Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1701

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1701
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1701
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N.r.g.l. 2189 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189 /2024 promossa da:
SI DE con il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con il patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA
RESISTENTE
In punto a: reinserimento nelle graduatorie dopo depennamento e risarcimento danni
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La ricorrente indicata in epigrafe, precaria della scuola appartenente al personale A.T.A., ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 9.5.2024 al Tribunale di Bologna sezione delle controversie del Lavoro nei confronti del MIM.


La ricorrente ha esposto di essere stata depennata dalle graduatorie di provincia e d'istituto del personale ATA per il triennio 2021-
2024, con conseguente revoca del contratto di assunzione stipulato per il periodo 26.1.2022-31.1.2022 presso l'Istituto Comprensivo n.
6 di Bologna, disposto all'esito dei controlli della dirigente di detto I.C. sulle dichiarazioni riportate nella domanda, essendo risultate non veritiere nella parte in cui ella aveva indicato di essere in possesso di una certificazione ECLD Specialised, mentre aveva conseguito esclusivamente quella CORE.
La ricorrente affermava che tale indicazione non era dovuta a dolo della stessa, ma a un errore materiale di compilazione da parte dell'addetto del sindacato al quale si era rivolta per la compilazione e l'invio della domanda, errore che era stato riconosciuto dall'addetto alla compilazione con assunzione di responsabilità dallo stesso sottoscritta (v. doc. n. 8 ric.).
Esponeva che aveva proposto reclamo avverso il depennamento, ma che
l'amministrazione aveva confermato il provvedimento precedentemente adottato.
Chiedeva quindi di:
- disporre l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o al rilievo dell'illegittimità e/o inefficacia e/o procedere, in ogni caso, alla disapplicazione del provvedimento del 03.02.2023 Decreto di Depennamento prot. n. 2524 con il quale si disponeva la decadenza della Dott.ssa Rossi per tutti i profili e le graduatorie di riferimento ossia, assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, e, dunque, il diritto della stessa ad essere re-inserita nelle graduatorie di provincia e
d'istituto per “assistente amministrativo” e “assistente tecnico” del personale ATA della Provincia di Bologna per il triennio
2021/2024;

- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione competente di procedere al reinserimento, nella posizione corrispondente al punteggio che effettivamente sarebbe spettato alla stessa qualora non fosse stata esclusa illegittimamente dalla graduatoria medesima, comunque computando
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