Trib. Lecce, sentenza 05/01/2025, n. 16
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3591/2022 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv.ti Parte_1 C.F._1
Nicola Sansonetti e Antonio Tommaso De Mauro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Ilaria Totaro,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio religioso con la parte convenuta, in data
18/09/2003. Dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
(Lecce, 26/07/2006).
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis, riconducendone la causa alla gelosia morbosa del coniuge, nonché alla sua tendenza all'abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Ha allegato, altresì, di aver subito da costui continui tradimenti, nonché sistematiche minacce e violenze verbali e fisiche, anche alla presenza della figlia, e che, stanca di tale situazione, nell'ottobre del 2021, ha sporto denuncia. Ha riferito di essere stata vittima di condotte
R.G. 3591/2022
persecutorie e di false accuse di tradimento, nonché di pubbliche umiliazioni, mediante la divulgazione di offese ed insulti per il tramite dei social. Ha allegato, altresì, di aver subito anche nei rapporti lavorativi le imposizioni e vessazioni del coniuge, acuitesi a seguito della crisi coniugale e culminate nella sua estromissione dalle società originariamente create e gestite insieme. Ha riferito che la casa familiare, di proprietà della figlia, è sita a Lizzanello accanto all'azienda e si compone di un immobile principale e di una dependance, quest'ultima abitata dal nucleo familiare finché, nell'aprile del 2020, lei e la figlia si sono trasferite nell'immobile principale. Ha precisato di essere costantemente controllata dal marito tramite il sistema di videosorveglianza presente nella villa e che costui entra indisturbato, senza limitazione alcuna, nella porzione di immobile da ella abitata. Ha dedotto, inoltre, il totale disinteresse morale ed economico del marito nei confronti della figlia, riferendo di provvedere in via esclusiva alla gestione ed al mantenimento della minore solo grazie al supporto della propria famiglia d'origine. Ha precisato, infatti, di essere rimasta priva di occupazione a seguito dell'estromissione dalla compagine societaria. Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha allegato gli ingenti introiti fatturati dalle società da costui gestite, precisando che, per il tramite di prestanomi, è anche titolare di numerose partecipazioni societarie. Ha riferito, infine, che il marito percepisce mensilmente un canone pari ad € 500,00 per la locazione di un immobile sito in Lecce e che trae reddito anche dall'organizzazione di corsi di formazione per i collaboratori.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito al marito;
b) l'affidamento esclusivo della figlia, con collocamento presso di sé;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare, con autorizzazione alla rimozione delle telecamere di videosorveglianza;
d) un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad € 3.000,00 mensili;
e) un contributo al proprio mantenimento di € 5.000,00 mensili. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (ricorso depositato il 03/05/2022).
I.2.- si è