Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 498

TRIB Nola
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Nola
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 498
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 498
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 459/2020,
tra
RE VI, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv.
Nunziata Aniello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

attore contro
soc. LE UA SS.NI S.P.A , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'
Avv.to Lucio Cacciapuoti, che la rappresenta e difende giuta procura in atti
Convenuta
Nonché
LE AN MA convenuta/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 22/10/2024 e relative note difensive . MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
26/05/2017 in Nola, alle ore 17,30 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del motoveicolo Piaggio tg CD 35097 , di proprietà di AV AR Luisa.
Nell'occasione , il prefato motociclo veniva attinto da una autovettura Citroen C 3 tg
CN 457 PZ , di proprietà di LE NN AR , il cui conducente, nel percorrere via San Gennaro con direzione LM CA , in direzione opposta a quella dell'attore processuale, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un luogo privato, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclista ed invadeva l'opposta corsia di marcia, omettendo altresì di concedere la dovuta precedenza.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una compromissione fisica scaturente in danno biologico personalizzabile, oltre che un danno morale .
OS , Reale Mutua s.p.a quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza della domanda attorea stante l'incongruità della descrizione dell'evento lesivo e le conseguenze sulla persona dell'infortunato.
Svolta ua attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, acquisite le prove documentali, disposta una CTU quantificativa , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa
del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate al soggetto giuridico coobligato in solido, in data 22 1 2019 con modalità telematica alla impresa assicuratrice, e con lettea raccomdata a/r alla legittimata passiva , tanto a fronte di un giudizio incoato il 16 01 2020 con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Si consideri, poi, che va dichiarata la contumacia di LE NN AR , raggiunta da notifica ex art. 139 cpc in data 16 01 2019.
Circa, poi, la procedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi
intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello
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