Trib. Siena, sentenza 05/02/2024, n. 106

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 05/02/2024, n. 106
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 106
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

N. 3448/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3448/2019 R.G. promossa da
SOCIETÀ AGRICOLA ZZ S.R.L. (C.F.: 01142050523), rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Silvia Brandani, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 85, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELL'ARCIDIOCESI DI SIENA - COLLE DI VAL D'ELSA -
MONTALCINO E DELL'ABBAZIA TERRITORIALE DI MONTE
OLIVETO MAGGIORE (C.F.: 92003400527), rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Chiara Garzia, presso il cui studio in Siena, Via Arturo Pannilunghi n. 14, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente ad oggetto: Proprieta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30.5.2023,
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per SOCIETÀ AGRICOLA ZZ S.R.L., l'Avv. Silvia Brandani così precisa le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: accertare e dichiarare a) che la società Agricola ZI S.r.l., in persona del legale rappresentante NE Niccolai, è l'esclusiva e piena proprietaria delle particelle censite nel Catasto Terreni del Comune di San
Gimignano al foglio 84 partt. 63,145, 148AA, 148AB, e 211 e nel Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 84 partt. 147, 178 sub.8 e 213 graffate, 208 sub.3,4 5;
b) che sulle medesime particelle non esiste un diritto di livello in favore dell'Istituto Interdiocesano per il sostentamento del Clero di Siena Colle Val

D'Elsa, Montalcino e Abbazia Territoriale di Monteoliveto Maggiore. Con ordine al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena - Ufficiale
Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed all'espletamento di ogni ulteriore formalità. In via subordinata: come da domanda formulata alla udienza del 16 settembre 2020, pronunciare l'affrancazione ex art. 971 c.c. in favore della ZI
S.r.l. dei beni (tra quelli oggetto di causa) che risultassero oggetto di livello e di diritti dominicali da parte dell'Istituto Interdiocesano per il sostentamento del
Clero di Siena Colle Val D'Elsa, Montalcino e Abbazia Territoriale di
Monteoliveto Maggiore, mediante il pagamento della somma di € 29.932,50 come quantificata dal CTU Dott.ssa Agronoma Giovanna Zari o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con ordine al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Siena - Ufficiale Provinciale - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed all'espletamento di ogni ulteriore formalità. In ogni caso Condannare l'Istituto
Interdiocesano per il sostentamento del Clero di Siena Colle Val D'Elsa,
Montalcino e Abbazia Territoriale di Monteoliveto Maggiore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire i danni subiti e subendi dalla società
Agricola ZI S.r.l. per i fatti di cui in narrativa, che si quantificano in €
110.694,75 o somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre
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interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”;
per ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELL'ARCIDIOCESI DI SIENA - COLLE DI VAL D'ELSA - MONTALCINO E
DELL'ABBAZIA TERRITORIALE DI MONTE OLIVETO MAGGIORE l'Avv.
Chiara Garzia così precisa le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza: In via principale: 1) respingere tutte le domande avanzate dalla Società Agricola ZI S.r.l., siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti già espressi nelle nostre precedenti memorie e difese;
nonché, con specifico riferimento alla domanda di affrancazione formulata dalla parte attrice in prima udienza in via riconvenzionale e subordinata, in accoglimento delle specifiche eccezioni in tal senso formulata dall'Istituto convenuto nella sua prima memoria ex art. 183 c.p.c., accertare l'inammissibilità della stessa nonché l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale rispetto ad essa;
In via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare “IISC” - Istituto

Interdiocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Siena - Colle Val
d'Elsa - Montalcino e dell'Abbazia Territoriale di Monte Oliveto Maggiore, titolare del diritto del concedente sul livello/enfiteusi come dedotto in atti avente ad oggetto il complesso immobiliare di causa sito in San Gimignano (SI), loc.
Racciano, Santa Margherita, composto da fabbricati e terreni agricoli, rappresentati al Catasto Fabbricati di San Gimignano, foglio 84, particella 178 sub 8 e 213 (cat. D10), particella 208, sub 3 (Cat. A7 - 6 vani), sub 4 (Cat. A7 - 5,5 vani) e 5 (Cat. C2 - 47 mq), nonché al Catasto Terreni, Foglio 84, part. 63 (28.895 mq), part. 211 (14.638 mq);
3) accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attrice

Società Agricola ZI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, all'obbligo di pagamento del canone annuale in qualità di “livellaria”, dalla data di messa in mora e così per un importo pari ad Euro 955.500,00, o per quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta o, in via subordinata, che sarà ritenuta equa e di giustizia;
in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun canone annuale al

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saldo effettivo;
4) per l'effetto, condannare l'attrice Società Agricola ZI S.r.l. al pagamento di quanto dalla stessa dovuto a titolo di canoni livellari maturati fino alla data odierna e pari ad € 955.500,00, o per quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta o, in via subordinata, che sarà ritenuta equa e di giustizia;
in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun canone annuale al saldo effettivo;
5) condannare, altresì,

l'attrice Società Agricola ZI S.r.l. al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni livellari maturandi dalla data di deposito della comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo;
6) pronunziare sentenza di devoluzione ex art.

972 del Codice civile del complesso immobiliare oggetto di causa sito in San
Gimignano (SI), loc. Racciano, Santa Margherita, composto da due fabbricati e terreni agricoli, rappresentati al Catasto Fabbricati di San Gimignano, Foglio 84, particella, 178 sub 8 e 213 (cat. D10), particella 208, sub 3 (Cat. A7 - 6 vani), sub
4 (Cat. A7 - 5,5 vani) e 5 (Cat. C2 - 47 mq), nonché al Catasto Terreni, Foglio 84, part. 63 (28.895 mq), part. 211 (14.638 mq) in favore dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa -
Montalcino e dell'Abbazia Territoriale di Monte Oliveto Maggiore, con conseguente trasferimento in favore dell'Istituto medesimo della piena proprietà, libero da vincoli, pesi, livelli, oneri anche enfiteutici, con condanna dell'attrice
Società Agricola ZI S.r.l. al rilascio del medesimo complesso immobiliare. In via istruttoria: - in via principale, stanti i gravi e molteplici errori, violazioni e false applicazioni di legge da cui è afflitta la CTU espletata, come evidenziati nelle note di udienza del 25.10.2022 e del 20.12.2023 depositate nel fascicolo telematico, disporre la rinnovazione del mezzo di prova, attraverso la nomina di un nuovo consulente tecnico. - in subordine, e per il caso di non accoglimento dell'istanza di rinnovazione sopra avanzata, chiamare il CTU a chiarimenti sulle osservazioni e questioni dedotte dall'IISC convenuto con le note depositate del 25.10.2022 e
20.12.2022. Per effetto dell'accoglimento delle suddette osservazioni, si insiste affinché il CTU voglia rideterminare il canone livellario ed il capitale di
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affrancazione conformemente ai principi della Giurisprudenza ivi richiamati. In ogni caso, si chiede l'ammissione di prova testimoniale già richiesta con memorie istruttorie ex art 183 6 comma cpc, come di seguito capitolata: capitolo 1) Vero che nell'anno 1995 il Geom. SA ER e la Sig.ra NA PE accedevano al podere di Santa Margherita a Racciano, insieme al Sig. NN
ZI, e realizzavano le fotografie che Le si mostrano (doc. 45 IISC)? Si indicano
a testi il Geom. SA ER e la Sig.ra NA PE Gli stessi Geom.
SA ER e Sig.ra NA PE vengono indicati quali testimoni a prova contraria su tutti i capitoli di prova orale dedotti da parte attrice. Si insiste inoltre per l'accoglimento delle seguenti istanze già precedentemente avanzate: (i) istanza di inammissibilità di tutti i mezzi di prova dedotti da parte attrice, per tutti i motivi dedotti ed illustrati nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell'IISC;
(ii) istanza di inammissibilità dell'intera produzione documentale disposta da parte attrice con le proprie memorie ex art. 183, nn. 2 e 3 c.p.c. in quanto sprovvista di qualsivoglia indicazione e descrizione in ordine all'oggetto dei documenti stessi ed alla loro rilevanza probatoria ai fini del presente giudizio (cfr. Cassazione civile SS.UU.

01.02.2008 n. 2435, nonché Cassazione civile sez. II, 03.05.2018, n. 10487);
(iii) istanza di inammissibilità dei documenti e dei mezzi di prova orale dedotti da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, n. 3 c.p.c., perché parte attrice non ha indicato quali sarebbero le prove offerte dall'Istituto convenuto, rispetto alle quali

i mezzi di prova attorei si pongono quale prova contraria;
con l'effetto che quelle dedotte dalla parte attrice con la sua terza memoria ex art. 183 c.p.c.
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