Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 161

TRIB Reggio Calabria
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Reggio Calabria
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 161
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 161
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2737/2023 rg, sul ricorso depositato il 06/06/2023
proposto da MA GI (difeso da avv. Carmine Pirrottina)
nei confronti di IT S.p.A., (difesa da avv. Giovanni Travia, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo )
all'esito della udienza, così definitivamente provvede:
"Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica di UA
– Posizione Retributiva 2 – Professional dal 1.1.2008 e condanna parte resistente al detto inquadramento nonchè a corrispondergli le differenze retributive correlato al detto inquadramento con decorrenza dal 1.1.2008 oltre la rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, su disposizione della società resistente, mansioni superiori a quelle per cui è stato assunto, e specificamente di UA – Posizione
Retributiva 2 – Professional a far data dal 01.01.2002, in maniera continuativa, esclusiva, con piena autonomia ed assunzione di responsabilità, senza sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ed in una situazione di strutturale carenza di organico;

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2) per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel Livello Professionale
Q – Quadri – Posizione Retributiva 2 – Professional dal 01.01.2008 o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, il tutto ai sensi e per effetto dell'art. 21 del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 16.04.2003;
27 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e 26 del
CCNL della Mobilità del 16.12.2016 ed art. 2103 cc.;

3) condannare la società resistente ad inquadrare il ricorrente nel Livello Professionale Q – Quadri –
Posizione Retributiva 2 – Professional dal 01.01.2008 o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, nonché a corrispondergli il relativo trattamento economico con decorrenza dalla detta data, oltre rivalutazione ed interessi;

4) vittoria di spese di lite da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
La causa concerne una pretesa del ricorrente all'inquadramento superiore per esercizio di attività di qualifica superiore . In conseguenza chiede anche la condanna al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto percepito in base al livello di appartenenza .
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata .
Al riguardo è applicabile il principio seguente Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. > Cass sez lav. 26246/2022.
Il diritto all'inquadramento superiore si prescrive nel termine ordinario decennale mentre il diritto alle differenze retributive legate all'esercizio delle mansioni superiori e all'inquadramento superiore si prescrivono nel termine di cinque anni.
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Orbene nel caso di specie la sospensione del corso della prescrizione è iniziata a luglio 2012 , per cui non era decorso ancora il diritto all'inquadramento superiore maturato dal 1.1.2008 e non erano ancora prescritte le retribuzioni dal 1.1.2008 in poi ossia quanto richiesto dal ricorrente .
L'eccezione di prescrizione va, pertanto , rigettata .
MANSIONI SUPERIORI – DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE
Tutto ciò premesso , è il caso di ricordare che al fine di rilevare l'acquisito diritto a rivestire una qualifica superiore l'indagine giudiziale deve procedere secondo il ripetuto e consolidato operare di un sillogismo aristotelico : la premessa maggiore ( normativa contrattuale e ordinamentale ) e premessa minore ( complesso di fatti in concreto rilevati ) per giungere ad una deduzione dell'esistenza o inesistenza del diritto . In altri termini , un procedimento logico giuridico diretto “ alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato in taluna, ovvero in altra categoria, come previsto dalle declaratorie contrattuali, non puo' prescindersi da tre fasi progressive,
e cioe' dall'accertamento in fatto dell'attivita' lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi delineati dal contratto collettivo di categoria, e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il contenuto specifico della normativa di riferimento” (cosi già ex multis Cass
2000/7941;
99/3528.)
Il ricorrente ha dedotto in sintesi che :
di essere inquadrato al Livello Professionale B1 Tecnici Specializzati, Figura Professionale
Specialista Tecnico Amministrativo. e in seguito all'entrata in vigore del CCNL del 20.07.2012 la figura professionale dei Tecnici Specializzati, in precedenza contrattualmente inquadrati al livello D, oggi è individuata al livello B1.
il profilo di appartenenza avrebbe richiesto solo attività meramente amministrative che non richiedono particolare discrezionalità ed autonomia nel loro svolgimento e comunque sono svolte in relazione a procedure operative ed istruzioni ricevute;

in realtà aveva svolto, sin dal 2002, su disposizione della società ed in ragione di una carenza di organico, mansioni diverse e superiori al suo formale inquadramento riconducibili al livello Q –
Quadri – Posizione Retributiva 2 – Professional.;

L'art. 21 del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 statuiva che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento
3 organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica;
b) Professional;
c) Professional Sanitari;
d) Primi Ufficiali Navi
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