Trib. Milano, sentenza 06/05/2024, n. 1290

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 06/05/2024, n. 1290
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1290
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

N. 9070-10760 /2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
da
OC EL (C.F. [...]) e IL ER S.R.L.
(C.F. 06767140962) con l'Avv. CUTRULLA' GIUSEPPE parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Monza Via A. Manzoni 17

- RICORRENTE -

contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO MI DI (C.F.
97900660586) con l'Avv. MALLARDO ANNALISA e l'Avv. PAPAPIETRO
MICHELE parte elettivamente domiciliata in Via M. Macchi, 11 c/o Dir.
Prov.le Lavoro 20124 MI
- RESISTENTE -
Oggetto: distacco transnazionale
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti, EL OC e IL
ER S.R.L. hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano
– Sezione Lavoro – ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO MI
DI, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Annullare e/o dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza impugnata attesa la legittimità delle procedure di distacco transazionale operata dai ricorrenti;
condannare, in
ogni parte resistente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorario, rimborso forfettario per spese generali (12,5%) CPA ed IVA come per legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione antistatario”
1.1 Con l'odierno ricorso, i ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 318/21/i, notificata in data 15 settembre
2022, con la quale si ingiunge a OC EL di pagare in solido con la società IL ER SRL in persona del l.r.p.t., la somma di €62.483,75 quale sanzione amministrativa per una serie di violazioni riconducibili alla pretesa non genuinità del distacco transnazionale di diversi lavoratori.
1.2. In punto di fatto, i ricorrenti danno atto che:
- la società di diritto rumeno IL ER SRL attiva nel settore di costruzioni edifici residenziali e non residenziali, con cantieri in corso sia in Italia che in Romania avrebbe aperto una sede secondaria Italia, e precisamente in Via Salmeggia n. 11 – IV d'DA (CR), presso la quale EL OC avrebbe assunto la qualifica di preposto;

- durante un accesso ispettivo effettuato in data 8.05.2019, presso i cantieri edili siti in Milano, Via Corso Italia 3 e 6, i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di Milano - Lodi, avrebbero trovato una serie di lavoratori in distacco transnazionale dalla IL ER SRL e precisamente: AN AN, IC LI, DI LU, UC
HE, AU TA, IO IU, OR CT, AN
RA, AN RA RI, AN AN, ER TA, MO
AN, PO AN, MI NI, TR OR;

- nonostante la documentazione consegnata agli ispettori dalla società, attestante la regolarità del distacco transnazionale, sarebbe stato notificato ai ricorrenti verbale unico di accertamento e notificazione n.
MI00000/2021-524-01 del 11/05/2021 cfr. doc. all. 18) in merito alla non autenticità della procedura di distacco transazionale adottata dalla società ricorrente.
1.3. In diritto, parte ricorrente evidenzia i presupposti della legittimità del distacco transazionale previsti dalla normativa interna,
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sottolinea che l'onere della prova incomberebbe unicamente su parte resistente ed evidenzia, comunque, la valutazione parziale nonché erronea delle circostanze fattuali che, unitariamente considerate, dovrebbero concludere per la correttezza dell'operato della società ricorrente. Inoltre, parte opponente ha evidenziato la presenza per tutti i lavoratori del Formulario A1 e che l'Ispettorato non avrebbe provveduto a impugnare presso l'autorità rumena emittente, come previsto dalla normativa comunitaria.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio l'ISPETTORATO TERRITORIALE
DEL LAVORO MI DI, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
I fatti pacifici e documentali
2. In data 8/5/2019, gli Ispettori del Lavoro effettuavano un accesso ispettivo presso i cantieri edili siti in Milano al Corso Italia n. 3 e 6, al fine di verificare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale (doc. n. 2). All'atto dell'accesso ispettivo, veniva trovata ad operare la IL ER SRL con un totale di 15 dipendenti in regime di distacco transnazionale (6 nel cantiere di Corso Italia 3 e 9 nel cantiere di Corso Italia 6), in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato con la EDpietro srl in data 1/2/2019, avente ad oggetto lavori di opere murarie negli immobili siti in Milano al Corso Italia, 6 e al Corso
Italia, 3.
2.1. Al termine degli accertamenti, gli Ispettori del lavoro e i Funzionari di Vigilanza dell'INPS e dell'INAIL notificavano il verbale unico di accertamento e notificazione n. MI00000/2021-524-01 dell'11/5/2021
(doc. n. 16), nel quale contestavano la genuinità del distacco
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transnazionale, applicando le conseguenti sanzioni. A tale verbale faceva seguito, stante l'omesso spontaneo adempimento, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
3. Come risulta dalla documentazione in atti, la ED SZ srl, con sede legale in Romania, risulta iscritta a partire dall'11/7/2013 alla CCIAA di
Cremona, con il numero Rea CR – 183636, per l'apertura a IV
D'DA (CR) di una sede secondaria.
4. E', inoltre, documentale che tutti i lavoratori in distacco transazionale, trovati ad operare presso i cantieri di Corso Italia, fossero in possesso del
c.d. “Formulario A1” (doc.5-12).
Normativa applicabile e interpretazione giurisprudenziale
5. In base all'art. 2, c. 1, lett. D), D.Lgs. 136/2016, che disciplina il distacco transnazionale di lavoratori in attuazione della Direttiva
2014/67/UE, per lavoratore distaccato deve intendersi “il lavoratore abitualmente occupato in un altro stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”. L'art. 3, comma 3, D. Lgs.
136/2016
stabilisce che: “Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi: a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello

Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva”.

4 6. Il Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, in ordine alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce all'art. 5, co.
1, che “i documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che
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