Trib. Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 6
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice EA De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.658/23 RG Lav.
TRA
Vetreria Misa srl rappresentata dall'avv A. Togni
e
INPS rappresentato dall'avv F. Flori
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito 303 2023 00000989 81 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la vertenza riguarda il pretesa assoggettamento a contribuzione di somme
(pacificamente) corrisposte a quattro lavoratori (MA MB, ED MB,
EN MB e EA AN) a titolo di “rimborso chilometrico” dal gennaio 2017 al febbraio 2022.
2. L'opposizione non può essere accolta.
3. Appare opportuno in primo luogo rilevare che, per quanto si evince dal verbale
(doc.3 allegato al ricorso, pag 9-10, e allegato A), gli ispettori hanno riconosciuto esenti da contribuzione tutti i rimborsi chilometrici relativi a giornate in cui in pagina 1 di 13
qualsiasi modo risultavano documentate spese di trasferta compatibili con i luoghi di destinazione indicati dai lavoratori nelle relative richieste (tramite utilizzo della carta di credito aziendale: ed anche uso del telepass per «trasporti .. effettuati con furgoni aziendali»: elementi che, tra l'altro, a ben vedere nemmeno assicurano l'effettivo uso di mezzo proprio da parte dei dipendenti interessati).
4. L'ipotesi ispettiva, pertanto è quella per cui i rimborsi chilometrici siano stati erogati in misura eccessiva, senza affatto escludere che i quattro dipendenti abbiano di fatto
(ed anche frequentemente) effettuato trasferte usando il mezzo proprio: ne deriva
l'inconferenza delle argomentazioni attoree circa l'omessa acquisizione di documentazione relativa alla esistenza di cantieri nelle varie località, e soprattutto la irrilevanza dei capitoli diretti a confermare, in termini generici, tale circostanza (ad esempio «il Sig. ED MB era solito utilizzare un auto di colore nero, Volvo xc60 tg. EA439RJ», «nel periodo compreso tra il gennaio 2017 ed il febbraio 2022, ha commissionato, alla Soc. Vetreria Misa Srl, numerosi lavori da eseguirsi cantieri navali Visentini Porto Viro, Cantieri Navali Vittoria Adria (RO)», eccetera)
5. Una seconda fondamentale premessa, è quella secondo cui non trova applicazione ai fini della decisione il principio invocato dall'opponente secondo cui «nell'ipotesi di opposizione ….l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa è a carico dell'Ente che vanta la pretesa», laddove in fattispecie analoghe tale onere deve ritenersi già assolto una volta accertata (o non contestata) l'erogazione al personale dipendente di emolumenti, i quali si presumono assoggettabili a contribuzione fino a prova contraria («laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato»: Cass. 13011\17, proprio in tema di spese per trasferta;
v anche sul punto, diffusamente, Cass.2419\12 invocata dalla stessa difesa attorea).
6. In situazioni analoghe, si deve ritenere che l'onere della prova (per quanto, per regola
pagina 2 di 13
generale, possa essere assolto anche tramite il ricorso a presunzioni) debba riguardare tutte le somme corrisposte al medesimo titolo dal datore di lavoro, o almeno una parte del tutto preponderante o per altro verso specificamente determinata di esse: non potendo essere cioè sufficiente, per confutare l'intera pretesa (o una parte di essa), dimostrare che in alcune occasioni (non quantificate né, per altro verso, distinte da quelle in cui l'esenzione è stata effettivamente riconosciuta) l'erogazione del rimborso chilometrico corrispondesse ad una effettiva trasferta effettuata (tramite
l'uso del mezzo proprio) del lavoratore. (Si può quindi anche evidenziare - a parte quanto di seguito considerato in ordine alla loro attendibilità - che nessuno dei testimoni è stato in grado di confermare in giudizio di aver effettuato, con l'uso della propria autovettura, tutte le singole trasferte contestate, o quantomeno alcune di esse specificamente individuate).
7. In tale prospettiva, si deve ritenere altresì infondata la pretesa della Società di aver esaustivamente provato l'esistenza di tutte le trasferte (con uso di mezzi propri dei dipendenti ) sulla (mera) base delle richieste di rimborsi sottoscritte dai lavoratori, laddove proprio la sentenza della Cassazione 16579/18, invocata a tal proposito in ricorso, espressamente statuisce che ai principii espressi della citata sentenza
2419/12 «non si è attenuta la sentenza impugnata giacché ha ritenuto che i viaggi ed i relativi chilometraggi … fossero dimostrabili con ogni mezzo di prova, anche non documentale, stimando sufficienti, le dichiarazioni rese dai lavoratori al datore di lavoro dei viaggi e dei chilometri percorsi».
8. La invocata valenza documentale dei «rapportini mensili sottoscritti anche dai lavoratori e dal datore di lavoro» si deve quindi ritenere, se non inconsistente, quantomeno assai debole, laddove da un lato non può attribuirsi valenza di
«documento» ad atti (interni) di provenienza datoriale (ovvero squisitamente di parte)
e dall'altro, per come emerso anche dalle testimonianza della segretaria EV, il loro contenuto si baserebbe per il resto proprio su quelle «dichiarazioni rese dai lavoratori al datore di lavoro dei viaggi e dei chilometri percorsi» ritenute
pagina 3 di 13
insufficienti (come appena accennato) dalla stessa giurisprudenza invocata dall'opponente, la quale plausibilmente ha considerato la posizione non del tutto
«terza» dei dipendenti, non interessati in generale all'integrale assoggettamento contributivo di quanto percepito: ed anzi nella presente fattispecie portatori di interesse contrario, nella misura in cui tre di essi risultano stretti congiunti (due figli e un fratello) del legale rappresentante e titolare di un terzo delle partecipazioni sociali, e uno a sua volta titolare di una pari quota (v. visura camerale, omerale, doc.
2 allegato al ricorso).
9. In sintesi, ai citati “rapportini” si può quindi riconoscere tuttalpiù il valore di un mero
(debole) indizio, che necessiterebbe pertanto di riscontri in un quadro composto da elementi «gravi, precise e concordanti» (art.27211 cc), il quale nella fattispecie non appare affatto congifurarsi: con particolare riferimento alla “concordanza” ovvero alla coerenza di quanto dedotto dalla Società opponente, quanto dichiarato dai testi da essa indicati e quanto risultante dagli atti.
10. In tal senso – e ricordato che, come accennato, gli ispettori hanno contestato quelle trasferte in cui non risultavano corrispondenti spese di vitto o alloggio rimborsate al singolo lavoratore o caricate sulla «carta aziendale» ad esso nominalmente attribuita, la quale a volte risultava utilizzata in località incompatibili;
così come non risultavano «scontrini autostradali» - si può innanzitutto evidenziare, che a fronte di un esito probatorio che si prospettava inadeguato (e, del resto, anche di un quadro deduttivo non esaurientemente chiaro), sono stati chiesti - (con esercizio di poteri del giudice, generalmente favorevole, in casi analoghi, alla parte gravata dell'onere probatorio: la quale pertanto, si osserva per inciso, non ha alcun motivo di dolersene)
- chiarimenti e integrazioni alle parti, finalizzati anche a chiarire il rapporto tra la mancanza di rimborsi delle spese considerata dagli ispettori, ed i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice EA De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.658/23 RG Lav.
TRA
Vetreria Misa srl rappresentata dall'avv A. Togni
e
INPS rappresentato dall'avv F. Flori
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito 303 2023 00000989 81 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la vertenza riguarda il pretesa assoggettamento a contribuzione di somme
(pacificamente) corrisposte a quattro lavoratori (MA MB, ED MB,
EN MB e EA AN) a titolo di “rimborso chilometrico” dal gennaio 2017 al febbraio 2022.
2. L'opposizione non può essere accolta.
3. Appare opportuno in primo luogo rilevare che, per quanto si evince dal verbale
(doc.3 allegato al ricorso, pag 9-10, e allegato A), gli ispettori hanno riconosciuto esenti da contribuzione tutti i rimborsi chilometrici relativi a giornate in cui in pagina 1 di 13
qualsiasi modo risultavano documentate spese di trasferta compatibili con i luoghi di destinazione indicati dai lavoratori nelle relative richieste (tramite utilizzo della carta di credito aziendale: ed anche uso del telepass per «trasporti .. effettuati con furgoni aziendali»: elementi che, tra l'altro, a ben vedere nemmeno assicurano l'effettivo uso di mezzo proprio da parte dei dipendenti interessati).
4. L'ipotesi ispettiva, pertanto è quella per cui i rimborsi chilometrici siano stati erogati in misura eccessiva, senza affatto escludere che i quattro dipendenti abbiano di fatto
(ed anche frequentemente) effettuato trasferte usando il mezzo proprio: ne deriva
l'inconferenza delle argomentazioni attoree circa l'omessa acquisizione di documentazione relativa alla esistenza di cantieri nelle varie località, e soprattutto la irrilevanza dei capitoli diretti a confermare, in termini generici, tale circostanza (ad esempio «il Sig. ED MB era solito utilizzare un auto di colore nero, Volvo xc60 tg. EA439RJ», «nel periodo compreso tra il gennaio 2017 ed il febbraio 2022, ha commissionato, alla Soc. Vetreria Misa Srl, numerosi lavori da eseguirsi cantieri navali Visentini Porto Viro, Cantieri Navali Vittoria Adria (RO)», eccetera)
5. Una seconda fondamentale premessa, è quella secondo cui non trova applicazione ai fini della decisione il principio invocato dall'opponente secondo cui «nell'ipotesi di opposizione ….l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa è a carico dell'Ente che vanta la pretesa», laddove in fattispecie analoghe tale onere deve ritenersi già assolto una volta accertata (o non contestata) l'erogazione al personale dipendente di emolumenti, i quali si presumono assoggettabili a contribuzione fino a prova contraria («laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato»: Cass. 13011\17, proprio in tema di spese per trasferta;
v anche sul punto, diffusamente, Cass.2419\12 invocata dalla stessa difesa attorea).
6. In situazioni analoghe, si deve ritenere che l'onere della prova (per quanto, per regola
pagina 2 di 13
generale, possa essere assolto anche tramite il ricorso a presunzioni) debba riguardare tutte le somme corrisposte al medesimo titolo dal datore di lavoro, o almeno una parte del tutto preponderante o per altro verso specificamente determinata di esse: non potendo essere cioè sufficiente, per confutare l'intera pretesa (o una parte di essa), dimostrare che in alcune occasioni (non quantificate né, per altro verso, distinte da quelle in cui l'esenzione è stata effettivamente riconosciuta) l'erogazione del rimborso chilometrico corrispondesse ad una effettiva trasferta effettuata (tramite
l'uso del mezzo proprio) del lavoratore. (Si può quindi anche evidenziare - a parte quanto di seguito considerato in ordine alla loro attendibilità - che nessuno dei testimoni è stato in grado di confermare in giudizio di aver effettuato, con l'uso della propria autovettura, tutte le singole trasferte contestate, o quantomeno alcune di esse specificamente individuate).
7. In tale prospettiva, si deve ritenere altresì infondata la pretesa della Società di aver esaustivamente provato l'esistenza di tutte le trasferte (con uso di mezzi propri dei dipendenti ) sulla (mera) base delle richieste di rimborsi sottoscritte dai lavoratori, laddove proprio la sentenza della Cassazione 16579/18, invocata a tal proposito in ricorso, espressamente statuisce che ai principii espressi della citata sentenza
2419/12 «non si è attenuta la sentenza impugnata giacché ha ritenuto che i viaggi ed i relativi chilometraggi … fossero dimostrabili con ogni mezzo di prova, anche non documentale, stimando sufficienti, le dichiarazioni rese dai lavoratori al datore di lavoro dei viaggi e dei chilometri percorsi».
8. La invocata valenza documentale dei «rapportini mensili sottoscritti anche dai lavoratori e dal datore di lavoro» si deve quindi ritenere, se non inconsistente, quantomeno assai debole, laddove da un lato non può attribuirsi valenza di
«documento» ad atti (interni) di provenienza datoriale (ovvero squisitamente di parte)
e dall'altro, per come emerso anche dalle testimonianza della segretaria EV, il loro contenuto si baserebbe per il resto proprio su quelle «dichiarazioni rese dai lavoratori al datore di lavoro dei viaggi e dei chilometri percorsi» ritenute
pagina 3 di 13
insufficienti (come appena accennato) dalla stessa giurisprudenza invocata dall'opponente, la quale plausibilmente ha considerato la posizione non del tutto
«terza» dei dipendenti, non interessati in generale all'integrale assoggettamento contributivo di quanto percepito: ed anzi nella presente fattispecie portatori di interesse contrario, nella misura in cui tre di essi risultano stretti congiunti (due figli e un fratello) del legale rappresentante e titolare di un terzo delle partecipazioni sociali, e uno a sua volta titolare di una pari quota (v. visura camerale, omerale, doc.
2 allegato al ricorso).
9. In sintesi, ai citati “rapportini” si può quindi riconoscere tuttalpiù il valore di un mero
(debole) indizio, che necessiterebbe pertanto di riscontri in un quadro composto da elementi «gravi, precise e concordanti» (art.27211 cc), il quale nella fattispecie non appare affatto congifurarsi: con particolare riferimento alla “concordanza” ovvero alla coerenza di quanto dedotto dalla Società opponente, quanto dichiarato dai testi da essa indicati e quanto risultante dagli atti.
10. In tal senso – e ricordato che, come accennato, gli ispettori hanno contestato quelle trasferte in cui non risultavano corrispondenti spese di vitto o alloggio rimborsate al singolo lavoratore o caricate sulla «carta aziendale» ad esso nominalmente attribuita, la quale a volte risultava utilizzata in località incompatibili;
così come non risultavano «scontrini autostradali» - si può innanzitutto evidenziare, che a fronte di un esito probatorio che si prospettava inadeguato (e, del resto, anche di un quadro deduttivo non esaurientemente chiaro), sono stati chiesti - (con esercizio di poteri del giudice, generalmente favorevole, in casi analoghi, alla parte gravata dell'onere probatorio: la quale pertanto, si osserva per inciso, non ha alcun motivo di dolersene)
- chiarimenti e integrazioni alle parti, finalizzati anche a chiarire il rapporto tra la mancanza di rimborsi delle spese considerata dagli ispettori, ed i
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi