Trib. Patti, sentenza 18/07/2024, n. 894
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati: dott. M S Presidente dott.ssa R B Giudice dott. G A P Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118/2017 R.G.
TRA
nata a Wipperfuerth (Germania) il 15/12/1981 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torrenova (ME), C.F._1
via Roma n. 5, presso lo studio dell'avv. E F, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente;
E
nato a Patti (ME) l'11-09-1979, elettivamente domiciliato Parte_2
in Acquedolci (ME), via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'avv. Emidio
R, che lo rappresenta e difenda come da procura in atti.
Resistente;
e con l'intervento del P.M. in Sede;
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
1
Conclusioni: All'udienza dell'8-04-2024, svoltasi, come da decreto del
4/03/2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva rimessa alla decisione collegiale previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26-10-2017, adiva il Parte_1
Tribunale di Patti esponendo di avere contratto in Torrenova, in data 22 settembre 2007, con matrimonio trascritto all'Ufficio dello Parte_2
stato civile del Comune di Torrenova (ME) atto n. 10, parte II, Serie A, anno
2007;
esponeva, inoltre, che, dalla loro unione, è nata il 2-03-2012 la figlia
e che il marito aveva abbandonato la casa coniugale nell'anno Persona_1
2016.
Tanto premesso, chiedeva:
i) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Pt_2
ii) l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale sita in Capo
d'Orlando, via Consolare Antica n. 478;
iii) porsi a carico di un contributo mensile per il Parte_2
mantenimento della figlia “nella misura che verrà stabilita” oltre alla Per_1
contribuzione alle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di Parte_2
separazione ma formulava domande poi ulteriormente specificate nella memoria integrativa depositata il 22-05-2017.
All'udienza del 22/03/2017, il Presidente del Tribunale, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 3-04-2017, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero: “Autorizza i coniugi
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a vivere separatamente e a fissare la residenza ove più gradito con l'obbligo di comunicare vicendevolmente eventuali cambi di residenza;
Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domiciliazione preferenziale della stessa presso l'abitazione della madre;
Assegna la casa coniugale (di proprietà del sig. ), con tutti i mobili e gli arredi, alla sig.ra Dispone Pt_2 Pt_1
che il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2
versi, entro il 5 di ogni mese, al domicilio della madre, la somma di € 250,00 da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Tutte le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di ciascuna delle odierne parti nella misura del 50% ciascuno;
Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia (non necessariamente alla presenza della madre) ogni qualvolta lo riterrà opportuno (previo accordo con la stessa e compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici o ricreativi della minore) e, comunque, almeno due volte la settimana, nelle giornate di martedì e del venerdì dalla ore 16,00 alle 18,00;
nella giornata della domenica, a settimane alterne, potrà tenerla con sé dalle 10,00 alle 17,00 e parimenti, potrà tenerla con sé, alternativamente con la moglie, anche in occasione delle festività e delle ricorrenze familiari;
non potrà tenerla, invece, anche di notte fino a quando non fornirà prova di disporre di una abitazione idonea ad ospitare la figlia ed indicherà le persone che lo coadiuveranno nella cura della stessa. Vengono fatti salvi, comunque, diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti. Nomina giudice istruttore la dott.ssa
A e rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del 09/06/2017”.
Successivamente, nella propria memoria del 3 maggio 2017,
[...]
chiedeva di “Confermare il provvedimento Presidenziale del Parte_1
3/04/2017 in merito a tutto quanto disposto anche con riferimento alla minore
Assegnare definitivamente la casa coniugale, che non è divisibile, alla Persona_1
ricorrente ;
Pronunciare separazione giudiziale con addebito Parte_1
per fatto imputabile al Sig. Ordinare la produzione in giudizio di Parte_2
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tutte le dichiarazioni reddituali e, comunque, di tutte le disponibilità del Pt_2
Condannare il resistente alla refusione delle spese e degli onorari del
[...]
giudizio”, mentre il nella memoria integrativa del 22 maggio 2017, Pt_2
precisava le proprie domande ossia: “pronunziata la separazione personale dei
Coniugi, confermare il provvedimento presidenziale, con riferimento all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con domiciliazione preferenziale presso la madre e diritto di visita del padre, nei termini ivi enunciati;
Ridurre
l'assegno che il Signor deve versare alla Signora a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo per il mantenimento della figlia, da €. 250,00 ad € 150,00 almeno sino a quando non sia riuscito a reintrodursi nel mondo del lavoro e ad avere un minimo di reddito, ferme restando le spese straordinarie che saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%. Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva del
Signor con tutti i mobili e gli arredi alla Signora autorizzando, Pt_2 Pt_1
sin d'ora, il Signor a porla in vendita, senza vincolo alcuno, con obbligo Pt_2
della Signora di lasciarlo nella piena e libera disponibilità dell'eventuale Pt_1
acquirente, purché il Signor assicuri alla figlia ed alla moglie, in caso di Pt_2
alienazione del bene, adeguata sistemazione in altro immobile avente ubicazione, dimensioni e caratteristiche confacenti alle esigenze del piccolo nucleo familiare;
Rigettare la domanda di addebito avanzata dalla Signora a carico del Pt_1
Signor perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto”. Pt_2
All'udienza del 9/06/2017, il G.I., rilevato “il difetto di connessione di eventuali domande anche riconvenzionali prive di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio”, si riservava sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale.
Quindi, con ordinanza del 14-06-2017, sciogliendo la riserva assunta,
“ritenuto che l'immobile assegnato alla ricorrente è di proprietà esclusiva del resistente il quale mantenendo la proprietà sullo stesso non necessita di alcuna
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autorizzazione a vendere l'immobile ferma l'opponibilità del diritto di assegnazione della moglie nei confronti dei terzi in presenza dei relativi presupposti normativi;
rilevato che la domanda di divisione dell'immobile, da intendersi come domanda di assegnazione parziale dell'immobile alla moglie, attesa la proprietà esclusiva del resistente sulla casa, appare domanda nuova svolta per la prima volta in udienza e, comunque, da valutare a seguito di eventuale attività istruttoria;
che l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale volta ad ottenere la riduzione dell'importo del contributo di mantenimento in favore della figlia va rigettata atteso che la situazione di disoccupazione del è stata già considerata con valutazione in Pt_2
ordine alla natura minimale dell'importo stabilito a titolo di contributo per la figlia;
che, infatti, il padre, benché disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento della prole, non essendo rilevante il solo fatto del suo stato di disoccupazione (in generale, Cass. 19 marzo 2002, n. 3974;
v. anche Trib. Parma, 6 luglio 2016, Trib. Monza 15 febbraio
2011, n. 2801, Trib. Novara 11 febbraio 2010 n. 133, Trib. Lanciano ord. 24 novembre 2011);
vista la richiesta di concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.”, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione alla vendita della casa di proprietà del rigettava Pt_2
l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale e assegnava alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 12 gennaio 2018.
Di poi, con ordinanza del 18-01-2018, il G.I. “ammette le prove orali formulate dalle parti come in parte motiva;
ordina ad entrambe le parti di produrre in giudizio, entro l'udienza che verrà fissata dinnanzi alla sottoscritta, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, integrando sul punto la documentazione già prodotta, e qualsiasi altro documento relativo alla situazione lavorativa e reddituale (autocertificazione relativa ai redditi percepiti, alla titolarità
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di conti correnti e carte di credito con indicazione del massimale di spesa, al possesso di titoli di credito e azionari, alla titolarità di contratti assicurativi ed ai beni mobili registrati posseduti);
ordina al Comando Guardia di Finanza di Capo
D'Orlando di svolgere indagini sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita di
anche in relazione alla titolarità di conti correnti, depositi, Parte_2
carte di credito, contratti assicurativi, beni mobili registrati, partecipazioni societarie, disponendo che gli accertatori redigano apposita relazione documentata da depositare o inviare per fax presso la cancelleria del sottoscritto Giudice, indicando n. 118/17 R.G.A.C. e nome del giudice, dott.ssa Serena A, entro il 27 aprile 2018;
rinvia la causa per l'escussione delle prove orali ammesse, dinnanzi al G.O.P. delegato secondo tabelle, all'udienza del 6 marzo 2018, ore 9,00
e ss., invitando le parti a produrre copia di cortesia cartacea delle proprie memorie istruttorie al fine di facilitare l'espletamento della prova dinnanzi al G.O.P. delegato;
fissa, dinnanzi a sé, all'esito dell'escussione delle prove orali ammesse,
l'udienza del 13 luglio 2018, ore 10,00”.
Medio tempore, con istanza del 5-03-2018, chiedeva “la Parte_2
modifica dell'ordinanza
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