Trib. Catania, sentenza 09/05/2024, n. 2274

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/05/2024, n. 2274
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2274
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ESCHER Massimo Presidente
Dott.ssa ACAGNINO Maria Giudice
Dott. CONDORELLI Venera Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19629 / 2017 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cavallaro Mario , giusta procura in atti


- RICORRENTE -


CONTRO
, nato a NICOSIA (EN) il 17/02/1976 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gullo Emanuele e Carrabba C.F._2
Francesca, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 7/12/2023 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 23/11/2017 adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione con addebito dal marito , l'affidamento Controparte_1
condiviso delle figlie nata il [...]) e (nata il [...]), con collocamento Per_1 Per_2
presso di sé e assegnazione della casa familiare;
un assegno di mantenimento per sé e un assegno
1


di mantenimento per le figlie;
la condanna del resistente al pagamento della somma di euro
50.000 a titolo di risarcimento del danno cagionato alla moglie a causa della violazione dei doveri familiari;
la restituzione della somma di euro 9.375,00 prelevata da un conto cointestato;
il passaggio di proprietà dell'autovettura Seat Altea.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale chiedeva Controparte_1
pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie;
l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso il padre;
la corresponsione da parte della coniuge di un assegno per il mantenimento delle figlie;
l'assegnazione della casa familiare;
lo scioglimento della comunione;
il risarcimento del danno cagionato dalla coniuge per la violazione dei doveri familiari e il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale;
veniva altresì espletata CTU psicologica avente ad oggetto la capacità genitoriale delle parti.
Nel corso del giudizio la ricorrente chiedeva l'applicazione, ai danni del resistente, delle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c., per avere tenuto condotte volte ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento delle figlie minori.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo condotte lesive della propria integrità morale (insulti, danneggiamento di effetti personali, drastica riduzione della somme a lei corrisposte per gli acquisti ordinari);
esponeva che la crisi coniugale aveva avuto inizio nell'anno 2016, con un progressivo distacco emotivo del marito, sempre più freddo e indifferente nei suoi confronti;
tale atteggiamento era divenuto intollerabile nel mese di maggio
2017, in cui la ricorrente aveva subito un intervento chirurgico all'addome, senza ricevere dal marito alcuna assistenza morale;
a seguito di ciò la ricorrente aveva proposto al marito una
“pausa di riflessione”;
nell'estate 2017 la coppia aveva intrapreso un percorso di terapia, con
l'ausilio della d.ssa , psicologa, senza esito positivo, tanto che nel luglio 2017 i Persona_3
due vivevano già da separati, pur continuando a coabitare;
la ricorrente deduce che, a seguito della crisi coniugale, il marito aveva iniziato a tenere comportamenti “inquietanti”, registrando le loro animante discussioni, distruggendo oggetti, insultandola e lesinando il proprio contributo al mantenimento della famiglia (versava direttamente alla moglie la somma di 200/250 euro
2
mensili). Nel mese di settembre 2017 la ricorrente decideva di instaurare il procedimento per la separazione giudiziale, dandone comunicazione al marito con lettera raccomandata del
18/9/2007;
in data 3 novembre 2017 sporgeva querela nei confronti del coniuge per il reato di cui all'art. 572 c.p.;
le successive indagini, nell'ambito del proc. n. 14342/17 N.R., portavano al rinvio a giudizio dello (v. decreto del 25.9.2018, in atti). CP_1
L'odierna ricorrente sporgeva successivamente altre due querele nei confronti del coniuge, per i reati di cui
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