Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2024, n. 937
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8712 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per
l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta
e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagnola Cremasca, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e lavorativi.
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori ed avrà lo stesso Per_1 domicilio e residenza anagrafica della madre, a Milano.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per la figlia (in particolare quelle concernenti
l'istruzione, le