Trib. Lagonegro, sentenza 20/11/2024, n. 65
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Testo completo
N. R.G. 664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa tra:
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MARIA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PERRETTA Controparte_1 C.F._3
MARIA ROSARIA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: separazione alle seguenti condizioni
a. In ordine allo affidamento ed ai tempi di permanenza e alle modalità di visita dei figli
I tre figli minori di anni 15, di anni 13 e di anni 11 verranno affidati Per_1 Persona_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, rimanendo stabile la loro collocazione presso la madre nella casa familiare in Caselle in Pittari n. 158 ed il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni qualvolta potrà in considerazione dei loro impegni scolastici e di lavoro del padre;
i tempi di permanenza dei figli con il padre verranno agevolati e garantiti dalla decisione assunta dal dr. CP_1 di trasferire la propria residenza in un appartamento sito al piano sottostante la casa familiare;
in virtù di tanto i figli potranno accedere in qualunque momento alla abitazione del padre ed ivi trattenersi.
In ogni caso e comunque, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno un pomeriggio a settimana e per due fine settimane al mese con pernottamento dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
A far tempo dall'estate del 2024, i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiva con pernottamento, nel corso del mese di luglio e di agosto, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti.
I genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal loro luogo di residenza con
l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove si trovino.
I minori trascorreranno le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre, dal pomeriggio del
24 dicembre al 31 dicembre con l'uno e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore con pernottamento nel rispetto del criterio dell'alternanza.
I genitori terranno presso di sé i figli per due giorni in coincidenze delle festività pasquali, salvo diversa volontà manifestata dai minori, previo accordo dei genitori medesimi.
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Il compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, così
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa tra:
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MARIA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PERRETTA Controparte_1 C.F._3
MARIA ROSARIA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: separazione alle seguenti condizioni
a. In ordine allo affidamento ed ai tempi di permanenza e alle modalità di visita dei figli
I tre figli minori di anni 15, di anni 13 e di anni 11 verranno affidati Per_1 Persona_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, rimanendo stabile la loro collocazione presso la madre nella casa familiare in Caselle in Pittari n. 158 ed il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni qualvolta potrà in considerazione dei loro impegni scolastici e di lavoro del padre;
i tempi di permanenza dei figli con il padre verranno agevolati e garantiti dalla decisione assunta dal dr. CP_1 di trasferire la propria residenza in un appartamento sito al piano sottostante la casa familiare;
in virtù di tanto i figli potranno accedere in qualunque momento alla abitazione del padre ed ivi trattenersi.
In ogni caso e comunque, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno un pomeriggio a settimana e per due fine settimane al mese con pernottamento dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
A far tempo dall'estate del 2024, i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiva con pernottamento, nel corso del mese di luglio e di agosto, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti.
I genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal loro luogo di residenza con
l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove si trovino.
I minori trascorreranno le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre, dal pomeriggio del
24 dicembre al 31 dicembre con l'uno e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore con pernottamento nel rispetto del criterio dell'alternanza.
I genitori terranno presso di sé i figli per due giorni in coincidenze delle festività pasquali, salvo diversa volontà manifestata dai minori, previo accordo dei genitori medesimi.
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Il compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, così
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