Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2024, n. 2817

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2024, n. 2817
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2817
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo



R.G. 3873/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3873/2023 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle
Finanze subentrato a titolo universale, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 3 della Legge
225/16
, con decorrenza dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla disciolta Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., con sede in
Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, cod. fisc. e P. IVA n. 13756881002, in persona del suo procuratore sig. Antonio Cristofaro, giusta procura per notaio Andrea De Nicola di
Roma repertorio nr. 175858 raccolta nr. 11458 del 01/10/2021 registrata presso
l'Ufficio Entrate di Roma 2 il 11/10/2021 al n. 33078 - Serie 1T - rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. ALFONSO PEPE, cod. fisc. PPE LNS 63E18
F839P e con lui elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via Luigi Rocco n. 184
-APPELLANTE
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Contro
LA AM residente in [...] (cod. fisc. [...]), ed elettivamente;
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Bandino (cod. fisc. [...]) e Nicola Schettino (cod. fisc. [...]) sito in Pompei (NA) alla Via Fontanelle n. 153, che lo rappresentano e difendono, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
-APPELLATO contumace
e
COMUNE DI BOSCOTRECASE, in persona del legale rapp.te p.t., Via Rio, 2 - 80042
- Boscotrecase (NA), come in atti.
-APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sent. n. 697/2023, resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
RI AM impugnava dinanzi al g.d.p. due estratti di ruolo relativamente alle cartelle di pagamento n. 071 2011 00068323506 000 e 071 2012 0092438987 000, aventi entrambe ad oggetto “Omesso pagamento di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani” nel Comune di Boscotrecase riconducibili all'anno 2009 et 2010, per un importo complessivo di €. 753,59 emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione -
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Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli per conto del Comune di
Boscotrecase, al fine di sentir dichiarare l'avvenuto decorso del termine prescrizionale.
Con sentenza di primo grado il giudice dichiarava che “in assenza di prova sulla effettiva,
e regolare notifica delle cartelle esattoriali, la stessa non possa ritenersi validamente conclusa: dovendosi dichiarare maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, unica applicabile al caso di specie, afferendo i fatti al lontano 2010/2009”, concludendo poi per
l'accoglimento della domanda proposta e per l'effetto dichiarava “non dovute le somme indicate nell'impugnato ruolo esattoriale n. 2010/0001024, di cui alla cartella esattoriale nr.
07120110068323506, e nel ruolo esattoriale n. 2011/0001193, di cui alla cartella
07120120092438987 entrambi emessi da A.E.R.”, con condanna di Ader al pagamento delle spese.
Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario ed in ogni caso la inammissibilità dell'impugnazione in quanto rivolta avverso estratto di ruolo in carenza di interesse. Rimanevano contumaci le parti appellate.
L'appello merita accoglimento stante la fondatezza del motivo d'appello concernente l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Infondato il primo motivo di gravame.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del
2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che
«restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove
pagina 3 di 17 previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del
G.O.);
tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e
l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..);
b) Cass.
S.U.,14 aprile 2020, n.7822
, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;

c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della
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cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., S.U., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma

e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza
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