Trib. Milano, sentenza 04/11/2024, n. 4810
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Testo completo
N. 10286/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5 con l'Avv. Franceschinis del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via Lario n. 26
- RICORRENTI -
contro
P. IVA ) CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. Morpurgo e l'Avv. Menicatti del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Durini n. 20
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione ferie, pagamento somme All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 2 settembre 2024, , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – er sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a CP_1 titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023:
euro 2.270,76 Parte_1
euro 4.675,41 Parte_2
euro 4.618,51 Parte_3
euro 1.564,29 Parte_4 euro 4.225,72 Parte_5
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la resistente domandava:
“In via preliminare: anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito:
(ii) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
(iii) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi le quantificazioni della richiesta operate da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII e IX della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto delle risultanze contabili fornite;
(iv) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, accertare l'intervenuta prescrizione di ogni credito retributivo anteriore al 2 settembre 2019 vantato dai sig.ri e . Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 30 ottobre 2024, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
*
2
1.1. Con ricorso depositato in data 8 giugno 2020, gli odierni ricorrenti hanno adito la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del Contratto 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevedono che i giorni Controparte_2 di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
II. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
III. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante, a CP_1 corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31.12.2018 (con riserva di successiva azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi:
1. URO 6.363,92;
Controparte_3
2. EURO 8.124,62;
Parte_1
3. DELLE DONNE EURO 9.670,22;
Pt_2
4. DI BELLO EURO 7.325,40;
Parte_3
5. EURO 6.513,99;
Parte_4
6. EURO 9.028,65;
Parte_5
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e