Trib. Torino, sentenza 28/11/2024, n. 6022
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10055/24 promossa da:
UF AB, nato a [...], in data [...], c.f.
[...], CUI 01SXMUM, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Papotti del
Foro di Torino.
PARTE ATTRICE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI TORINO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. 80101970012, domiciliata in via dell'Arsenale n. 21
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto di espulsione, Prot. 302/2024, adottato e notificato dal
Prefetto della Provincia di Torino in data 16 aprile 2024, e del conseguente ordine di allontanamento, Prot. 407/2024, adottato dal Questore della Provincia di Torino in pari data;
Conclusioni parte attrice: “previa sospensione del provvedimento impugnato […] accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. AI AB, ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D.Lgs. 286/98.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio”.
Parte convenuta : “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 6.5.2024 parte ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione, Prot. 302/2024, adottato e notificato dal Prefetto della Provincia di Torino in data 16.4.2024, e il conseguente ordine di allontanamento, Prot. 407/2024, adottato dal Questore della Provincia di Torino in pari data, chiedendone al Tribunale l'annullamento e impedendo così l'allontanamento dal Territorio nazionale del ricorrente.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato, per quanto di rilievo: di risiedere nella città di Torino da quasi 30 anni e di avervi stabilito dal 2003 il centro dei propri interessi affettivi e lavorativi. Infatti, tra il 2008 e il 2013, risultano i redditi prodotti dal sig. AI (doc.6), che solo
a seguito della perdita del permesso di soggiorno e di problemi con la giustizia, si è trovato nell'impossibilità di reperire una regolare attività lavorativa. A ciò si aggiunge la stabilità lavorativa della sig.ra HA, moglie del ricorrente, che ha sempre regolarmente lavorato a far data dal settembre 2005 (doc.7) e che, dal 1 maggio 2019, è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Sereni Orizzonti S.p.a. La certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, attesta un reddito di oltre 20.000 € (doc.8), che permette di sostenere l'intera famiglia, vista
l'impossibilità del marito di accedere al mondo del lavoro. Inoltre, a Torino sono nati e cresciuti la figlia del ricorrente, cittadina italiana, e il figlio del ricorrente. Infine, a riprova del
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10055/24 promossa da:
UF AB, nato a [...], in data [...], c.f.
[...], CUI 01SXMUM, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Papotti del
Foro di Torino.
PARTE ATTRICE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI TORINO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. 80101970012, domiciliata in via dell'Arsenale n. 21
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto di espulsione, Prot. 302/2024, adottato e notificato dal
Prefetto della Provincia di Torino in data 16 aprile 2024, e del conseguente ordine di allontanamento, Prot. 407/2024, adottato dal Questore della Provincia di Torino in pari data;
Conclusioni parte attrice: “previa sospensione del provvedimento impugnato […] accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. AI AB, ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D.Lgs. 286/98.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio”.
Parte convenuta : “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 6.5.2024 parte ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione, Prot. 302/2024, adottato e notificato dal Prefetto della Provincia di Torino in data 16.4.2024, e il conseguente ordine di allontanamento, Prot. 407/2024, adottato dal Questore della Provincia di Torino in pari data, chiedendone al Tribunale l'annullamento e impedendo così l'allontanamento dal Territorio nazionale del ricorrente.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato, per quanto di rilievo: di risiedere nella città di Torino da quasi 30 anni e di avervi stabilito dal 2003 il centro dei propri interessi affettivi e lavorativi. Infatti, tra il 2008 e il 2013, risultano i redditi prodotti dal sig. AI (doc.6), che solo
a seguito della perdita del permesso di soggiorno e di problemi con la giustizia, si è trovato nell'impossibilità di reperire una regolare attività lavorativa. A ciò si aggiunge la stabilità lavorativa della sig.ra HA, moglie del ricorrente, che ha sempre regolarmente lavorato a far data dal settembre 2005 (doc.7) e che, dal 1 maggio 2019, è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Sereni Orizzonti S.p.a. La certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, attesta un reddito di oltre 20.000 € (doc.8), che permette di sostenere l'intera famiglia, vista
l'impossibilità del marito di accedere al mondo del lavoro. Inoltre, a Torino sono nati e cresciuti la figlia del ricorrente, cittadina italiana, e il figlio del ricorrente. Infine, a riprova del
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