Trib. Trapani, sentenza 19/02/2024, n. 93
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1734 /2023 R.G. promossa da
EL LO (C.F.[...]),rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Via Siracusa 10,
PALERMO.
-ricorrente- contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(c.f.80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: assegno sociale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/01/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente EL LO, con ricorso depositato in data 18/09/2023, ha evocato in giudizio l'INPS, deducendo che in data 20/7/202 aveva presentato domanda volta a conseguire l'assegno sociale, respinta dall'INPS per superamento del limite reddituale a seguito di vendita di immobili nell'anno 2023.
La parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei redditi rilevanti oltre la soglia di legge per fruizione della prestazione.
L'INPS si è costituito in giudizio, contestando l'assunto attoreo, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziando che l'assegno non era riconoscibile poiché i redditi da considerare per l'assegno sociale, ai sensi dell'art.
1
13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del
2010 , che ha modificato l'art. 35, commi 8 e 9 del D.L. n. 207 del 2008, convertito nella L. n. 14 del 2009,erano quelli dell'anno 2023, durante il quale erano intervenute due vendite di terreni per euro 6685,00 ed euro 8115,00.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Ai fini del decidere, va preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento:
l'art. 3, commi 6,7 della Legge n. 335/1995 dispone che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il