Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 106

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 106
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 106
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

1272/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1272/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] professione disoccupata;
codice fiscale C.F._1 cittadina italiana, difesa e rappresentata, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in San Marcellino (CE) alla via Campania, 40 E
nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 nel Comune di Grude e Re Shkoder, professione disoccupato, codice fiscale
cittadino albanese, difeso e rappresentato, in virtù di C.F._3 procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._2
San Marcellino (CE) alla via Campania, 40. RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 13.09.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso;
pronunciata la separazione, rimettersi la causa al giudice relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data
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successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare ed all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva, dichiari lo scioglimento del matrimonio. Il P.M., in data 28.10.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in Torre Annunziata (NA) in data 09.06.2005, optando per il regime della separazione dei beni, dal quale non sono nati figli;
che l'unione si è deteriorata dopo qualche mese dal matrimonio tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, di fatto già interrotta da tempo dalle parti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 17.09.2024, il giudice delegato con ordinanza del 20.09.2024 ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 28.10.2024 Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di
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