Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 18
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Testo completo
N. R.G. 1763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2022 promossa da:
HI EN ([...]) rappresentata e difesa dall' Avv. FORESTI
ENRICO;
ATTRICE
contro
ME IA UI ([...]) rappresentata e difesa dall'Avv.
TONINI ANNAIA;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia – art. 2051 c.c.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia 1'Ill.mo Giudice del Tribunale di Mantova, contrariis reiectis,
➢ accertare la responsabilità di parte convenuta per le infiltrazioni idriche verificatesi nei giorni 15.09.2021 e 16.09.2021 in due locali adiacenti, appartenenti all'immobile di proprietà AN NA e, conseguentemente
➢ condannare DD AR SA all'integrale risarcimento di tutti i danni occorsi e indicati in narrativa dell'atto di citazione mediante pagamento in favore di AN NA della somma di € 6.148,00 + 22% iva, per un totale di € 7.500,56 o in quella somma inferiore che risultasse in esito al presente giudizio, sempre maggiorata di 22% iva di legge.
In ogni caso, condannarsi la convenuta al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio, con maggiorazione del 15% per spese generali, 4% CPA e 22% Iva secondo legge, nonchè porre le spese di CTU e di CTP in via definitiva a carico esclusivo della convenuta.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
nel merito, in via principale: accertati i fatti allegati da parte convenuta, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, considerato il comportamento ostativo tenuto da parte attrice, dichiarare che nulla è dovuto a AN NA a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni di acqua del 15 e 16 settembre
2021 per cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte spiegate dall'attrice nei confronti di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche forfettarie, e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, ivi comprese spese tecniche per eventuali C.T.U. e C.T.P.
In via istruttoria si ribadiscono le produzioni, le eccezioni e le istanze già formulate in comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie depositate ex art 183, co. 6, c.p.c., nei verbali d'udienza e nelle note scritte prodotte in sostituzione d'udienza.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni
d'acqua nel proprio immobile, adibito a studio medico dentistico, sito in Ostiglia (MN),
Passaggio Cappa d'Oro n. 8, al piano terra del Condominio Cappa d'Oro, verificatesi in data 15 e 16 settembre 2021 e provenienti dalla proprietà di parte convenuta, sita al piano superiore del medesimo Condominio.
Parte convenuta, costituendosi, non ha contestato le allegazioni attoree circa il verificarsi delle infiltrazioni e la loro provenienza, contestando tuttavia l'estensione del danno e la quantificazione del risarcimento richiesto da parte attrice.
2. La causa è stata debitamente istruita assumendo la prova orale richiesta dalle parti, nei limiti in cui è stata ritenuta ammissibile, e tramite espletamento di CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi e l'entità del danno occorso alla proprietà attorea.
***
3. La domanda attorea è fondata e va accolta, sebbene l'entità del risarcimento richiesto debba essere contenuta nei termini che seguono.
4. La fattispecie concreta va ricondotta alla previsione dell'art. 2051 (ex multis Cass. n.
21788/2015 e Cass. n. 25239/2011), vertendosi in ipotesi di responsabilità per danno da cose in custodia.
Trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, all'attore compete la prova del danno e del nesso di causalità, mentre al convenuto fa capo l'onere di provare che l'evento si verificò a causa di un caso fortuito (da ultimo Cass. SU Ord. n. 20943/2022).
5. Orbene, nel caso di specie, risultano provati tanto il danno, quanto il nesso causale tra lo stesso e l'immobile di proprietà della convenuta.
6. Quanto all'esistenza del danno-evento, certo riscontro è infatti fornito dall'ampia documentazione versata in atti (cfr. fotografie dei luoghi prodotte ai docc. da 1 a 5 e da 13 a
25 del fascicolo attoreo ma anche al doc. 13 fascicolo di parte convenuta, oltre ai video prodotti ai docc. da 10 a 12 fascicolo attoreo), dalle dichiarazioni dei testi escussi (cfr. verbale udienza del 25.10.2023) e dalla relazione redatta dal CTU in questa sede nominato, il Geom. Antonio Borini (cfr. relazione depositata in data
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2022 promossa da:
HI EN ([...]) rappresentata e difesa dall' Avv. FORESTI
ENRICO;
ATTRICE
contro
ME IA UI ([...]) rappresentata e difesa dall'Avv.
TONINI ANNAIA;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia – art. 2051 c.c.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia 1'Ill.mo Giudice del Tribunale di Mantova, contrariis reiectis,
➢ accertare la responsabilità di parte convenuta per le infiltrazioni idriche verificatesi nei giorni 15.09.2021 e 16.09.2021 in due locali adiacenti, appartenenti all'immobile di proprietà AN NA e, conseguentemente
➢ condannare DD AR SA all'integrale risarcimento di tutti i danni occorsi e indicati in narrativa dell'atto di citazione mediante pagamento in favore di AN NA della somma di € 6.148,00 + 22% iva, per un totale di € 7.500,56 o in quella somma inferiore che risultasse in esito al presente giudizio, sempre maggiorata di 22% iva di legge.
In ogni caso, condannarsi la convenuta al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio, con maggiorazione del 15% per spese generali, 4% CPA e 22% Iva secondo legge, nonchè porre le spese di CTU e di CTP in via definitiva a carico esclusivo della convenuta.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
nel merito, in via principale: accertati i fatti allegati da parte convenuta, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, considerato il comportamento ostativo tenuto da parte attrice, dichiarare che nulla è dovuto a AN NA a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni di acqua del 15 e 16 settembre
2021 per cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte spiegate dall'attrice nei confronti di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche forfettarie, e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, ivi comprese spese tecniche per eventuali C.T.U. e C.T.P.
In via istruttoria si ribadiscono le produzioni, le eccezioni e le istanze già formulate in comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie depositate ex art 183, co. 6, c.p.c., nei verbali d'udienza e nelle note scritte prodotte in sostituzione d'udienza.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni
d'acqua nel proprio immobile, adibito a studio medico dentistico, sito in Ostiglia (MN),
Passaggio Cappa d'Oro n. 8, al piano terra del Condominio Cappa d'Oro, verificatesi in data 15 e 16 settembre 2021 e provenienti dalla proprietà di parte convenuta, sita al piano superiore del medesimo Condominio.
Parte convenuta, costituendosi, non ha contestato le allegazioni attoree circa il verificarsi delle infiltrazioni e la loro provenienza, contestando tuttavia l'estensione del danno e la quantificazione del risarcimento richiesto da parte attrice.
2. La causa è stata debitamente istruita assumendo la prova orale richiesta dalle parti, nei limiti in cui è stata ritenuta ammissibile, e tramite espletamento di CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi e l'entità del danno occorso alla proprietà attorea.
***
3. La domanda attorea è fondata e va accolta, sebbene l'entità del risarcimento richiesto debba essere contenuta nei termini che seguono.
4. La fattispecie concreta va ricondotta alla previsione dell'art. 2051 (ex multis Cass. n.
21788/2015 e Cass. n. 25239/2011), vertendosi in ipotesi di responsabilità per danno da cose in custodia.
Trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, all'attore compete la prova del danno e del nesso di causalità, mentre al convenuto fa capo l'onere di provare che l'evento si verificò a causa di un caso fortuito (da ultimo Cass. SU Ord. n. 20943/2022).
5. Orbene, nel caso di specie, risultano provati tanto il danno, quanto il nesso causale tra lo stesso e l'immobile di proprietà della convenuta.
6. Quanto all'esistenza del danno-evento, certo riscontro è infatti fornito dall'ampia documentazione versata in atti (cfr. fotografie dei luoghi prodotte ai docc. da 1 a 5 e da 13 a
25 del fascicolo attoreo ma anche al doc. 13 fascicolo di parte convenuta, oltre ai video prodotti ai docc. da 10 a 12 fascicolo attoreo), dalle dichiarazioni dei testi escussi (cfr. verbale udienza del 25.10.2023) e dalla relazione redatta dal CTU in questa sede nominato, il Geom. Antonio Borini (cfr. relazione depositata in data
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