Trib. Pisa, sentenza 16/07/2024, n. 391
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 1178 /2022 ,
promossa da:
con l'Avv. LEONCINI GIORGIO e con l'Avv. S P Parte_1
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE con Controparte_1
l'avv. TOGO DOMENICA
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.;art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato docente scuola secondaria di secondo grado con Parte_1 contratto a tempo determinato, attualmente in servizio, presso PISD05000L - Controparte_2 sulla premessa di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di
[...] Controparte_1 docente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato nei seguenti aa.ss.: 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
e per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
, in persona del pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di € 2.500,00
[...] CP_3 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio con il presente atto, l' come in atti rappresentata e Controparte_4 difesa per contestare le richieste avversarie in quanto inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
In via preliminare e rituale, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014.
La norma impone che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti da periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenticinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sempre nel rito parte resistente eccepiva l' eccezione di prescrizione, per ogni eventuale credito riferito al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del presente atto o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
Nel merito chiedeva che la domanda fosse respinta in quanto infondata .
Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo GOP per la trattazione e decisione.
Deve essere rigettata l'eccezione in merito al mancato esperimento di negoziazione in quanto a ricorrente non ha spiegato alcuna domanda di monetizzazione ma chiesto il beneficio tramite l'erogazione della carta docente.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Infatti parte ricorrente con lettera raccomandata A/R inviata al resistente in data 22.04.2022 e CP_1 ricevuta in data 29.04.2022 rivendicava il riconoscimento di tale vantaggio economico (cfr. Doc n. 6), interrompendo la decorrenza della prescrizione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio alle dipendenze del convenuto, rivendica, CP_1 in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art.1.comma 121 L.n.107/2015.
Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il , nel dare attuazione Controparte_1 alla predetta legge istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art.1.comma 121 L.n.107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Il ha emanato la nota prot. N.15219 del 15 ottobre 2015la quale, al punto 2 Controparte_1
("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede:
"La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'art. 28 del
CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto". L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Il Consiglio di Stato sez VII con sentenza n.1842/22, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei "un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
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