Trib. Milano, sentenza 25/01/2024, n. 917

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 25/01/2024, n. 917
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 917
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo

N. 6391/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura AR Tragni Presidente relatore dott.ssa Ilaria Gentile Giudice dott. Pierluigi Perrotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6391/2021
promossa da
OF LI (C.F. [...]), OF CL IA (C.F.
[...]), OF NN IA (C.F. [...]), OF
PA IO (C.F. [...]), OF LB IA (C.F.
[...]), tutti con il patrocinio dell'Avv. Maura Sianesi
-Attori- contro
AZ IO (C.F. [...]), con il patrocinio degli Avv. Massimo De Vincenzo ed Emanuele IA AZ
ASSOCIAZIONE SCUOLA SVIZZERA di AN (C.F. 80079350155), con il patrocinio degli
Avv. Nicoletta Falconetti e IA Teresa Brodasca
RI US VE di AN (C.F. 80096530151), difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – Avv. Francesco Vignoli
AY FO (C.F. [...]), con il patrocinio degli Avv. Livio Neri e LB Guariso
-Convenuti-
e contro pagina 1 di 10

OPERA SAN CE PER I POVERI (C.F. 97176630156)
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS (C.F. 97075370151)
-Convenuti contumaci-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, premessa ogni statuizione occorrente, così giudicare:
- Previo accertamento dell'incapacità naturale della Sig.ra AR SO, quantomeno dai primi di ottobre del 2013, e in ogni caso alla data del 30 luglio 2015, data di rilascio delle disposizioni testamentarie, dichiarare la nullità e/o invalidità del testamento suddetto, atto tramite Notaio CL
Guidobono Cavalchini, n° 261 Rep. Atti di ultima volontà;

- In conseguenza, dichiarare l'apertura della successione legittima della Sig.ra AR SO a favore degli odierni ricorrenti - con condanna del Sig. AZ IO, erede designato nel testamento impugnato e possessore dei beni ereditari, ed eventualmente dei legatari nominati, alla consegna e/o restituzione agli eredi legittimi di tutti i beni caduti in successione.
-Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
Per parte convenuta AZ IO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria circostanza deduzione, argomentazione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la capacità di intendere e di volere della signora AR SO al momento della redazione delle sue ultime volontà raccolte dal Notaio CL Guidobono Cavalchini in data 30 luglio 2015 rep. 261 Atti di Ultima Volontà;

- accertare e dichiarare, conseguentemente, la validità delle disposizioni testamentarie della de cuius;

e per l'effetto,
- respingere integralmente le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa, incluse quelle di mediazione obbligatoria.”
Per parte convenuta RI di MUSICA G. VE AN:
“Voglia il Tribunale adito respingere le domande avversarie. Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta AY FO:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo accertamento della capacità di intendere e volere della signora AR SO al momento della redazione delle sue ultime volontà raccolte dal Notaio CL Guidobono Cavalchini in data 30 luglio
2015, rigettare le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di pagina 2 di 10 spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Gli attori, secondi cugini e unici eredi legittimi di AR SO, deceduta l'8.1.2020 all'età di 91 anni, vedova e senza figli, esponevano che:
• la defunta aveva sempre vissuto col marito LF OR;

• l'attore CL TO, in qualità di architetto, si era occupato delle procedure per il recupero delle quote d'indennizzo legate all'occupazione di terreni per pubblica utilità nell'interesse non solo del padre e degli zii, ma anche della de cuius, che aveva così ricevuto la somma di € 765.043,00 dalla stessa “verosimilmente” messa a portafoglio, “dichiarando - e con lei il marito - di non considerarle 'frutto del loro lavoro e quindi sudate' e pensandole così destinate a chi sarebbe venuto dopo di loro, come per reiterare una situazione ricevuta gratis e che gratis voleva tramandare”;

• nel corso di quella frequentazione, e dal 2011 circa, aveva notato “un progressivo deterioramento delle deduzioni logiche di AR, un peggioramento delle condizioni manutentive ordinarie della loro casa e una sempre più grave trascuratezza nell'igiene personale e nell'alimentazione”, tanto che nel settembre 2013 la signora SO era stata ricoverata - con il marito - presso la RSA Mater Gratiae di Milano “con un quadro generale di decadimento cognitivo”;

• in data 3.1.2014 veniva accolta la domanda di invalidità con diagnosi di “decadimento cognitivo ingravescente”;

• nell'aprile 2015 il marito aveva presentato ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno nel quale veniva indicata come infermità “decadimento cognitivo su base vascolare” e come Amministratore l'odierno convenuto IO AZ, marito di una cugina di secondo grado del OR, che faceva visita ai due coniugi durante il loro ricovero, occupandosi “di molte piccole questioni pratiche in loro favore”, come faceva peraltro lo stesso CL
TO;

• come Amministratore veniva invece nominato lo stesso marito della de cuius, LF OR e, dopo la di lui morte avvenuta l'1.2.2016, l'Avv. Cristina Nalini;

• il 30.7.2015 il Notaio Guidobono Cavalchini aveva raccolto presso la RSA il testamento pubblico sia del OR che della de cuius, che avevano disposto “in modo identico e speculare”, nominando ciascuno erede universale l'altro e, nel caso in cui il coniuge non avesse potuto o voluto accettare l'eredità, disponendo legati in favore degli odierni convenuti e lasciando “tutto ciò che residuasse a IO AZ” nominato erede, in subordine al coniuge, nonché esecutore testamentario;

• quel “tutto ciò che residuasse” costituiva la parte più consistente del patrimonio della defunta, ammontando a circa 1.400.000,00 euro, importo derivante “quasi totalmente dal buon investimento della somma ereditata dalla de cuius e di cui sopra”.
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Gli attori, ritenendo che “a quella data la Sig.ra SO non fosse assolutamente capace di comprendere l'atto che stava compiendo” e che i due testamenti fossero stati presumibilmente
congeniati dal marito Sig. LF OR” (dal quale la de cuius dipendeva totalmente) avendo quest'ultima “firmato tranquillamente, perché questo le era richiesto dal marito, senza capire la portata delle disposizioni”, chiedevano pertanto, previo accertamento dell'incapacità naturale della de cuiusquantomeno dai primi di ottobre del 2013 e, in ogni caso, alla data del 30 luglio 2015, data di rilascio delle disposizioni testamentarie”, di dichiarare “la nullità e/o invalidità” del testamento;
conseguentemente dichiarare “l'apertura della successione legittima” a favore degli attori, con condanna di AZ IO, “erede designato nel testamento impugnato e possessore dei beni ereditari, ed eventualmente dei legatari nominati, alla consegna e/o restituzione agli eredi legittimi di tutti i beni caduti in successione”.
§ 2. Si costituiva in giudizio IO AZ, contestando le domande di parte attrice e richiamando
l'ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro giudiziario ante causam depositato da controparte nonché i principi della giurisprudenza di merito e di legittimità che regolano la materia.
La difesa AZ, in particolare, osservava come la capacità naturale della testatrice era stata già vagliata e scrutinata dal Notaio, prima di raccogliere le sue volontà in occasione del terzo accesso presso la struttura1, e dalla Giudice tutelare, in occasione della nomina dell'Amministratore di
Sostegno, affermando quest'ultima, appena 17 giorni prima del testamento pubblico oggetto di impugnazione, che le
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