Trib. Varese, sentenza 20/08/2024, n. 807
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 2874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2874/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. AROSIO DI FRANCESCO LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/11/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. FESTA ROSELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte ricorrente Pt_1
NEL MERITO
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 [...]
il giorno 3/06/2011 a Bologna, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto CP_1
Comune (con Atto n.186 – Parte I – Anno 2011) e nel Comune di ED ON (con Atto n. 7-
Parte II-Serie C- Anno 2011);
pagina 1 di 10 b) confermare la responsabilità genitoriale della minore congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori, con impegno degli stessi ad assumere insieme le decisioni di maggiore importanza per la figlia;
mantenere collocata in via prevalente la figlia minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
invitare entrambi i genitori a mantenere un rapporto di reciproco rispetto e sana collaborazione;
c) regolamentare il diritto di visita padre-figlia secondo le seguenti modalità e termini:
- a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio (o dal sabato, se e quando verrà prevista la presenza scolastica) dall'uscita da scuola (o dalle ore 18.30) sino alla domenica sera ore 19.00 con riaccompagnamento a casa della madre. Nei periodi in cui dovrà frequentare il catechismo la Per_1 domenica pomeriggio, il rientro a casa dovrà avvenire alle ore 18.00 ed in ogni caso in orario da permettere a la regolare frequentazione del corso. Durante il periodo non scolastico il fine Per_1 settimana potrà essere anticipato di un giorno, previo congruo vviso alla madre. Confermare la facoltà per il padre di prolungare il fine settimana sino al lunedì mattina, previa congrua comunicazione alla madre. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta di giustizia la predetta regolamentazione, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio (o dal sabato, se e quando verrà prevista la presenza scolastica) dall'uscita da scuola (o dalle ore 18.30) sino al rientro a casa della madre la domenica sera ore 19.00. A partire da un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, nel successivo fine settimana alterno il riaccompagnamento della figlia della domenica sera, durante il periodo scolastico, potrà avvenire con la consegna alla madre alla stazione ferroviaria di IL-CA. Da tale momento, il contributo mensile al mantenimento aumenterà di € 30,00, in ragione del conseguente aggravio di costi per la madre. Nei periodi in cui dovrà frequentare il catechismo la domenica Per_1 pomeriggio, il rientro a casa dovrà avvenire alle ore 18.00 e, in ogni caso, in orario da permettere
a la regolare frequentazione del corso. Confermare la facoltà per il padre di prolungare il Per_1 fine settimana sino al lunedì mattina, previa congrua comunicazione alla madre;
- durante le vacanze estive, 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, periodi da concordare entro il 31. 01 di ogni anno. Per i periodi estivi che trascorrerà con il padre, Per_1 sarà a carico di quest'ultimo l'accompagnamento della figlia da ed a casa della madre;
- durante le festività, i ponti e le altre ricorrenze, secondo il calendario che i genitori all'inizio di ogni anno (entro il 31.01) avranno redatto di comune accordo sulla base della pianificazione degli impegni della figlia e delle vacanze scolastiche ed in modo da garantire, se e ove possibile, il ponte al genitore cui spetterebbe il fine settimana, e cercando di assicurare lo stesso numero di ponti a ciascun genitore. Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con il padre dal 23/12 ad ore
15.00 al 30/12 ad ore 21.00 ovvero dal 30/12 ad ore 21.00 al 06/01 con alternanza annuale nei periodi, nonché l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali con alternanza annuale tra i genitori. Sarà a carico del padre l'accompagnamento della figlia da ed a casa della madre. Per_1 trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, come d'uso in questi anni;
mentre il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni con il papà. Nel Per_1 regolamentare e dare esecuzione ai diritti di visita padre-figlia, i genitori dovranno sempre rispettare gli impegni assunti dalla figlia e, quindi, modulare l'orario di prelevamento e di rientro a casa della figlia nel rispetto del programma previsto dall'attività scolastica e/o extrascolastica frequentata dalla figlia;
d) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Per_1 corrispondendo alla madre, a far data dal deposito del ricorso, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile complessivo di € 400,00, o quello diverso minore o maggiore meglio ritenuto per il Tribunale dall'esame dei dati emersi in istruttoria. Il predetto contributo aumenterà di € 30,00, se e da quando verrà disposto che un fine settimana al mese il padre riaccompagnerà la figlia sino alla stazione ferroviaria di IL-CA. L'importo
è rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat-costo della vita. Il padre terrà altresì a proprio carico, provvedendo direttamente al relativo pagamento o rimborsando alla moglie i relativi importi, il 50% delle spese extra della figlia, come richiamate nelle linee guida del
pagina 2 di 10 Tribunale di Varese;
- confermare a favore della madre, cui dunque verrà direttamente e integralmente accreditata, l'intera quota dell'Assegno Unico Universale, come già attualmente in essere;
e) nulla a provvedere sul mantenimento dei coniugi, essendo entrambi autonomi dal punto di vista economico;
f) in ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari;
g) respingere la domanda di autorizzazione alla visita psicologica per IO stante la totale infondatezza ed inammissibilità ed ogni altra e diversa avversa domanda ed eccezione, tra cui tutte quelle non proponibili perchè da esse decaduto in ragione della tardività della costituzione.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere i capitoli di prova e le istanze formulate nel ricorso introduttivo e ordinare, ex art. 210
c.p.c., al convenuto la produzione in giudizio di ogni documento fiscale, bancario, tributario relativo alla propria situazione economico-patrimoniale, ai propri redditi e al proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare, in particolare a quello ereditato dalla madre.
Per parte resistente CP_1
IN VIA PRINCIPALE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i Sig.ri e in data 3.6.2011 a CP_1 Pt_1
Bologna, provvedendo alle relative annotazioni (Registri Stato Civile Comune di Bologna Atto n 186 –
Parte I –anno 2011)
Per_ 2) Affidare la figlia minorenne in modo condiviso fra i genitori, con impegno degli stessi ad assumere insieme le decisioni più importanti per la vita della figlia;
con collocazione prevalente di Per_
presso la residenza materna.
3) Disporre, in ordine ai diritti di visita del padre
- Predisporre e concordare un calendario annuale entro il mese di gennaio di ogni anno, come già avviene, organizzando e condividendo ponti, festività e alternanze varie
Per_
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia
a weekend alternati da venerdì all'uscita di scuola e fino alla domenica sera alle 19,30 allorquando Per_ riaccompagnerà a casa della madre oppure alle ore 18 nel week end successivo di competenza Co del padre in cui sarà la madre a recuperare la figlia presso una stazione di IL servita da da concordare o, solo in alternativa, presso la stazione di CA come già avviene. Nel periodo non scolastico il fine settimana del padre potrà partire dal giovedì ore 10 e rientro alle ore 19,30 della domenica (o il lunedì mattina per quanto si dirà oltre). I viaggi di andata e ritorno potranno essere effettuati anche dai nonni paterni e l'alternanza viaggi in auto/viaggi in treno da mantenere anche per festività e ferie estive;
2 giorni infrasettimanali al mese da comunicare con un preavviso di 7 giorni (dall'uscita di scuola o dalle 10 in periodo non scolastico e fino alle 19,30), con possibilità di pernotto e con possibilità e Per_ opzione (nel we del padre) di pernottare la domenica sera e riaccompagnare a scuola o dalla madre il lunedì mattina. Le visite infrasettimanali potranno essere effettuate anche dai nonni, in caso di impegni di lavoro del CP_1
5 settimane (4 settimane come previste e 1 in aggiunta) anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto (negli anni pari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2874/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. AROSIO DI FRANCESCO LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/11/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. FESTA ROSELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte ricorrente Pt_1
NEL MERITO
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 [...]
il giorno 3/06/2011 a Bologna, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto CP_1
Comune (con Atto n.186 – Parte I – Anno 2011) e nel Comune di ED ON (con Atto n. 7-
Parte II-Serie C- Anno 2011);
pagina 1 di 10 b) confermare la responsabilità genitoriale della minore congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori, con impegno degli stessi ad assumere insieme le decisioni di maggiore importanza per la figlia;
mantenere collocata in via prevalente la figlia minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
invitare entrambi i genitori a mantenere un rapporto di reciproco rispetto e sana collaborazione;
c) regolamentare il diritto di visita padre-figlia secondo le seguenti modalità e termini:
- a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio (o dal sabato, se e quando verrà prevista la presenza scolastica) dall'uscita da scuola (o dalle ore 18.30) sino alla domenica sera ore 19.00 con riaccompagnamento a casa della madre. Nei periodi in cui dovrà frequentare il catechismo la Per_1 domenica pomeriggio, il rientro a casa dovrà avvenire alle ore 18.00 ed in ogni caso in orario da permettere a la regolare frequentazione del corso. Durante il periodo non scolastico il fine Per_1 settimana potrà essere anticipato di un giorno, previo congruo vviso alla madre. Confermare la facoltà per il padre di prolungare il fine settimana sino al lunedì mattina, previa congrua comunicazione alla madre. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta di giustizia la predetta regolamentazione, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio (o dal sabato, se e quando verrà prevista la presenza scolastica) dall'uscita da scuola (o dalle ore 18.30) sino al rientro a casa della madre la domenica sera ore 19.00. A partire da un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, nel successivo fine settimana alterno il riaccompagnamento della figlia della domenica sera, durante il periodo scolastico, potrà avvenire con la consegna alla madre alla stazione ferroviaria di IL-CA. Da tale momento, il contributo mensile al mantenimento aumenterà di € 30,00, in ragione del conseguente aggravio di costi per la madre. Nei periodi in cui dovrà frequentare il catechismo la domenica Per_1 pomeriggio, il rientro a casa dovrà avvenire alle ore 18.00 e, in ogni caso, in orario da permettere
a la regolare frequentazione del corso. Confermare la facoltà per il padre di prolungare il Per_1 fine settimana sino al lunedì mattina, previa congrua comunicazione alla madre;
- durante le vacanze estive, 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, periodi da concordare entro il 31. 01 di ogni anno. Per i periodi estivi che trascorrerà con il padre, Per_1 sarà a carico di quest'ultimo l'accompagnamento della figlia da ed a casa della madre;
- durante le festività, i ponti e le altre ricorrenze, secondo il calendario che i genitori all'inizio di ogni anno (entro il 31.01) avranno redatto di comune accordo sulla base della pianificazione degli impegni della figlia e delle vacanze scolastiche ed in modo da garantire, se e ove possibile, il ponte al genitore cui spetterebbe il fine settimana, e cercando di assicurare lo stesso numero di ponti a ciascun genitore. Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con il padre dal 23/12 ad ore
15.00 al 30/12 ad ore 21.00 ovvero dal 30/12 ad ore 21.00 al 06/01 con alternanza annuale nei periodi, nonché l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali con alternanza annuale tra i genitori. Sarà a carico del padre l'accompagnamento della figlia da ed a casa della madre. Per_1 trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, come d'uso in questi anni;
mentre il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni con il papà. Nel Per_1 regolamentare e dare esecuzione ai diritti di visita padre-figlia, i genitori dovranno sempre rispettare gli impegni assunti dalla figlia e, quindi, modulare l'orario di prelevamento e di rientro a casa della figlia nel rispetto del programma previsto dall'attività scolastica e/o extrascolastica frequentata dalla figlia;
d) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Per_1 corrispondendo alla madre, a far data dal deposito del ricorso, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile complessivo di € 400,00, o quello diverso minore o maggiore meglio ritenuto per il Tribunale dall'esame dei dati emersi in istruttoria. Il predetto contributo aumenterà di € 30,00, se e da quando verrà disposto che un fine settimana al mese il padre riaccompagnerà la figlia sino alla stazione ferroviaria di IL-CA. L'importo
è rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat-costo della vita. Il padre terrà altresì a proprio carico, provvedendo direttamente al relativo pagamento o rimborsando alla moglie i relativi importi, il 50% delle spese extra della figlia, come richiamate nelle linee guida del
pagina 2 di 10 Tribunale di Varese;
- confermare a favore della madre, cui dunque verrà direttamente e integralmente accreditata, l'intera quota dell'Assegno Unico Universale, come già attualmente in essere;
e) nulla a provvedere sul mantenimento dei coniugi, essendo entrambi autonomi dal punto di vista economico;
f) in ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari;
g) respingere la domanda di autorizzazione alla visita psicologica per IO stante la totale infondatezza ed inammissibilità ed ogni altra e diversa avversa domanda ed eccezione, tra cui tutte quelle non proponibili perchè da esse decaduto in ragione della tardività della costituzione.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere i capitoli di prova e le istanze formulate nel ricorso introduttivo e ordinare, ex art. 210
c.p.c., al convenuto la produzione in giudizio di ogni documento fiscale, bancario, tributario relativo alla propria situazione economico-patrimoniale, ai propri redditi e al proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare, in particolare a quello ereditato dalla madre.
Per parte resistente CP_1
IN VIA PRINCIPALE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i Sig.ri e in data 3.6.2011 a CP_1 Pt_1
Bologna, provvedendo alle relative annotazioni (Registri Stato Civile Comune di Bologna Atto n 186 –
Parte I –anno 2011)
Per_ 2) Affidare la figlia minorenne in modo condiviso fra i genitori, con impegno degli stessi ad assumere insieme le decisioni più importanti per la vita della figlia;
con collocazione prevalente di Per_
presso la residenza materna.
3) Disporre, in ordine ai diritti di visita del padre
- Predisporre e concordare un calendario annuale entro il mese di gennaio di ogni anno, come già avviene, organizzando e condividendo ponti, festività e alternanze varie
Per_
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia
a weekend alternati da venerdì all'uscita di scuola e fino alla domenica sera alle 19,30 allorquando Per_ riaccompagnerà a casa della madre oppure alle ore 18 nel week end successivo di competenza Co del padre in cui sarà la madre a recuperare la figlia presso una stazione di IL servita da da concordare o, solo in alternativa, presso la stazione di CA come già avviene. Nel periodo non scolastico il fine settimana del padre potrà partire dal giovedì ore 10 e rientro alle ore 19,30 della domenica (o il lunedì mattina per quanto si dirà oltre). I viaggi di andata e ritorno potranno essere effettuati anche dai nonni paterni e l'alternanza viaggi in auto/viaggi in treno da mantenere anche per festività e ferie estive;
2 giorni infrasettimanali al mese da comunicare con un preavviso di 7 giorni (dall'uscita di scuola o dalle 10 in periodo non scolastico e fino alle 19,30), con possibilità di pernotto e con possibilità e Per_ opzione (nel we del padre) di pernottare la domenica sera e riaccompagnare a scuola o dalla madre il lunedì mattina. Le visite infrasettimanali potranno essere effettuate anche dai nonni, in caso di impegni di lavoro del CP_1
5 settimane (4 settimane come previste e 1 in aggiunta) anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto (negli anni pari
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi