Trib. Bologna, sentenza 01/02/2024, n. 379

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 01/02/2024, n. 379
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 379
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

N.R.G. 10620/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Angela Baraldi Presidente rel. dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice all'esito della camera di consiglio del 26 gennaio 2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 10620/2023, promosso da:
, nato in [...] il Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SPINELLI BARBARA RICORRENTE contro
Controparte_1

[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE Conclusioni di parte ricorrente:
In via preliminare, riconoscere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
In via principale, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Contestualmente all'auspicato accoglimento dell'istanza di sospensiva, voglia ordinare al Questore il rilascio immediato di permesso di soggiorno temporaneo ovvero del tagliandino di permesso che è stato ritirato;
In tutti i casi con vittoria di spese, onorari e diritti.

Conclusioni di parte resistente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza per accertata carenza dei presupposti costitutivi, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Bologna. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.

Con ricorso proposto in data 17.09.2023, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., , cittadino Parte_1 siriano, nato il [...] in [...], ha chiesto, in relazione al provvedimento emesso dal Questore di
Bologna, adottato in data 06.07.2023 e notificato in data 08.08.2023, con il quale è stato rifiutato il rinnovo
del permesso di soggiorno per protezione speciale, previa sospensione cautelare, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.

1.1 D.lgs. n. 286/1998.
Nel ricorso l'istante ha affermato, in fatto, di aver fatto regolarmente ingresso in Italia nel 1989;
di essere tornato brevemente in Siria nel 1990, salvo fare subito dopo reingresso in Italia con visto per turismo;
di aver quindi ottenuto un permesso di lavoro all'esito di un procedimento di sanatoria;
di essere stato arrestato e condannato a 27 anni di carcere nel 1992 per omicidio e occultamento di cadavere in danno del fratello;
di aver scontato pena detentiva sino al 2012 e, una volta scarcerato, di essere stato condotto presso il Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria (RM);
di aver quindi presentato domanda di protezione internazionale per il timore di vendetta da parte dei fratelli residenti in [...], nonché in ragione della propria conversione al cristianesimo avvenuta nel 2002;
di aver ottenuto il rigetto della domanda da parte della
Commissione territoriale competente, ma di aver beneficiato dal 2013 al 2022 di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovato da ultimo nel 2021 in permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 25.06.2022;
di aver presentato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno in data 23.08.2022, ricevendo il decreto di rigetto qui impugnato in data 08.08.2023, privo del parere della Org_1
di Roma, come tale inidoneo a chiarire le motivazioni del diniego;
di presumere che le ragioni
[...] del provvedimento di diniego oggetto di ricorso sarebbero da ricondurre all'esistenza di denunce a carico dell'istante per alcuni reati bagatellari riportate tra il 2021 e il 2022 e richiamate nel provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto in conseguenza del diniego dell'istanza di rinnovo del pds.
Nel provvedimento oggetto di ricorso, il Questore di Bologna ha rilevato l'adozione di un parere negativo al rinnovo del titolo di soggiorno richiesto da parte della di Roma, ritenendosi Organizzazione_1 vincolato allo stesso;
il Questore ha inoltre escluso la sussistenza di elementi idonei al rilascio di altro titolo di soggiorno e di cause di inespellibilità di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998.
L'istante, con il ricorso proposto, ha contestato la legittimità del provvedimento questorile, evidenziando anzitutto l'assenza di adeguata motivazione in ordine ai motivi posti a fondamento del diniego e derivante dall'omessa allegazione al decreto del parere motivato della di Roma, nonché di Organizzazione_1 ulteriori indicazioni in motivazione. La difesa attorea ha evidenziato l'insussistenza di motivi ostativi al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, in ragione del soggiorno ultratrentennale del ricorrente in Italia, nonché della sussistenza di condizioni di inespellibilità derivanti dalla condizione generale del Paese di origine e dalla condizione personale dell'istante. In particolare, la difesa ha sottolineato l'inidoneità dei più recenti pregiudizi penali a fondare un provvedimento di rigetto della protezione speciale di cui all'art. 19 co.

1.1 D.lgs. n. 286/1998. Ciò sull'assunto per cui la pericolosità sociale dell'istante non potrebbe dirsi sussistente, in ragione dell'assenza di ulteriori condanne legate alle denunce riportate tra il 2021 e il 2022, nonché della dichiarazione di cessazione della pericolosità sociale emessa dal Magistrato di sorveglianza di Modena nel novembre 2017 e di una richiesta di archiviazione per
particolare tenuità del fatto risalente al giugno 2022. Nel complesso, dunque, la difesa ritiene prevalente la tutela della vita privata dell'istante per come esercitata negli anni di permanenza sul territorio italiano in seguito all'espiazione della pena detentiva. Quanto al rischio in caso di rimpatrio in Siria, parte attrice ha dichiarato di temere la vendetta dei propri familiari per l'omicidio commesso in danno del fratello e la possibile persecuzione per apostasia e per la propria condizione di rimpatriato. Infine, la difesa ha evidenziato l'esistenza nel Paese di origine di una situazione di conflitto e instabilità interna tale da esporre il ricorrente al rischio di violazione dei diritti umani e fondamentali.
In data 18.08.2023, ricorrendone i presupposti, è stata disposta la sospensione in via cautelare, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con conseguente fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
L'amministrazione resistente, costituitasi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura di Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della pericolosità sociale e dell'assenza di integrazione sociale del ricorrente sul territorio dello Stato, per come riportati nella relazione di accompagnamento alla richiesta di parere inviata dalla Questura di alla di Roma ai fini dell'istanza di rinnovo del CP_1 Organizzazione_1 titolo di soggiorno. In fatto, l'amministrazione resistente ha rilevato: la prolungata presenza del ricorrente sul territorio italiano, per la gran parte trascorsa in regime di detenzione in ragione della condanna a 27 anni di reclusione, ridotti a 17 per benefici penitenziari, per l'omicidio premeditato del fratello, commesso nel 1992;
la reiterazione di condotte criminose in regime di semilibertà consistenti in reati di molestie e furto aggravato, commessi nel 2009 e 2010;
l'assenza di pentimento per il più grave delitto commesso, per come risultante da un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia del novembre 2008;

l'aggravamento della pericolosità sociale nell'anno 2013, circostanza che ha comportato la trasformazione della misura di sicurezza della libertà vigilata in quella dell'internamento in casa di lavoro per un anno;
la violazione degli obblighi di condotta durante l'internamento;
la condanna a pena pecuniaria riportata nel
2014 per porto abusivo d'armi;
la presenza di denunce a carico per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, per molestia e disturbo alle persone, per rissa, minaccia aggravata, getto pericoloso di cose e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, riportate tra l'ottobre 2021 e il giugno 2022.
Quanto alla mancata integrazione sociale, parte resistente ha rilevato l'assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Italia quantomeno dall'agosto 2018, nonché la mancanza di autonomia abitativa o di legami parentali.
Nel complesso, dunque, a parere dell'amministrazione, sussistono le cause ostative di cui all'art. 19 co. 1.1.
D.lgs. n. 286/1998 per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e consistenti nelle ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica.
All'udienza del 26.10.2023, è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana:
sono in Italia dal 1989;
da circa 35 non rientro in Siria;
io sono di Aleppo. Inizialmente avevo un permesso di soggiorno
per motivi di lavoro. La mia famiglia, o meglio ciò che rimane, è ad Aleppo. Sono stato scarcerato nel 2012;
nel 2012 ho avuto la protezione umanitaria, sempre rinnovata, fino a che mi è stato negato il rinnovo con il provvedimento che qui si impugna. Adesso vivo in una piccola comunità a San Lazzaro;
faccio il volontario;
porto giovani disabili a fare le visite mediche o anche in giro ai giardini, eccetera. Al momento che io sappia ho due procedimenti: uno con una signora di

Castelfranco Emilia che io avevo denunciato;
lei poi mi ha denunciato a sua volta per molestie (art. 660 c.p);
la seconda questione è quella con i ragazzi sudamericani che è stata archiviata per speciale tenuità del fatto
”. La difesa di
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