Trib. Padova, sentenza 14/06/2024, n. 1114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 14/06/2024, n. 1114
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1114
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo


N. R.G. 2889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
A R
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2889/2023 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. L Parte_1
A
ATTORE
contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Manfredini Giuditta e Controparte_1
Oboe L
CONVENUTO
* * *
oggetto del processo: «scioglimento comunione legale»
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice, come da note depositate in data 11.03.2024:
In via principale:
1) accertare l'intervenuta pronuncia in data 24/01/2022 dell'ordinanza presidenziale
nel giudizio di separazione coniugale n. 4976/2021 R.G. e, per l'effetto, dichiarare lo
scioglimento della comunione legale tra i coniugi;

2) accertare che le spese di ristrutturazione dell'immobile cointestato ai coniugi sono
state sostenute esclusivamente dal Sig. impiegando il denaro del conto Parte_1
corrente n. 00318/46408382 alimentato solo dai suoi proventi e per l'effetto
condannare la Sig.ra a restituire all'odierno attore, ai sensi dell'art. 192 CP_1
comma III c.c., la somma di €. 25.346,93 – maggiorata di interessi e rivalutazione
monetaria dal sorgere del credito e sino al saldo effettivo – pari alla metà dell'importo
complessivo di €. 50.693,87 investito per lavori;

3) accertare che per l'acquisto degli elettrodomestici e degli arredi della casa
coniugale è stato impiegato esclusivamente il denaro del Sig. e, per Parte_1
l'effetto, condannare la Sig.ra a restituire allo stesso, ai sensi dell'art. 192 CP_1
comma III c.c., la somma di €. 20.391,62, maggiorata di interessi e rivalutazione
monetaria dal sorgere del credito e sino al saldo effettivo, pari alla metà del denaro
investito a tal fine;

4) accertare l'esistenza di atti di liberalità eseguiti in favore del Sig. da Parte_1
parte della zia, Sig.ra per un ammontare di €. 34.745,00 e, Persona_1
conseguentemente, condannare la Sig.ra a restituire la predetta somma di CP_1
€. 34.745,00 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito
e sino al saldo effettivo;

5) accertare il prelievo da parte della Sig.ra dal conto corrente cointestato CP_1
, della somma di €. 31.000,00 – di cui €. 3.000,00 prelevati il 14/07/2014 e CP_2
- 2 - di cui €. 28.000,00 sottratti il 14/04/2021 – e, per l'effetto, condannare, ai sensi
dell'art. 192 comma I c.c., la convenuta a restituire alla comunione l'importo
complessivo di €. 31.000,00 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal
sorgere del credito e sino al saldo effettivo;

In via subordinata:
6) nella denegata ipotesi in cui non fosse riconosciuto il diritto del Sig. Parte_1
ad ottenere le restituzioni di cui all'art 192 c. III c.c., si chiede di condannare la
Sig.ra al pagamento di una indennità ex art. 1150 c.c. nella misura CP_1
dell'aumento di valore conseguito dal bene immobile per effetto dei miglioramenti
apportati da parte attrice, ossia nella misura non inferiore ad €. 50.693,87 – quale
importo investito dal Sig. per i lavori di ristrutturazione – o nella Parte_1
minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice.
In ogni caso, con vittoria di competenze professionali, spese giudiziarie ed onorari del
presente procedimento ai sensi del DM n. 147/2022.

Per parte convenuta, con note depositate il 15.03.2024:
Nel merito in via principale:
Rigettare le domande tutte avanzate nei confronti della Signora in quanto CP_1
infondate per le ragioni esposte in atti.
In via riconvenzionale
Per le ragioni esposte in atti, condannare il Signor a rimborsare alla Parte_1
comunione ex art. 192 comma 1 c.c. la somma complessiva di Euro 50.899,27, o la
diversa somma che risulterà di Giustizia, dallo stesso prelevata dal patrimonio
comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni ex art. 186 c.c.
In via riconvenzionale subordinata:
- 3 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere le
domande di parte attrice, accertarsi e dichiararsi che il Signor nel corso Parte_1
del matrimonio ha prelevato dalla comunione la somma complessiva di Euro
151.409,62 e per l'effetto condannare lo stesso a rimborsare alla comunione ex art.
192 comma 1 c.c. la somma di Euro 151.409,62, o la diversa somma che risulterà di
giustizia, oltre ad interessi, dalla data del sorgere del credito al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che nel corso dell'anno 2014 i Signori e effettuavano CP_1 Parte_1
i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Piazzola Sul Brenta (PD) Via S.
Francesco n. 1/C destinato a divenire casa coniugale”;

2. “Vero che i Signori e nella primavera del 2014 le riferivano CP_1 Parte_1
di dover provvedere al pagamento di alcuni lavori di ristrutturazione a mezzo di
contanti e a tal fine le chiedevano di prestare loro la somma di Euro 1.500,00”;

3. “Vero che, come da doc. 07 fasc. attoreo che le si rammostra, in data 14.07.2014 i
Signori e effettuavano un bonifico a suo favore della somma di CP_1 Parte_1
Euro 1.500,00 da intendersi quale restituzione della somma di Euro 1.500,00 da lei
in precedenza prestata in contanti”;

4. “Vero che ad aprile 2021 la Signora le riferiva che il marito aveva CP_1
prelevato dal conto corrente cointestato presso la somma di Euro CP_2
20.000,00 e temeva che egli potesse prelevare somme ulteriori da tale conto
impedendo il pagamento del mutuo”.
- 4 - 5. “Vero che negli anni del matrimonio i Signori e CP_1 Parte_1
ricorrevano al supporto di collaboratrici domestiche e baby-sitter per la gestione del
menage familiare”;

6. “Vero che la spesa sostenuta dai Signori e per retribuire le CP_1 Parte_1
collaboratrici domestiche e le baby-sitter ammontava circa ad Euro 300,00 mensili
complessivi e che tale somma veniva consegnata in contanti a mani di queste
ultime”;

7. “Vero che la Signora provvedeva a prelevare dal conto cointestato le CP_1
somme necessarie al pagamento delle collaboratrici domestiche e baby-sitter e a
consegnarle a queste ultime”.
Si indicano a testi i Signori di Camisano Vicentino (VI), Via Vicenza Testimone_1
78, di Chioggia (VE), Viale Trieste 35, di Testimone_2 Testimone_3
Camisano Vicentino (VI), Via Cadonà 15/b.
Ai sensi dell'art.210 c.p.c. si chiede venga ordinato a / Organizzazione_1
la produzione in giudizio dell'estratto conto relativo alle Organizzazione_2
movimentazioni della carta di credito n.5255000064366181 dall'apertura del conto
risalente a marzo 2014 fino a gennaio 2022 compreso.

FATTO
Con atto di citazione depositato in data 2.05.2023,
[...]
citava la moglie separata , al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento dello scioglimento della comunione legale e la condanna della
convenuta al rimborso di somme di denaro in proprio favore.
Più in particolare, l'attore esponeva di aver aperto il conto corrente n.
29/010000940 presso la ora Controparte_3 [...]
[...] [...]
, cointestandolo successivamente a Controparte_4 CP_1
. Successivamente, in data 20/12/2012, la coppia contraeva
[...]
matrimonio scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni.
In data 16/06/2014, i sig.ri e acquistavano al Parte_1 CP_1
prezzo di euro 140.000,00 un immobile con atto di compravendita -rep. n.
30574 racc. n. 12373. Successivamente, i coniugi aprivano un altro conto
corrente cointestato identificato al n. 00318/46408385 presso l'istituto
bancario e all'interno del quale il sig. Organizzazione_2
trasferiva quanto aveva già versato nel conto cointestato di Parte_1
Orga
.
In data 14/07/2014 la sig.ra disponeva due bonifici di euro CP_1
1.500,00 ciascuno, a favore di e . Testimone_2 Testimone_1
Il 17/07/2014 il sig. padre dell'odierno attore, Persona_2
versava nel sopracitato conto corrente bancario la somma di euro 20.000,00,
in prestito al figlio Parte_1
Quindi, il 28/07/2014 iniziavano i lavori di ristrutturazione dell'immobile, per
i quali il sig. versava le seguenti somme: Parte_1
• euro 47.524,40 alla ditta appaltatrice, oltre all'importo di euro 624,00, versati in data 03/11/201,4 all'architetto responsabile lavori;

• euro 565,47 in data 30/06/2014 in favore di Org_4 Parte_2
[...]
• euro 990,00 in data 08/07/2014, ed euro 990,00 in data 31/07/2014 in favore dell'impresa per il restauro del parquet. Org_5
- 6 -
In tutto veniva versato l'importo complessivo di euro 50. 693,87 quale somma
integralmente sostenuta dal sig. per l'esecuzione dei lavori di Parte_1
ristrutturazione dell'immobile cointestato sito in Piazzola.
L'attore provvedeva, altresì, all'acquisto dei necessari arredi ed
elettrodomestici per l'importo complessivo di euro 19.831,62.
Successivamente, nel corso dell'anno 2017, il sig. Parte_1
riceveva dalla zia, sig.ra , delle donazioni del valore di euro Persona_1
34.745,00.
In data 29/03/2021 l'attore restituiva al padre la somma di euro
20.000,00 ricevuta in prestito in data 17/07/2014 per l'acquisto dell'immobile
in comproprietà con la signora e, in data 14/04/2021, la sig.ra CP_1
prelevava la somma di euro 28.000,00 dal conto corrente CP_1
cointestato. Quindi, in data 15/06/2021, quest'ultima instaurava dinanzi al
Tribunale Civile di Padova il procedimento di separazione.
In data 24/01/2022 veniva emessa l'ordinanza presidenziale nel
giudizio di separazione coniugale n. 4076/2021 RG con la quale il Presidente
autorizzava i coniugi e a vivere separatamente. Parte_1 CP_1
L'attore concludeva chiedendo in via principale:
-di accertare l'intervenuta pronuncia in data 24/01/22 dell'ordinanza
presidenziale nel giudizio di separazione coniugale n. 4076/2021 RG e, per
l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
-di accertare che le spese di ristrutturazione dell'immobile cointestato ai
coniugi erano state sostenute esclusivamente dal sig. Parte_1
impiegando il denaro del conto corrente n. 00318/46408382 alimentato solo
dai suoi proventi e, per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire CP_1
- 7 -
all'odierno attore, ai sensi dell'art. 192 c.c. comma III, la somma di euro €
25.346,93 - maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del
credito e sino al saldo effettivo – pari alla metà dell'importo complessivo di
euro 50.693,87 investito per i lavori;

-di accertare che per l'acquisto degli elettrodomestici e degli arredi della casa
coniugale è stato impiegato esclusivamente il denaro del sig. e, Parte_1
per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire allo stesso, ai sensi CP_1
dell'art. 192 c.c. comma III, la somma euro 20.391,62, maggiorata di interessi e
rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e sino al saldo effettivo, pari
alla metà del denaro investito a tal fine;

-di accertare l'esistenza di atti di liberalità eseguiti in favore del sig.
da parte della zia, sig.ra , per un ammontare di Parte_1 Persona_1
euro 34.745,00 e, conseguentemente, condannare la sig.ra a CP_1
restituire la predetta somma di euro 34.745,00 maggiorata di interessi e
rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e sino al saldo effettivo;

-di accertare il prelievo, da parte della sig.ra al conto cointestato CP_1
, della somma di euro 31.000,00 - di cui euro 3.000,00 prelevati il CP_2
14/07/2014 e di cui euro 28.000,00 sottratti il 14/04/2021 - e, per l'effetto,
condannare, ai sensi dell'art. 192 comma I c.p.c., la convenuta a restituire alla
comunione l'importo complessivo di euro 31.000,00 maggiorata di interessi e
rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e sino al saldo effettivo.
In via subordinata chiedeva di condannare la sig.ra al pagamento CP_1
di una indennità ex art. 1150 c.c. nella misura dell'aumento di valore
conseguito dal bene immobile per effetto dei miglioramenti apportati da
parte attrice, ossia nella misura non inferiore ad euro 50.693,87 - quale
- 8 -
importo investito dal sig. per i lavori di ristrutturazione - o Parte_1
nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice. In
ogni caso, con vittoria di competenze professionali, spese giudiziarie ed
onorari del presente procedimento ai sensi del DM n. 147/2022.
In data 21.07.2023 si costituiva la convenuta, la quale esponeva che dal
mese di novembre 2011 il conto corrente cointestato presso la
[...]
veniva alimentato con provviste di Organizzazione_6
entrambe le parti. A tale conto cointestato risultavano associati un libretto
degli assegni, sempre detenuto ed utilizzato dal solo Signor e Parte_1
nn. 2 tessere del bancomat: rispettivamente la n. 00569423 utilizzata dal
Signor (dal mese di dicembre 2013 sostituita dalla tessera n. Parte_1
00529365) e la n. 00586927 (dal mese di dicembre 2013 sostituita dalla tessera
n. 00529337) utilizzata dalla Signora . CP_1
Dopo il matrimonio, sul conto corrente cointestato veniva versato il
canone relativo ad un appartamento sito in Cadoneghe di proprietà del
Signor e da questi posto in locazione per Euro 580,00 mensili. Parte_1
Tale canone veniva utilizzato per pagare la rata mensile del mutuo contratto
dall'attore per l'acquisto dell'immobile stesso, pari ad Euro 496,34 e che
parimenti veniva addebitata sul medesimo conto.
In data 11.10.2013 il Signor vendeva l'appartamento di Parte_1
Cadoneghe per Euro 125.000,00 e contestualmente estingueva il mutuo
residuo versando la somma di Euro 59.234,65.
Nel mese di giugno 2014 le parti acquistavano per Euro 140.000,00
l'immobile sito in Piazzola Sul Brenta, Via S. Francesco n. 1/c, che sarebbe
divenuto la nuova casa coniugale. Per l'acquisto dell'immobile veniva
- 9 -
contratto un mutuo con per la somma Organizzazione_7
complessiva di Euro 140.000,00.
Presso tale ultimo Istituto di credito le parti avevano già aperto nel
marzo 2014 un apposito conto corrente cointestato (n. 00318/46408385) su cui
al momento dell'apertura avevano versato Euro 84.000,00, provenienti dal
conto corrente cointestato in . Organizzazione_6
Al conto cointestato in risultavano associate nn. 2 tessere CP_2
del bancomat: rispettivamente la n. 00772504 utilizzata dal Signor
(dal mese di luglio 2017 sostituita dalla tessera n. 09201354, da Parte_1
agosto 2017 da quella n. da agosto 2018 da quella n.00966924, da Numer_1
febbraio 2021 da quella n. 00966924 e da marzo 2021 con quella n. ) e Numer_2
la n. (dal mese di luglio 2017 sostituita dalla tessera n. 00923313 e Numer_3
da novembre 2019 da quella n. 058953, doc. all. n. 09) utilizzata dalla Signora
. Sul conto corrente era appoggiata, altresì, una carta di credito CP_1
intestata al solo Signor che la deteneva ed utilizzava in totale Parte_1
autonomia. Il conto corrente in diventava il conto principale della CP_2
famiglia ed infatti sullo stesso venivano addebitate le rate mensili del mutuo
e accreditati gli stipendi di entrambi. Parimenti, con il denaro depositato sul
conto cointestato in le parti sostenevano i costi della CP_2
ristrutturazione della casa coniugale.
In un'occasione, nell'impossibilità di prelevare tutto il denaro
necessario a causa del raggiungimento del limite di prelievo, le parti
chiedevano ai Signori e (rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
sorella e compagno della madre della Signora ) un prestito di Euro CP_1
1.500,00 ciascuno in contanti, così da poter saldare il fornitore.
- 10 -
Successivamente, con bonifici del 14.07.2014, dette somme venivano restituite
ai Signori e . Tes_2 CP_1
Il sig. negli anni prelevava dai conti comuni Parte_1
ingentissime somme di denaro contante, così come emetteva assegni ed
utilizzava la carta di credito per importi altrettanto considerevoli: in totale,
dal mese di gennaio 2013 sino alla separazione di fatto (aprile 2021), il Signor
spendeva per fini personali la somma complessiva di Euro Parte_1
137.809,62.
A fine marzo 2021 interveniva la separazione di fatto tra le parti;
il sig.
si trasferiva quindi a vivere altrove e dal mese di Aprile 2021 Parte_1
cessava di versare la propria quota parte del mutuo, che da allora viene
integralmente pagata dalla convenuta.
Con bonifico del 29 marzo 2021, inoltre, il sig. prelevava Parte_1
dal conto cointestato in la somma di Euro 20.000,00, asserendo di CP_2
dover restituire il prestito ricevuto dal padre in occasione dell'acquisto della
casa coniugale e dei lavori di ristrutturazione.
Successivamente, in data 14.04.2021, la signora trasferiva la CP_1
somma di Euro 28.000,00 dal conto cointestato al proprio nuovo conto
personale per essere certa di avere a disposizione denaro necessario per far
fronte alla rata del mutuo e mantenere il figlio nell'attesa dei Per_3
provvedimenti del Tribunale anche in punto di mantenimento.
Con successivo bonifico del 20.04.2021 la sig.ra versava sul CP_1
conto cointestato Euro 3.000,00 dal proprio conto personale e con bonifico del
15.06.2021 versava ulteriori Euro 1.000,00. Da allora il conto cointestato in
- 11 -
veniva alimentato dalla sola convenuta nella misura strettamente CP_2
necessaria a coprire la rata del mutuo.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree
e, in via riconvenzionale, la condanna del sig. a rimborsare alla Parte_1
comunione ex art. 192 comma 1 c.c. la somma complessiva di Euro 50.899,27,
o la diversa somma che risulterà di Giustizia, dallo stesso prelevata dal
patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni ex
art. 186 c.c.
In via riconvenzionale subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi che il sig.
nel corso del matrimonio aveva prelevato dalla comunione la Parte_1
somma complessiva di Euro 151.409,62 e per l'effetto chiedeva condannarsi
lo stesso a rimborsare alla comunione ex art. 192 comma 1 c.c. la somma di
Euro 151.409,62, o la diversa somma di giustizia, oltre ad interessi, dalla data
del sorgere del credito al saldo.
In data 12.10.2023 l'attore depositava memoria integrativa ex art. 171
ter n.
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