Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1410 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da RO AE (c.f.
[...]), con l'avv. LO MONACO CLAUDIO;
attore contro
OL &FIGLI SR (c.f. 01025660885), con l'avv. ZISA FRANCESCO;
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.03.2017 OM GA svolge opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2017 (R.G. 336/2017), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-31.01.2017, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla
società SP & GL S.r.l. la somma di € 61.660,58 quale corrispettivo complessivo per numerose cessioni di carni macellate varie, oltre interessi come richiesti in domanda e compensi professionali relativi alla procedura per € 2.135,00 ed oltre spese, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Parte opponente deduce in particolare l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria dalla parte convenuta per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c.. L'opponente rileva altresì di non aver mai ricevuto le fatture azionate dalla società opposta;
inoltre, la produzione documentale di cui al fascicolo monitorio non attesterebbe in alcun modo la consegna della merce da parte dell'opposta, il cui onere incombe sul creditore il quale avrebbe omesso di produrre le bolle attestanti l'avvenuta consegna. Viene infine evidenziata la genericità delle pretese creditorie della società opposta.
Si costituiva la società SP & GL S.r.l. rilevato la tardività dell'opposizione e comunque chiedendone il rigetto.
***
Dopo la prima udienza del 12.09.2017 la causa veniva rinviata al 7.11.2017, e successivamente al 20.02.2018, con invito all'opponente di documentare la rituale notificazione dell'opposizione a mezzo PEC e la validità del certificato di firma digitale. Come dimostrato dagli atti di causa, la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo risultava avvenuta tempestivamente, essendo stata ritualmente effettuata in data 27.03.2017 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo risalente al 15.2.2017;
l'eccezione di tardività è quindi infondata.
La società opposta ha dedotto un credito nei confronti della opponente quale corrispettivo derivante dalla fornitura di carni.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore
che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi
o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1410 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da RO AE (c.f.
[...]), con l'avv. LO MONACO CLAUDIO;
attore contro
OL &FIGLI SR (c.f. 01025660885), con l'avv. ZISA FRANCESCO;
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.03.2017 OM GA svolge opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2017 (R.G. 336/2017), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-31.01.2017, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla
società SP & GL S.r.l. la somma di € 61.660,58 quale corrispettivo complessivo per numerose cessioni di carni macellate varie, oltre interessi come richiesti in domanda e compensi professionali relativi alla procedura per € 2.135,00 ed oltre spese, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Parte opponente deduce in particolare l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria dalla parte convenuta per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c.. L'opponente rileva altresì di non aver mai ricevuto le fatture azionate dalla società opposta;
inoltre, la produzione documentale di cui al fascicolo monitorio non attesterebbe in alcun modo la consegna della merce da parte dell'opposta, il cui onere incombe sul creditore il quale avrebbe omesso di produrre le bolle attestanti l'avvenuta consegna. Viene infine evidenziata la genericità delle pretese creditorie della società opposta.
Si costituiva la società SP & GL S.r.l. rilevato la tardività dell'opposizione e comunque chiedendone il rigetto.
***
Dopo la prima udienza del 12.09.2017 la causa veniva rinviata al 7.11.2017, e successivamente al 20.02.2018, con invito all'opponente di documentare la rituale notificazione dell'opposizione a mezzo PEC e la validità del certificato di firma digitale. Come dimostrato dagli atti di causa, la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo risultava avvenuta tempestivamente, essendo stata ritualmente effettuata in data 27.03.2017 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo risalente al 15.2.2017;
l'eccezione di tardività è quindi infondata.
La società opposta ha dedotto un credito nei confronti della opponente quale corrispettivo derivante dalla fornitura di carni.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore
che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi
o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base
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