Trib. Lecce, sentenza 05/04/2024, n. 1271
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.4988/2023 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza- ingiunzione", discussa e decisa all'udienza del 05.04.2024, proposta
da
CA VI, rappresentato e difeso da sé medesimo;
-ricorrente-
contro
Capitaneria di Porto di Gallipoli, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso dal Capo Servizio Demanio e Contenzioso
G.M. (CP) Marco Mazzarella;
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA VI presentava ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Lecce
avverso l'ordinanza ingiunzione n.278/22, emessa dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, chiedendo l'annullamento della stessa.
Con ordinanza del 27 aprile 2023 il Giudice di Pace di Lecce dichiarava la propria incompetenza per materia, in quanto competente il Tribunale di Lecce.
CA VI in data 11.07.2023 depositava innanzi al Tribunale di
Lecce ricorso per la riassunzione del giudizio.
Con comparsa depositata il 10.10.2023 si costituiva in giudizio la
Capitaneria di Porto di Gallipoli contestando gli assunti del ricorrente.
All'udienza di comparizione delle parti del 7.12.2023 la causa veniva rinviata per la discussione, con termine per note.
All'udienza del 5.04.2024 la causa veniva discussa e decisa con
lettura di sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti di causa si evince che, in data 23/06/2022, militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto elevavano il
processo verbale di accertamento e contestazione n. 32/2022, a carico del Sig. CA VI in quanto, in qualità di socio e responsabile del “HOTEL RISTORANTE EUROMARE S.a.s." sito in
Castro (LE), deteneva ai fini della successiva distribuzione prodotto ittico (Kg. 7,300 di orata congelata;
Kg. 0,750 di spigola congelata;
Kg. 0,350 di seppia congelata;
Kg.4,00 di pesce spada congelato;
Kg. 1,00 di anelli di totano congelato;
1,500 di polpo congelato;
Kg.
9,800 di spigola fresca;
Kg. 0,800 di orata fresca;
Kg. 1,700 di salmone fresco;
Kg. 0,750 di alici fresche), senza che fosse tracciabile e senza che fosse possibile individuarne la provenienza,
attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Tale condotta configurava la violazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera z), del D. Lgs. 09.01.2012 n. 4 e ss.mm. e ii. in combinato disposto con l'art. 58 del Regolamento (CE), sanzionata dall'art. 11, comma 4 e art. 12 comma 1, del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 e ss.mm. e
ii.
In pari data il suddetto prodotto ittico veniva sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, con verbale di sequestro n.
08/2022. In data 08/07/2022 il trasgressore presentava istanza di
smaltimento/distruzione dei prodotti sequestrati per motivi igienico sanitari. In data 13/07/2022 la Capitaneria di Porto emanava
l'Ordinanza di confisca e distruzione n. 11/2022.
In data 19/07/2022 il trasgressore presentava scritti difensivi avverso il predetto processo verbale di accertamento e contestazione, allegando documenti di acquisto.
Dopo aver valutato gli scritti difensivi la Capitaneria di Porto, in data
21/12/2022, con Ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 278/2022, ingiungeva a CA VI il pagamento di € 1.800,00, oltre spese di notifica.
Eccezione dell'Amministrazione resistente di irricevibilità e
inammissibilità della riassunzione del giudizio proposta dal ricorrente, in quanto non ha provveduto al deposito telematico della stessa.
Inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di rappresentanza legale del ricorrente ex art.82 cpc.
Dette eccezioni non sono fondate.
L'art.6 comma 9 del D. Lgs.150/2011 stabilisce che "Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione possono stare in giudizio personalmente".
L'art. 196 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie prevede l'obbligatorietà del deposito telematico per i difensori e i soggetti nominati o delegati
dall'autorità giudiziaria;
pertanto, in assenza di norma in tal senso,
l'obbligatorietà del deposito telematico non potrà applicarsi ai casi, come nella fattispecie, in cui la parte stia in giudizio personalmente.
Occorre ora esaminare le eccezioni formulate dal ricorrente.
Eccezione di errata individuazione del responsabile dell'infrazione.
Sostiene il ricorrente che: nel caso in esame non è stato individuato
l'autore dell'illecito;
responsabile della gestione aziendale è il socio accomandatario CA FA;
i verbalizzanti, in assenza di qualsiasi elemento fattuale e documentale, hanno ritenuto il
ricorrente, socio accomandante presente all'ispezione, responsabile della violazione;
l'addebito doveva essere ascritto al socio accomandatario in solido con la società.
Occorre rilevare che le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge 24.11.1981 n. 689, che all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che
ha dato luogo alla violazione in contestazione;
la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica assume rilievo solo al diverso fine
della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Nella fattispecie, all'atto dell'ispezione, gli agenti accertatori individuavano il sig. CA VI, presente sul posto, quale socio e responsabile dell'esercizio commerciale "HOTEL RISTORANTE
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