Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 808
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Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 2007/2024
Oggi 13/12/2024 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Ambra Nicoletta Valenza per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 13/12/2024 ha pronunciato, mediante
lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2007 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 23/09/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENZA AMBRA Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VALENZA AMBRA
NICOLETTA
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce contro il esponendo: Controparte_2
- di essere assunta come insegnante, con ultimo contratto a tempo determinato presso Istituto in sede territoriale locale, e di avere prestato una pluralità di servizi con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al 30 giugno, 31 agosto od al termine delle attività didattiche (come risulta dallo stato matricolare: doc.1 res.);
- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, per gli aa.ss. 2022/23 e
2023/24 in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo.
1
Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi CP_2
l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la riunione del Controparte_2 presente procedimento ad altri di analogo tenore;
eccepisce che i servizi oggetto del contendere sono stati prestati su posto di sostegno psico-fisico e che, rispetto a tale disciplina, il docente risulta avere prestato servizio senza alcuna dichiarata specializzazione per il sostegno: per detti servizi svolti negli anni scolastici in cui difetta un regolare titolo di specializzazione il bonus non sarebbe dovuto;
eccepisce altresì che il D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede – all'art.
6 – che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”: da ciò desume che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, non essendovi alcun diritto – finanche per un docente a tempo indeterminato – a chiederlo oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del “bonus” al personale docente assunto a tempo determinato.
Il