Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 399
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Testo completo
R.G. N. 3274/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3274/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Annalisa Vanni
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso, integrate con note di trattazione scritta di data 30 settembre 2024.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Calci (PI) in data 17 giugno 2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calci, Parte I, N. 4, Anno 2017, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 1 maggio 2020. Per_1
1
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora presso l'Azienda Provinciale Parte_2
per i Servizi Sanitari di Trento a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, mentre la sig.ra lavora presso l'Azienda Sanitaria Pt_1
Alto Adige a tempo indeterminato al 50% con una percentuale aggiuntiva del 35% in sostituzione del titolare assente e percepisce uno stipendio mensile di circa €
1.500,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in Trento in via di Stella di
Man n. 44 int. 14, è di proprietà esclusiva del sig. il quale nel 2021 ha Parte_2
contratto un mutuo ipotecario con rate mensili di € 700,00 a cui la sig.ra ha Pt_1
sempre contribuito economicamente.
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 506/2019 pubblicata il 31 maggio
2019 il Tribunale di Pisa ha stabilito “che la parte attrice assuma il cognome della madre, ossia Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vipiteno di Pt_1 provvedere alle annotazioni di legge”, e per tale ragione la moglie ha assunto il cognome attuale in sostituzione del cognome Pt_1 CP_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio civile celebrato in data 17 giugno 2017 in Calci (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Calci al N. 4 P.1 anno 2017);
3) assegnare la casa famigliare, sita in Trento, Via di Stella di Man, 44, int 14, alla
Sig.ra Parte_1
4) il figlio minore , in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, sarà Per_1 affidato secondo il regime dell'affido condiviso paritario o “perfetto”, ad entrambi
i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
La responsabilità genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione del figlio concorrendo
2
in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per il medesimo. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, alla educazione ed alla salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
6) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che sarà possibile, Parte_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita del figlio, nonché con le esigenze lavorative dei genitori;
in ogni caso si stabilisce fin da ora che il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo fino alla mattina successiva compresi i pernotti. Qualora i giorni indicati (martedì e giovedì), per esigenze lavorative del padre dovessero variare, verrà sempre garantito al Sig. di tenere due giorni a settimana con due pernotti. Parte_2 Per_1
Quanto ai finesettimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, questo ultimo terrà 1 o 2 weekend al mese,