signora OL ZI, la medesima se ne faceva totale carico solo da ottobre 2013, per un importo complessivo di euro
2.405,41.
Con la sopraggiunta interruzione di ogni forma di rapporto tra le parti, il TI chiedeva che gli fosse riconosciuta e liquidata in suo favore sia il 50% del valore dell'immobile acquistato in comunione sia il
50% della somma versata e pagata per il mutuo.
L'attore riteneva OL ZI debitrice nei suoi confronti della somma di euro 16.550,00;
pertanto richiamando l'art. 718 c.c. con atto di citazione del 3 luglio 2014 conveniva in giudizio la signora
OL ZI rassegnando le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare che TI AU e OL ZI sono comproprietari al 50% dell'immobile sito in Sava Benedetto Croce n. 84;

B) Dare atto e dichiarare che a TI AU e OL ZI spetta il 50% dell'immobile e quindi il 50% del valore dello stesso;

C) Dare atto e dichiarare che a TI AU spetta la restituzione della somma di euro
16.550,00 quale quota parte pagata dall'attore e di competenza della OL;

D) Previa nomina di un esperto, disporre la formazione della quota e precedere, quindi, all'assegnazione e/o attribuzione di tale quota o somma a norma di legge:
E) In subordine si chiede di disporre la vendita al miglior offerente degli immobili di cui al punto
3 della narrativa che precede;

F) Porre le spese tutte occorrenti per la divisione nonché le competenze di giudizio a carico di entrambe le parti ed in caso di ingiusta opposizione a carico dell'opponente;

G) Condannare la OL al pagamento della somma di euro 16.550,00 alla stessa imputabile quale
50% del mutuo pagato dal TI in favore di quest'ultimo;

H) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
LA DIFESA DELLA
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