Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 167

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 167
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 167
Data del deposito : 6 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 74929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 74929/2022 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), AGENZIA delle ENTRATE-
RISCOSSIONE, Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali e nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in ROMA alla via Giuseppe Grezar, 14, (P.IVA 13756881002) subentrante in virtù dell'art. 1, D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in L. 225/2016, a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra FAZIO e con lei elettivamente domiciliata in Napoli alla via Padova, 22, come da procura del procuratore dell'AER, Antonio Cristoforo ((giusta procura del procuratore dell'AER, Antonio Cristoforo giusta procura del Notaio in
Roma, Dott. M. De Nicola del 28 aprile 2022, Rep.177893, Raccolta n. 11776) -
ATTRICE-appellante
Contro
SE DE EO (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Via
Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simona Di Fonso dalla quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti -
CONVENUTA-appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttiva di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha convenuto PP De EO innanzi al Tribunale di Roma al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia il TRIBUNALE civile di ROMA, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n° 10918/2022 Giudice di Pace di Roma, impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRELIMINARE Dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'A.G. civile adita, in favore della Cote di Giustizia Tributaria. 3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, riformare la pagina 1 di 4
sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare valida e legittima la cartella n. 09720160049790342000 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.10918/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, d.ssa Corso, nell'ambito del giudizio n° R.G. 9026/2022, depositata in cancelleria in data 8.06.2022, e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese di lite”. Con comparsa depositata in data 4-7-2023 si è costituita nel presente giudizio di gravame PP De EO contestando i motivi di appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo giudice adito, respingere l'appello proposto da ADER, e perché infondato, e, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10918-22 e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari”. Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16-4-2024 per la precisazione delle conclusioni e in detta ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nulla quaestio sulla tempestività dell'appello. In primo grado PP De EO ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n° 09720219019809972000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con il quale si sollecitava il pagamento degli importi di cui alla cartella esattoriale n° 09720160049790342000, asserita dall'attrice mai notificata, in riferimento alla quale si eccepiva la prescrizione della pretesa impositiva rappresentata dalla tassa per auto relativa all'anno 2013. La causa di primo grado R.G. n. 9026/22 è stata decisa dal
Giudice di Pace con sentenza n° 10918/22 di accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva riportata nella cartella n° 09720160049790342000. L'Agenzia delle Entrate
Riscossione, costituita in primo grado, ha appellato la
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