Trib. Roma, sentenza 04/07/2024, n. 7929

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/07/2024, n. 7929
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7929
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. D C, alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 26247 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. B S e Parte_1 dal'Abg. – ricorrente, riconvenuta Parte_2
E rappr.ta e difesa dall'Avv. G N Controparte_1
– convenuta, riconveniente
Oggetto: compenso lavoro autonomo
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 125,00, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dal settembre 2022 al soddisfo;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, della metà delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte in €. 10,00 per spese e €. 300,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 2/8/2023 conveniva Parte_1 qui in giudizio la Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver assunto dalla convenuta l'incarico di ottimizzarne il sito, verso il pagamento di un compenso di €. 250,00;
che a seguito dell'esecuzione della prestazione, la società aveva rifiutato di corrisponderle il compenso pattuito, assumendo che essa fosse venuta meno all'impegno assunto di gestire l'attività di affiancamento della Sig.ra che questa Parte_3 invece, la aveva affiancata occupandosi di scrivere i testi dei prodotti;
che costei aveva agìto per gli stessi motivi davanti al Tribunale di Tivoli;
di aver diritto a compenso secondo il d.lgs n.81/2017;
chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore del detto compenso.
Resisteva la chiedendo pregiudizialmente che Controparte_1 il presente giudizio fosse riunito a quello intentato dalla , per lo stesso Pt_3 titolo, dinanzi al Tribunale di Velletri. Nel merito, contestava l'avversa domanda


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chiedendone il rigetto perché (in sintesi): le parti avevano in effetti stipulato, il
30/6/2022, mediante accettazione di preventivo presentato dalla ricorrente, un contratto avente ad oggetto l'ottimizzazione “SEO” (“Search Engine Optimisation”) del sito della deducente, ossia il miglioramento della visibilità dello stesso mediante i motori di ricerca, ed altre varie attività complementari;
per un compenso di €. 350,00 mensili;
che nel preventivo approvato la Cannarsa aveva dichiarato che sarebbe stata affiancata da un Copywriter (la ), col Pt_3 compito di scrivere i testi dei prodotti /corsi dal 1° al 30 luglio 2022, per un compenso di €. 250,00;
copywriter che sarebbe stata da lei gestita;
la Pt_1 era venuta meno all'impegno assunto di gestire la , si da rendere Pt_3 necessario l'intervento di una dipendente della deducente, addetta ad Persona_1 altre mansioni;
che peraltro l'attività svolta dalla due lavoratrici si era rivelata incompleta, superficiale, ed inadeguata, sì da rendere necessaria l'opera di altro professionista ingaggiato dalla deducente, e dell'amministratore Persona_2 della deducente, che aveva dovuto predisporre per revisione personalmente Tes_1
16 delle 46 cartelle tardivamente consegnate dalle lavoratrici il 23/9/2022;
la
si era giustificata in modo pretestuoso, assumendo: di non aver Pt_3 ricevuto adeguate specifiche (non vero);
di non aver avuto accesso al Drive di
Google (accesso invece fornitole dalla ;
di essere stata ingaggiata in un Pt_1 periodo estivo e festivo (circostanza pattuita nel contratto);
che a causa di tali inadempimenti, la società aveva risolto il contratto con mail del 13/9/2022;
comunicazione alla quale la Cannarsa aveva risposto significando che per una cifra così bassa avrebbe saldato la di tasca sua;
per poi rinunciare Pt_3 apertamente al compenso, dando atto che si era trattato di un “non lavoro”;
successivamente la aveva agìto nei suoi confronti per il pagamento dei Pt_3
250 euro dinanzi al Tribunale di Velletri, peraltro incompetente per territorio, posto che la risiedeva a Guidonia Montecelio, Comune rientrante nel Pt_3 circondario del Tribunale di Tivoli;
e la Cannarsa aveva fatto inspiegabilmente altrettanto dinanzi a questo Tribunale;
ne deduceva (in diritto, in sintesi): che i due giudizi andavano riuniti secondo gli artt. 33 e 274 c.p.c.;
che la era incorsa in inadempimento contrattuale Pt_1 venendo meno all'impegno assunto di gestire e supervisionare la , Pt_3 costringendo la deducente ad affiancarla in sua vece, e così legittimando la società a risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.;
che la
Cannarsa aveva comunque rimesso il debito;
che la Cannarsa aveva inoltre causato alla deducente un danno, quantificabile in almeno €. 250,00, pari al costo della risorsa sottratta e dell'opera del professionista che si era dovuto ingaggiare;
somma per il pagamento della quale riconveniva la Cannarsa, con richiesta, altresì, di sentir dichiarare legittima la risoluzione per inadempimento. Con richiesta di responsabilità aggravata.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. La domanda attorea appare parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3


2. Non è possibile riunire il presente procedimento e quello di uguale oggetto promosso dalla nei confronti della società qui convenuta, perchè, Pt_3 come già mostrato nell'ordinanza resa il 14/12/2023, l'istituto della riunione opera solo tra cause che pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, mentre la connessione tra le due cause presenta piuttosto i profili della continenza, alla quale questo giudice non può ovviare secondo l'art. 39, co.2,
c.p.c., perché il Tribunale di Velletri risulta adìto per primo, ed in tali casi il giudice adìto successivamente può e deve dichiarare la continenza solo se il giudice adìto per primo è competente anche per la causa successivamente proposta, il che qui non è, perché, essendo invocato il d.lgs. n.81/2017, s'applica l'art. 409, n.3 c.p.c., e quindi l'art. 413, co.4, c.p.c., che vuole inderogabilmente competente il giudice del domicilio del collaboratore, ed è incontroverso che la risiede a Guidonia Montecelio e la a Pt_3 Pt_1
Roma.

3. Preliminarmente, il giudice rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, perché l'art. 418 cpc. prevede, a pena espressa di decadenza, che nel presentarla la parte convenuta deve chiedere nella memoria difensiva il differimento della prima udienza, e tale formalità non è stata espletata. Il vizio importa decadenza processuale (Cass.
23815/2017, 10335/2005, 9965/2001, 8652/93).

4. Nel merito, preliminarmente, rileva il giudicante che, contrariamente a quanto il ricorso lascia intendere ai capi 3) e 4), dagli atti risulta chiaramente che il compenso promesso dalla società alla nel preventivo accettato il Pt_1
30/6/2022, per l'attività fondamentale complessiva relativa all'ottimizzazione SEO del sito della convenuta non era di €. 250,00 “una tantum”, ma di €. 350 al mese. I 250 euro erano nel patto il solo costo aggiuntivo della prestazione accessoria di “copywriting”, consistente, come convincentemente chiarito dal teste nella stesura di testi recanti le informazioni sui corsi online Per_1 offerti dalla società convenuta, da riprodurre poi sul sito. Il patto prevedeva che tali testi, per complessivi massimo 50 corsi, sarebbero stati scritti dalla ;
che questa sarebbe stata “gestita” dalla ed avrebbe Pt_3 Pt_1 svolto tale attività da 1° al 30 luglio 2022. Ne segue che, in modo che è rimasto inspiegato, la ha agìto qui in giudizio solo per vedersi Pt_1 remunerare il costo della ;
costo che è evidentemente a suo carico;
Pt_3 posto che, come riferito credibilmente dalla in sede di Pt_3 interrogatorio libero (apparendo la stessa incapace a deporre avendo agìto presso il Tribunale di Velletri per ottenere lo stesso compenso direttamente dalla società convenuta), la (e non la società convenuta), dopo Pt_1 essersi accordata nei termini predetti con la convenuta, la ingaggiò perché scrivesse i testi in questione per i 250 euro a lei promessi dalla società.
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