Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1787
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Testo completo
N. R.G. 3653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 3653/2023, pendente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Debora Colloca
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Mario Roberti
Resistente
OGGETTO: lavoro dipendente da privato
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo quanto segue: di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della a Controparte_1 far data dal 10.11.2004, in forza di contratto a tempo indeterminato, con
l'inquadramento di “Operaio generico di liv. 1” ai sensi del CCNL Metalmeccanici
Industria e fino alle dimissioni volontarie del 31.7.2020, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8.30-18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30 oltre il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 come straordinario;
di aver ricevuto per le mansioni svolte inizialmente una retribuzione mensile lorda pari ad € 992,79 per 13 mensilità per poi giungere, in virtù degli scatti di anzianità, fino all'importo dell'ultima busta paga di € 1.422,99 del mese di luglio 2020 mentre per le mansioni svolte il sabato avrebbe percepito € 5,00 l'ora “in nero” mediante pagamento in contanti;
riferiva, tuttavia, di aver sempre svolto mansioni di operaio specializzato ascrivibili al III livello del CCNL di categoria e, pertanto, chiedeva tutte le conseguenti differenze retributive;
di aver svolto attività di cassa (dal 2005) ed effettuato trasferte per tre giorni alla settimana (a partire dall'anno 2010 e fino a tutto il 2015) presso società partner della resistente quali in particolare la per interventi di CP_2 manutenzione/riparazione/sostituzione sui veicoli senza aver percepito le relative indennità;
di aver diritto al pagamento delle ferie e dei permessi non goduti come risulterebbe dalla busta paga, per € 10.854,78.
In virtù di quanto sopra, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN
VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad Parte_1 ottenere le differenze retributive maturate nel periodo intercorrente tra il 10.11.2004 ed il 31.7.2020, per € 149.860,76 a titolo di differenze retributive (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: 13^ mensilità, permessi non goduti, ferie non godute, maneggio denaro, trasferta);
oltre ad € 19.255,34 a titolo di trattamento di fine rapporto, € 10.854,78 a titolo di ferie e permessi riconosciuti dal datore di lavoro così per un totale di € 179.903,85 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per come risultante dai conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente atto e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1 pagamento di € 179.903,85 in favore del Sig. ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo. IN OGNI CASO: si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. (per effetto dell'espresso rinvio all'art. 186 bis, c.p.c.) per € 10.854,78 a titolo di ferie e permessi riconosciuti dal datore di lavoro con la emissione dell'ultima busta paga
(ma anche con il conteggio progressivo nel tempo). Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014 in ragione della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
contestando che il ricorrente avesse mai svolto mansioni superiori a quelle di
[...] operaio semplice per cui era stato assunto e maneggiato denaro per conto della società, adducendo a riprova di ciò un verbale dell'Ispettorato del lavoro del 2015 ove non venivano riscontrate violazioni a proprio carico;
affermava che egli non svolgeva lavoro straordinario ogni sabato ma che ciò avveniva a turno per esigenze contingenti della società e che quest'ultime ore venivano recuperate durante la settimana, talchè il totale delle ore lavorate dai dipendenti erano sempre 40 a settimana;
negava che il lavoratore avesse effettuato tre trasferte settimanali dal 2010 al 2015 e sul punto precisava che il CCNL prevedeva in proposito solo il rimborso delle spese di viaggio (non documentate) e una diaria ma non una indennità e che, in ogni caso, per tali motivi il riceveva fuori busta 150 euro al mese;
infine, in via Pt_1 riconvenzionale chiedeva la restituzione della somma di € 40.402,43 per i pagamenti fuori busta effettuati a favore del lavoratore, data dalla differenza tra € 42.050,00 ed €
1.647,54 a titolo di permessi da retribuire, ratei di tredicesima mensilità e TFR residuo.
In considerazione di quanto sopra, la resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
Nel corso del procedimento venivano assunte prove testimoniali.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.
Nel merito, va evidenziato come nel caso di specie non venga messo in discussione che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
ciò che, invece, è in contestazione è che il ricorrente sia stato adeguatamente retribuito e inquadrato con il corretto livello di appartenenza.
Al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c,
a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha
l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di