Trib. Venezia, sentenza 04/07/2024, n. 2307

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 04/07/2024, n. 2307
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 2307
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

n. 12593/2019 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa TA VETTORE Presidente
Dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12593/2019 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. G Parte_1 C.F._1
T, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Ospedale
27/33;

RICORRENTE contro

(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. A Controparte_1 C.F._2
Z, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Venezia-Mestre, via Dante n. 6;

RESISTENTE

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis Nel merito: dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, signori nato a Venezia il 6.8.1969 ivi residente Parte_1 in Lido di Venezia, Via Nicola Jenson n. 24 C.F. e signora , nata a Venezia, C.F._1 Controparte_1 il 19.4.1966, C.F. residente in Lido di Venezia Via Nicola Jenson n. 24, del matrimonio civile C.F._2 celebrato il 6.10.1996 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio di Venezia, al n. 30, parte II, serie C, volume 04 anno 1996 alle condizioni di cui ai Provvedimenti Presidenziali del 20.11.2020, senza prevedere alcun concorso nel mantenimento per la sig.ra , mandando all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Venezia di Controparte_1 annotare l'emanando provvedimento.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria: …”

Il Procuratore della resistente ha così concluso: “Nel merito 1) Dichiararsi la separazione tra e Parte_1
, autorizzando i medesimi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria Controparte_1 residenza ove vorrà. Per_ 2) Affidamento condiviso della figlia Per_ Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con permanenza e residenza prevalente presso la madre.
3) Assegnazione della casa familiare
Assegnarsi la casa familiare sita in Lido di Venezia (VE), Via Jenson n. 24 alla sig.ra , anche quale Controparte_1 Per_ genitore convivente con la figlia minore , completa dei beni ed arredi ivi esistenti. Per_ 4) Contributo al mantenimento della figlia minore e criterio di aggiornamento annuale
Onerarsi il sig. con decorso dalla data della domanda, della corresponsione in favore della sig.ra della Pt_1 CP_1 somma mensile di € 1.000,00= (mille/00) o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, a titolo Per_ di contributo al mantenimento della fi-glia minore prevedendo un criterio di aggiornamento automatico in misura percentuale secondo la variazione degli indici ISTAT con variazione annuale.
Disporsi altresì che la detta somma venga anticipatamente versata entro il giorno 5 di ogni mese.
Disporsi che tale assegno decorra dal momento della domanda intendendosi come notifica del ricorso introduttivo o comunque dai Provvedimenti Provvisori.
5) Spese straordinarie
Il sig. sosterrà nella misura del 100% tutte le spese straordinarie riferite alla figlia secondo il Protocollo di Intesa Pt_1 in materia di famiglia e delle persone siglato da Codesto Tribunale in data 20/09/2019 come di seguito specificate esemplificativamente, che dovranno esse-re:
a) documentate mediante esibizione di semplice ricevuta fiscale,
b) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifesta-to il consenso da entrambi
i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della propria quota, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
6) Spese
Spese per l'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;

- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero extrascolastici e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.

Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) ticket sanitari;

- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime
privatistico;
II) cure termali e fisioterapiche.

Altre spese:
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;

- spese che richiedono il preventivo accordo: I) corsi di istruzione, attività sportive (oltre ad un primo sport), ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
IV) spese di custodia, baby sitter.

7) Contributo al mantenimento della sig.ra e criterio di aggiornamento Controparte_1
Onerarsi il sig. della corresponsione, in favore della sig.ra , della somma mensile di € Parte_1 Controparte_1
2.000,00= (duemila/00) o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al
mantenimento della stessa da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal momento della domanda.
Prevedere un criterio di aggiornamento automatico del detto assegno che ne comporti un incremento annuo in misura percentuale rispetto alla variazione degli indici ISTAT ed onerarsi lo stesso a pagare il mutuo gravante sull'immobile sito in Lido di Venezia (VE), Via Jenson n. 24.
8) Decorrenza degli effetti della sentenza
Disporsi che la sentenza produca i suoi effetti particolarmente sotto il profilo manutentorio dal radicamento del presente giudizio (cioè dalla notifica del ricorso introduttivo o in alternativa dai Provvedimenti Presidenziali).
In via istruttoria …”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1
, esponendo: che in data 06.10.1996 egli aveva contratto matrimonio in Venezia Controparte_1 con la resistente;
che dall'unione erano nati i figli in data 22.07.1997 (oramai maggiorenne Per_2
ed economicamente autosufficiente) e in data 14.02.2009;
che la comunione materiale e Per_1
spirituale si era deteriorata a causa di insuperabili incompatibilità caratteriali;
che sussistevano pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione giudiziale.
Il ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi;
domandava inoltre: a) l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con facoltà di visita Per_1 per il padre rimessa all'accordo tra i coniugi e la figlia stessa;
b) la previsione di un assegno a carico del padre, a titolo di concorso nel mantenimento della prole, nella misura di euro 400,00, oltre all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
La resistente, , costituitasi in giudizio, aderiva alla richiesta di separazione dei Controparte_1
coniugi ma chiedeva l'addebito della stessa al marito-ricorrente, rilevando a tal proposito: che in data
9 ottobre 2019 il aveva lasciato definitivamente la casa familiare, dopo un banale litigio e da Pt_1
allora viveva presso la casa della madre, in Lido di Venezia;
che nel corso delle vita matrimoniale il resistente si era già allontanato altre volte per lunghi periodi dalla casa familiare;
che molte erano state negli anni le aggressioni, fisiche e verbali, cui ella era stata sottoposta;
che la vita matrimoniale era stata improntata dal sulla sopraffazione, diffidenza, mancanza di collaborazione;
che se il Pt_1
ricorrente trascorreva le sue giornate tra il lavoro e il divertimento con frequenti uscite tra amici, anche fuori porta, di contro ella si era dedicata – specie negli ultimi anni, dopo aver perso il lavoro – alle occupazioni di casa ed agli impegni familiari, occupandosi di qualsivoglia faccenda riguardante la famiglia, nonché della cura e della crescita dei figli.
Rispetto poi ai profili concernenti la prole chiedeva: l'affidamento congiunto della figlia minore Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di visita e frequentazione padre/figlia secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione;
che fosse disposto l'obbligo del di versare un assegno di mantenimento, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della prole minore, nella misura di euro 500,00 mensili, nonché di concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 75%;
che fosse altresì previsto a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento per la coniuge nella somma di euro 700,00 mensili.
Da ultimo la resistente evidenziava che
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