Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2024, n. 1376

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2024, n. 1376
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1376
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 13 maggio 2024 la seguente sentenza nella causa iscritta al nr. 5015 Ruolo generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
IL AS, rappr.to e difeso per mandato in atti dagli avv.ti
Antonio Catino ed Eva D'Urzo;
ricorrente
E
UT srl, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv.to Francesca Ammendola;
resistente
EL NT srl, in persona del legale rapp. p.t., terzo chiamato contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.09.2022 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa con nota del 16 marzo 2022 per insussistenza della giusta causa e manifesta infondatezza dello stesso, e per l'effetto condannarsi la UT srl alla reintegra nonché al pagamento delle retribuzioni dovute dal licenziamento fino alla reintegra oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La UT srl costituitasi in giudizio deduceva, con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1


In corso di giudizio parte ricorrente chiamava in causa, quale concessionaria di fitto di ramo d'azienda della concedente UT srl, la EL NT srl, chiedendone, anche in solido con
l'impresa cedente, la condanna alla reintegrazione del lavoratore nello stesso posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento alla reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La EL NT srl, benché ritualmente evocata in giudizio rimaneva contumace.
Al lavoratore veniva contestato con lettera del 17 febbraio 2022 prot. n. 547/2022 che “… in data 17 gennaio 2022 mentre transitava in via Nazionale di Torre del Greco, il signor NT incrociava, alle ore 09:10 il veicolo aziendale targato FE124PJ che si dirigeva in viale Europa e constatava la presenza, all'interno dell'abitacolo del mezzo, del solo autista, signor IO
CA, che, dopo aver effettuato rifornimento presso il distributore ubicato nella suddetta via, faceva rientro al deposito. Dai controlli eseguiti a seguito di tale circostanza è risultato che, da ordine di servizio relativo al giorno 17 gennaio 2022, Lei ed il sig. CA avreste dovuto svolgere il servizio di raccolta presso i negozi di ortofrutta dalle 05:00 alle 11:20;
che nel foglio di servizio compilato dagli operatori, veniva indicato che l'attività aveva avuto inizio alle 04:00;
che dal registro movimenti automezzo si rilevava che il mezzo aziendale era uscito dal deposito alle 04:00 rientrandovi alle 09:26;
che nel foglio presenze relativo alla medesima giornata veniva apposta solo la sua firma di entrata in cantiere, senza alcuna indicazione di orario.

2 Anche il giorno successivo, alle 08:30, il signor NT avvistava il veicolo targato FE124PJ in via Nazionale e verificava che nell'abitacolo non vi erano altri operatori oltre l'autista, sig.
IO CA.
Dai controlli successivi è stato riscontrato che dal foglio servizi relativo al giorno 18 gennaio 2022, Lei era stato comandato di svolgere il servizio di raccolta presso i negozi di ortofrutta, unitamente al sig. CA, dalle ore 5:00 alle ore 11:20;
che nel foglio di servizio compilato dagli operatori (dove non risulta neppure indicato il Suo nome), veniva annotato che l'attività era iniziata alle ore 04:00;
che dal registro movimenti automezzo si rilevava che il mezzo aziendale era uscito dal deposito alle ore

04:00 rientrandovi alle ore 08:40;
che sul foglio presenze del 18 gennaio 2022, Lei firmava solo l'entrata in cantiere, senza indicare alcun orario.

Anche dalle verifiche effettuate il giorno 19 gennaio 2022 emergeva che, a fronte della medesima disposizione di servizio dei giorni precedenti, l'attività era iniziata alle ore 04:00, come annotato sul foglio di servizio compilato dagli operatori;
che dal registro movimenti automezzi risultava che il mezzo aziendale era uscito dal deposito alle ore 04:00 rientrandovi alle ore 08:30;
che sul foglio presenze, Lei ha firmato solo l'entrata in cantiere senza apporre alcun orario. Peraltro l'orario di uscita del mezzo (ore

04:00) appare inverosimile, considerato che sul registro movimenti automezzo, i mezzi con il relativo orario di uscita vengono annotati in ordine progressivo e il veicolo registrato prima di quello condotto dal sig. CA risulta uscito alle ore
3 04:45, in data 20.1.2022, Lei ed il sig. CA avete usufruito di un giorno di ferie
Il giorno 21.1.2022, il nostro Ispettore, che si trovava presso gli uffici del cantiere, rilevava che il veicolo aziendale targato
FE124PJ condotto dal dipendente CA IO rientrava in deposito alle 08:45 e anche in tale circostanza, Lei non era presente all'interno del mezzo. Mentre il sig. CA si apprestava a parcheggiare il veicolo, l'addetto alla
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