Trib. Venezia, sentenza 09/12/2024, n. 787
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 203 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 8.2.2023
da
- , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE) Controparte_2
Oggetto: retribuzione Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e espongono nell'atto Parte_4 Parte_2 Parte_3
introduttivo di essere stati assunti, in forza di successivi contratti a termine a tempo pieno, come
operai tubisti di 3° livello CCNL Metalmeccanica PMI Confapi e come manovale di Parte_2
officina di 1° livello, da azienda operante all'interno di , Controparte_1 Controparte_2
stabilimento di OR RG. Hanno chiesto la condanna in solido di e di Controparte_1
al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Gennaio Controparte_2
e Febbraio 2022 ( per gennaio e Febbraio 2022 solo , ratei di 13° mensilità, TFR, indennità Pt_1
sostitutiva di ROL e ferie, indennità di mancato preavviso (solo , elemento perequativo, Pt_1
flexible benefit, infine (solo differenze retributive per gli cinque giorni sino alle dimissioni Pt_1
in cui è rimasto a disposizione, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. Pt_1
n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di
lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle Controparte_1
pretese, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in Controparte_2
merito all'effettiva applicazione a lavorazioni in appalto a committenza la natura non CP_2
retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non
goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
La causa è stata istruita con l'acquisizione delle buste paga e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che i ricorrenti CP_1
abbiano prestato la propria attività per per i periodi e con l'inquadramento indicati in CP_1
ricorso presso a OR RG (v. lettere di assunzione, v. docc. 4, 14 ricorso, tesserino CP_2 Con doc.16 e buste paga prodotte da su ordine del GL in cui il “centro di costo” è CP_2
indicato in “Fincantieri – RG”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni CP_2
del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del TB di CP_1
Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro dei tre lavoratori si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazione” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 203 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 8.2.2023
da
- , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE) Controparte_2
Oggetto: retribuzione Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e espongono nell'atto Parte_4 Parte_2 Parte_3
introduttivo di essere stati assunti, in forza di successivi contratti a termine a tempo pieno, come
operai tubisti di 3° livello CCNL Metalmeccanica PMI Confapi e come manovale di Parte_2
officina di 1° livello, da azienda operante all'interno di , Controparte_1 Controparte_2
stabilimento di OR RG. Hanno chiesto la condanna in solido di e di Controparte_1
al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Gennaio Controparte_2
e Febbraio 2022 ( per gennaio e Febbraio 2022 solo , ratei di 13° mensilità, TFR, indennità Pt_1
sostitutiva di ROL e ferie, indennità di mancato preavviso (solo , elemento perequativo, Pt_1
flexible benefit, infine (solo differenze retributive per gli cinque giorni sino alle dimissioni Pt_1
in cui è rimasto a disposizione, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. Pt_1
n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di
lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle Controparte_1
pretese, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in Controparte_2
merito all'effettiva applicazione a lavorazioni in appalto a committenza la natura non CP_2
retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non
goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
La causa è stata istruita con l'acquisizione delle buste paga e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che i ricorrenti CP_1
abbiano prestato la propria attività per per i periodi e con l'inquadramento indicati in CP_1
ricorso presso a OR RG (v. lettere di assunzione, v. docc. 4, 14 ricorso, tesserino CP_2 Con doc.16 e buste paga prodotte da su ordine del GL in cui il “centro di costo” è CP_2
indicato in “Fincantieri – RG”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni CP_2
del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del TB di CP_1
Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro dei tre lavoratori si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazione” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di
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