Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2002

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2002
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 2002
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 473/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/05/1961;
rappresentato e difeso dall'Avv. DE BENEDETTI DIANA del Foro di Venezia
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...];
CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CIAROCCHI PAOLA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 10/10/2024, così chiedendo:
“1) permuta delle rispettive quote di comproprietà dei due immobili siti a Bassano del Grappa, via
Motton 99, che avverrà con atto notarile entro il 31.12.2024, con spese a carico dell'arch.
, precisando che la GN diventerà proprietaria esclusiva Parte_1 CP_1 dell'appartamento posto al secondo piano, con le relative pertinenze (identificato catastalmente al
C.F. del Comune di Bassano del Grappa Sezione U, foglio 7, particella 438, sub. 8 e 9) e il GN
diventerà proprietario, in via esclusiva, di quello posto al piano terra (identificato Parte_1
catastalmente al C.F. del Comune di Bassano del Grappa Sezione U foglio 7, particella 438, sub.
12);
le reciproche cessioni devono ritenersi effettuate ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987

n. 74;
la differenza di valore dei due immobili deve ritenersi intesa a tacitazione di ogni pretesa economica nei rapporti tra le parti e, pertanto, la GN dichiara di rinunciare alla CP_1

domanda di assegno divorzile proposta nel presente giudizio, mentre il GN Parte_1
dichiara di rinunciare a tutte le domande restitutorie proposte nei confronti della GN e del CP_1
figlio nel pendente procedimento civile n. 2155/2024 RG;
Per_1

2) il GN ,
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