Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 4
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Testo completo
N. 385/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza dell'8.1.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. MARSILIO in sostituzione dell'avv. IODICE;
nessuno per parte convenuta.
L'Avv. MARSILIO dà atto che la ricorrente è assunta in ruolo dal 1.9.2021. Insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi agli atti e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause dell'odierna mattinata.
L'avv. MARSILIO dà l'assenso alla lettura della sentenza anche in propria assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 385/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 385/2024 R.G. Lav. promossa da:
DA ET (c.f. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Iodice ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Marcianise via Duomo, 16 giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del
Ministro pro-tempore, corrente in Roma Via Trastevere 76,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (C.F. 97613140017), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Torino (TO) al Corso Vittorio Emanuele, 70;
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – A.T. del Verbano – Cusio - Ossola (C.F.
94029530030), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Verbania (VB), alla Via
Annibale Rosa, 20/C
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“in principale, previo accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente del lavoro di insegnante alle dipendenze del Ministero resistente in forza dei contratti e nei periodi di cui al punto a) della premessa, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra DÀ ET ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21;
per l'effetto, condannare il Ministero resistente alla corresponsione al ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
in subordine, condannare il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito al soddisfo;
in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il Ministero resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, aumentati del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 5.9.2024, DA IZ premesso di avere prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato nella scuola per gli anni 2019/2020 e
2020/2021 chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del Ministero convenuto al pagamento in suo favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, affermando che l'esclusione dei docenti precari dal beneficio fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE e con gli articoli 3, 35 e 97 Cost.
Premesso il quadro normativo di riferimento, richiamava, in particolare la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia
Europea, Sezione VI, del 18.5.2022 resa nella causa C-450-21, oltre alla copiosa giurisprudenza di merito che ha già riconosciuto il diritto anche dei docenti precari di beneficiare del bonus in questione.
Da ultimo, evidenziava, a ulteriore conferma della spettanza del diritto anche ai docenti precari, i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27 ottobre 2023, pronunciata nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale ex 363-bis c.p.c.
Non si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che pertanto va dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma