Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17722
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M Ii Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S R Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.43167 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. A A, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1
dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare
del 29.5.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.20, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 6.5.13 contraeva matrimonio con Parte_1
;
che dall'unione era nato il figlio (25.8.12);
che la Controparte_1 Per_1
convivenza tra i coniugi era da tempo divenuta intollerabile, tanto che il marito
si era allontanato dalla casa coniugale, chiedeva dichiararsi la separazione
personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale ove avrebbe vissuto
col figlio, affidato ad entrambi con modalità di frequentazione per il padre ed
un contributo di mantenimento per il figlio di euro 500,00 e per sé di euro
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando integralmente le circostanze dedotte dalla moglie, chiedendo
l'affidamento condiviso del figlio, collocato presso la madre nella casa
coniugale modalità di frequentazione paterne con contributo a suo carico per il
solo minore di euro 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di
conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi,
con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e
modalità di frequentazione paterne disponeva un contributo di mantenimento a
carico del padre di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e
rimetteva le parti a sé quale G.I.
Successivamente, concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., richiesto dalle
parti rinvio dell'udienza in pendenza di trattative, disposta la trattazione scritta
dell'udienza del 28.3.22., ex art.221, L.77/20 e succ. mod., sulle conclusioni
delle parti come da note di trattazione scritta depositate, che insistevano nelle
rispettive richieste istruttorie, instando la ricorrente per la sentenza parziale il
G.I. (senza rinunciare ai termini conclusionali), riservava la decisione sullo
status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 30.5.22 il Tribunale dichiarava la separazione
personale dei coniugi e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata
ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
previa concessione dei termini istruttori.
Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle parti,
ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle
conclusioni al 29.5.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. sulle note scritte
delle parti era nuovamente riservata al Collegio per la decisione previa
concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La decisione attiene alle sole questioni accessorie essendo intervenuta in data
30.5.22 sentenza parziale sullo status.
In ordine al regime di affidamento del figlio (oggi di anni 11), non Per_1
sussistono elementi ostativi alla conferma del regime condiviso di affidamento
disposto in via provvisoria, come pure richiesto dalle parti, con collocamento
preferenziale presso la madre, per come già disposto in sede presidenziale e
conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
Relativamente ai tempi di frequentazione paterni, ritiene il Tribunale che del
tutto confacenti agli interessi del minore in relazione alle età e alle esigenze di
cura ed educative siano i tempi di frequentazione stabiliti in via provvisoria,
disciplinati come da dispositivo.
In ordine al contributo di mantenimento paterno (la ricorrente ha rinunciato alla
domanda di mantenimento per sé), per determinare il contributo da porre a
carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri
previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono
adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è
necessario determinare la condizione reddituale e
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