Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/01/2024, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/01/2024, n. 11
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 11
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara all'udienza del giorno 11.1.2024, verificata la regolare comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta e preso atto che entrambe le parti sono comparse in via figurata con il tempestivo deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°209 /2023 R.g./Lav., vertente
TRA
UR AN, (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e ivi residente in
Loc. Granci 19, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Angela Longo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Dei Mille 171
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato presso la sede I.N.P.S. di Lamezia Terme alla Via Saverio
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa GL e Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell'Ente, come da procura generale ad lites in atti
Resistente

OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositata il 09.02.2022, la sig.ra GL RA adiva il Tribunale di Lamezia Terme per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Alla prima udienza il Tribunale di Lamezia Terme conferiva
incarico al CTU dott. Vasta Aldo il quale depositava successivamente la propria consulenza non riconoscendo i benefici richiesti.

2.Parte ricorrente manifestava il proprio dissenso e successivamente incardinava la fase di merito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.p. davanti al Giudice del Lavoro competente, iscritto con N. 209/23 R.G.

3.L'Inps costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma 4, 5 e
6 comma non avendo controparte rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di
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