Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/11/2024, n. 2588
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Testo completo
R.G. n. 57/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa A C Presidente dott. S I Giudice relatore ed estensore dott.ssa J G Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 57/2024 avente ad oggetto “Separazione consensuale”, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. MORRONE EMILIA Parte_1 Parte_2 ic dio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/01/2024, e anno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Nocera Superiore il 26/02/1968 (come da estratto in atti), deducendo che dal matrimonio era nata prole maggiorenne ed economicamente indipendente. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza del 02.07.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
pagina 1 di 3
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa A C Presidente dott. S I Giudice relatore ed estensore dott.ssa J G Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 57/2024 avente ad oggetto “Separazione consensuale”, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. MORRONE EMILIA Parte_1 Parte_2 ic dio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/01/2024, e anno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Nocera Superiore il 26/02/1968 (come da estratto in atti), deducendo che dal matrimonio era nata prole maggiorenne ed economicamente indipendente. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza del 02.07.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
pagina 1 di 3
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle
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