Trib. Pescara, sentenza 24/09/2024, n. 1079

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 24/09/2024, n. 1079
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 1079
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Rossana Villani Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice Relatore dott. Federico Ria Giudice geom. Fabio Occhiocupo Esperto dott. Alberto Di Muzio Esperto
all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi e promossa da:

AL CI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERTONI ELENA elettivamente domiciliato in P.ZA COLLINA 2 63041 ACQUASANTA TERME (AP) presso il difensore avv. BERTONI ELENA
RICORRENTE contro
AN DE ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DI LELLO CARLA, elettivamente domiciliata in VIA C.NE CORNELIA 293 ROMA, presso il difensore avv. DI LELLO
CARLA
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso ex art. 5 comma 4 della legge n. 607 del 22/07/1966 proposto avverso ordinanza di affrancazione
1. Con ricorso proposto ex art. 5 comma 4 della legge n. 607 del 22/07/1966 e depositato il 26.2.2024
AL CI, proprietario unitamente a CE CI di un terreno sito in
VA (Pe) fog. 9, particelle 105, 106 e 107, gravato da diritto di enfiteusi in favore di AN
DE ON, ha impugnato l'ordinanza depositata il 23.10.2023 con la quale il giudice designato, dato atto del deposito del capitale di affranco, aveva pronunciato ex art. 4 della legge 607 del 1966 in favore di AN DE ON l'affrancazione dei terreni sopra indicati, ubicati nel Comune di VA, occupanti una superficie catastale complessiva di are 48.70.
pagina 1 di 4
A sostegno del ricorso ha eccepito: i) l'improponibilità del ricorso di affrancazione promosso da
AN DE ON (iscritto al n. 1257/202° R.G.) per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 della l. 3 maggio 1982 n. 203;
ii)
l'improponibilità/improcedibilità e/o inammissibilità e/o nullità e/o annullabilità e/o revoca della dichiarazione e/o della procedura di affrancazione per notifica tardiva dell'ordinanza di affrancazione del 23/10/2023;
iii) la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta DE ON AN, assumendo l nullità dell'atto di divisione e cessione dei diritti del 30/09/2011, a firma notaio prof. Avv.
LA Gioffrè o comunque la nullità parziale del medesimo atto di divisione, limitatamente alla parte relativa all'attribuzione dei beni immobili, oggetto di affrancazione, a LI LA, beni che, per
l'effetto, tornerebbero ad avere solo come co-titolari del diritto di enfiteusi i sig.ri De NI AN,
LI LO e LI MA;
iv) l'avvenuta prescrizione del diritto dell'enfiteuta, per mancato uso ventennale dei beni immobili oggetto della domanda affrancazione ex art. 970 c.c..
Nel merito ha contestato le modalità di determinazione del capitale di affranco, chiedendo la devoluzione dei terreni in favore dei proprietari, con condanna dell'enfiteuta al versamento del 50 % dei canoni degli ultimi 5 anni.
2. Con comparsa depositata il 14.6.2024 si è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi