Trib. Salerno, sentenza 10/04/2024, n. 1942
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Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili
contenziosi dell'anno 2016 l'8 gennaio 2016 al numero 126
avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza
del giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 2423 del 2015
deposita in data 4 giugno 2015 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo
generale dell'anno 2014 al numero 493 (avente per oggetto una controversia
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo)
TRA
OL NC AR, rappresentata e difesa, giusta procura
alle liti stesa a margine dell'atto di appello dall'avv. Luigi Amendola, presso
lo studio del proprio difensore sito in Salerno alla via Papio n 35;
APPELLANTE
CONTRO
1 DE RO OS, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti, stesa
in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Ernesto Palumbo e
con esso elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Vittorio Emanuele,126;
APPELLATO
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., rassegnando le proprie conclusioni - integralmente richiamate
in questa sede – e, sulla scorta di esse, il giudice ha dato lettura della presente
sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 ottobre 2013 De OS
RI ha adito il giudice di pace di Salerno per ottenere, in via monitoria,
la condanna di LO RA CL al pagamento della somma di euro
2.208,06, oltre i.v.a. e interessi legali maturati sino al saldo, somma da
corrispondersi a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta in
favore dell'intimata dal 01 ottobre 2012 al 01 marzo 2013 in relazione ai
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare sita in
Salerno alla via Mattero Ripa n. 13.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso l'8 novembre 2013 e contrassegnato da
numero 2508 del 2013 – LO RA CL ha sperimentato
opposizione, deducendo il mancato conferimento di un incarico professionale
al ricorrente, atteso che i lavori commissionati all'impresa appaltatrice
avevano avuto carattere di “attività edilizia libera”, come tale non
necessitante di alcun provvedimento abilitativo o segnalazione di sorta
all'ente locale.
Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione, convinto, in buona sostanza: a)
della prova del perfezionamento di un contratto d'opera professionale tra le
2
parti in causa, prova ricavata dall'indicazione del nominativo del ricorrente,
unitamente al suo codice fiscale e indirizzo di posta elettronica, sul
documento - sottoscritto da LO RA CL - recante la
“comunicazione d'inizio lavori”, depositato dall'opponente;
b) della
congruità dell'importo richiesto, come determinato dal Consiglio dell'Ordine
professionale dei geometri, alla luce della documentazione “comprovante
l'effettiva attività professionale svolta dall'opposto”.
Avverso la sentenza, emessa il 4 giugno 2015 e contrassegnata da numero
2423 del 2015, in data 30 dicembre 2015 ha sperimentato appello LO
RA CL, dolendosi della mancata considerazione, da parte del
giudice di prime cure, del disconoscimento, espresso sia in fase stragiudiziale
che nell'atto di citazione, dei documenti allegati alla “comunicazione d'inizio
lavori”. Siffatto disconoscimento, in mancanza del promovimento di
un'istanza di verificazione da parte dell'opposto, avrebbe dovuto imporre al
giudice di pace – ha opinatp l'appellante – di accogliere l'opposizione e
revocare il decreto ingiuntivo.
Ancora, la parte appellante ha anche censurato la decisione del giudice di pace
di adottare quale criterio di commisurazione del quantum debeatur la parcella
professionale corredata dal parere della competente associazione
professionale, evidenziando l'irrilevanza probatoria dell'indicato documento
nell'ambito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e richiamando,
ancora una volta, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Con comparsa di costituzione depositata il 21 aprile 2016 De OS RI
ha accettato il contraddittorio anche in grado di appello, pretendendo la
declaratoria d'inammissibilità del gravame per la violazione del precetto
normativo di cui all'art 342 c.p.c. e, in subordine, il rigetto
3
dell'impugnazione, valorizzando, sotto tale ultimo angolo prospettico, la
correttezza del ragionamento probatorio sviluppato dal giudice di pace di
Salerno.
Assegnato allo scrivente, il processo è stato differito la discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata pronunciata la presente
sentenza.
In limine, va segnalato che l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione
non coglie nel segno.
Al riguardo, deve premettersi che gli articoli 342 e 434, del codice di rito, nel
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la
trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(da ultimo, Cass. n. 1600 del 2024).
Ora, nel corpo dell'atto di appello, la parte ha chiaramente contestato la
statuizione espressa dal giudice di prime cure, sviluppando un adeguato
impianto argomentativo a sostegno della sperimentata istanza di riforma,
consentendo, in tal guisa, alla parte appellata e a questo Tribunale di
comprendere il tema d'indagine, involgente, in buona sostanza, sia la prova
4
del perfezionamento di un contratto d'opera professionale tra le odierne parti
in causa sia la corretta determinazione dell'ammontare dei compensi
professionali.
In particolare, sotto il primo angolo prospettico, l'odierna appellante si è
doluta del fatto che il giudice avrebbe posto a fondamento della propria
decisione scritture private disconosciute, id est la comunicazione d'inizio
lavori e
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili
contenziosi dell'anno 2016 l'8 gennaio 2016 al numero 126
avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza
del giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 2423 del 2015
deposita in data 4 giugno 2015 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo
generale dell'anno 2014 al numero 493 (avente per oggetto una controversia
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo)
TRA
OL NC AR, rappresentata e difesa, giusta procura
alle liti stesa a margine dell'atto di appello dall'avv. Luigi Amendola, presso
lo studio del proprio difensore sito in Salerno alla via Papio n 35;
APPELLANTE
CONTRO
1 DE RO OS, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti, stesa
in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Ernesto Palumbo e
con esso elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Vittorio Emanuele,126;
APPELLATO
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., rassegnando le proprie conclusioni - integralmente richiamate
in questa sede – e, sulla scorta di esse, il giudice ha dato lettura della presente
sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 ottobre 2013 De OS
RI ha adito il giudice di pace di Salerno per ottenere, in via monitoria,
la condanna di LO RA CL al pagamento della somma di euro
2.208,06, oltre i.v.a. e interessi legali maturati sino al saldo, somma da
corrispondersi a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta in
favore dell'intimata dal 01 ottobre 2012 al 01 marzo 2013 in relazione ai
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare sita in
Salerno alla via Mattero Ripa n. 13.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso l'8 novembre 2013 e contrassegnato da
numero 2508 del 2013 – LO RA CL ha sperimentato
opposizione, deducendo il mancato conferimento di un incarico professionale
al ricorrente, atteso che i lavori commissionati all'impresa appaltatrice
avevano avuto carattere di “attività edilizia libera”, come tale non
necessitante di alcun provvedimento abilitativo o segnalazione di sorta
all'ente locale.
Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione, convinto, in buona sostanza: a)
della prova del perfezionamento di un contratto d'opera professionale tra le
2
parti in causa, prova ricavata dall'indicazione del nominativo del ricorrente,
unitamente al suo codice fiscale e indirizzo di posta elettronica, sul
documento - sottoscritto da LO RA CL - recante la
“comunicazione d'inizio lavori”, depositato dall'opponente;
b) della
congruità dell'importo richiesto, come determinato dal Consiglio dell'Ordine
professionale dei geometri, alla luce della documentazione “comprovante
l'effettiva attività professionale svolta dall'opposto”.
Avverso la sentenza, emessa il 4 giugno 2015 e contrassegnata da numero
2423 del 2015, in data 30 dicembre 2015 ha sperimentato appello LO
RA CL, dolendosi della mancata considerazione, da parte del
giudice di prime cure, del disconoscimento, espresso sia in fase stragiudiziale
che nell'atto di citazione, dei documenti allegati alla “comunicazione d'inizio
lavori”. Siffatto disconoscimento, in mancanza del promovimento di
un'istanza di verificazione da parte dell'opposto, avrebbe dovuto imporre al
giudice di pace – ha opinatp l'appellante – di accogliere l'opposizione e
revocare il decreto ingiuntivo.
Ancora, la parte appellante ha anche censurato la decisione del giudice di pace
di adottare quale criterio di commisurazione del quantum debeatur la parcella
professionale corredata dal parere della competente associazione
professionale, evidenziando l'irrilevanza probatoria dell'indicato documento
nell'ambito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e richiamando,
ancora una volta, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Con comparsa di costituzione depositata il 21 aprile 2016 De OS RI
ha accettato il contraddittorio anche in grado di appello, pretendendo la
declaratoria d'inammissibilità del gravame per la violazione del precetto
normativo di cui all'art 342 c.p.c. e, in subordine, il rigetto
3
dell'impugnazione, valorizzando, sotto tale ultimo angolo prospettico, la
correttezza del ragionamento probatorio sviluppato dal giudice di pace di
Salerno.
Assegnato allo scrivente, il processo è stato differito la discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata pronunciata la presente
sentenza.
In limine, va segnalato che l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione
non coglie nel segno.
Al riguardo, deve premettersi che gli articoli 342 e 434, del codice di rito, nel
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la
trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(da ultimo, Cass. n. 1600 del 2024).
Ora, nel corpo dell'atto di appello, la parte ha chiaramente contestato la
statuizione espressa dal giudice di prime cure, sviluppando un adeguato
impianto argomentativo a sostegno della sperimentata istanza di riforma,
consentendo, in tal guisa, alla parte appellata e a questo Tribunale di
comprendere il tema d'indagine, involgente, in buona sostanza, sia la prova
4
del perfezionamento di un contratto d'opera professionale tra le odierne parti
in causa sia la corretta determinazione dell'ammontare dei compensi
professionali.
In particolare, sotto il primo angolo prospettico, l'odierna appellante si è
doluta del fatto che il giudice avrebbe posto a fondamento della propria
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